L'istanza di rimborso chiesta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 602/1973 a titolo di maggiore Ires indebitamente versata, può essere presentata, oltre che nel caso di errore materiale, anche in quello di inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, anche se conseguente ad un comportamento volontario del contribuente.
Il principio è stato stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, nella Sentenza n. 352/1 del 6 novembre 2024.
Nel caso di specie, la contribuente, una fondazione bancaria, aveva presentato istanza di rimborso per la maggiore IRES indebitamente versata, ritenendo sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per godere della riduzione dell’imposta prevista dall’art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 ratione temporis vigente.