La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Molise, nella sentenza del 26 novembre 2024 (n. 227/1), ha stabilito che le sanzioni previste dall'art. 59 del D.Lgs. n. 504/1995 per il prelievo abusivo di energia elettrica non hanno natura punitiva, ma amministrativa. Esse mirano, infatti, a ripristinare il danno arrecato al bene giuridico leso, ossia la sottrazione del consumo all'imposta.
Tali sanzioni si applicano anche al contribuente obbligato al pagamento dell’imposta, indipendentemente dal fatto che sia l’autore materiale del prelievo abusivo.
Nel caso specifico, il condominio ricorrente ha visto respinto il proprio appello, con riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 15201/2019. L'Ufficio aveva rilevato la manomissione dei contatori di energia elettrica installati in un locale utilizzato dal contribuente, alterando così la misurazione del consumo relativo a due utenze intestate al condominio.