Tra le novità introdotte durante l'iter di conversione del Dl n. 34/2023 (Decreto "bollette") c'è l'Art. 17-bis (Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali) che consente agli enti territoriali che provvedono direttamente alla riscossione delle proprie entrate o che hanno assegnato il servizio a terzi, di applicare alcuni istituti di "tregua fiscale" introdotti dalla legge di bilancio 2023, ossia:
lo "stralcio" automatico delle cartelle di valore fino a 1.000 euro; la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (rottamazione-quater).Per aderire, gli enti territoriali dovranno emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto "Bollette", un provvedimento con cui stabiliscono:
il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;