Le Sezioni Unite di Cassazione, con la Sentenza n. 20495 del 24 giugno 2022, hanno affermato che, nel caso di procedimento per la revisione dell’assegno divorzile, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della l. n. 898 del 1970, il venir meno del coniuge ricorrente nel corso del medesimo non comporta la dichiarazione di improseguibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell’accertamento della non debenza dell’assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, nonché nell’azione di ripetizione dell’indebito, ex art. 2033 c.c., per la restituzione delle somme non dovute.