L'Agenzia delle Entrate, tramite una risposta fornita sulla propria rivista telematica FiscoOggi, ricorda che l’associazione o la società sportiva dilettantistica senza fini di lucro che provveda tardivamente alla presentazione del Modello EAS oltre i termini ordinari, oppure oltre il termine per beneficiare dell’istituto della c.d. remissione in bonis, non può avvalersi del regime agevolativo con riferimento all’attività realizzata precedentemente alla data di presentazione dello stesso modello.
Le agevolazioni, come descritto nella Circolare n. 18/2018 della stessa Agenzia, saranno applicabili alle operazioni compiute successivamente alla presentazione del modello EAS, anche se ricadenti nello stesso periodo d’imposta in cui avviene la comunicazione, rimanendo escluse, quindi, quelle compiute prima della presentazione del modello, comprese quelle che ricadono nello stesso periodo d’imposta in cui avviene la comunicazione.