Nella Risposta n. 46 del 25 febbraio l'Agenzia delle Entrate illustra gli adempimenti fiscali dell'amministratore giudiziario in relazione al reddito derivante dall’incasso dei canoni di locazione di un bene oggetto di sequestro preventivo ex articolo 321 del codice di procedura penale e chiarisce che, in applicazione dell'articolo 51 del Dl n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), i redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall'articolo 6 del TUIR, con le medesime modalità applicate prima del sequestro, con l'eccezione dei soli beni immobili "patrimonio".
Inoltre, in pendenza di sequestro, l’amministratore è tenuto:
a presentare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta anteriore a quello in cui è stata adottata la misura cautelare, per le quali non sia scaduto il relativo termine di presentazione alla data di consegna dei beni; a determinare, in via provvisoria, il reddito dei beni sequestrati secondo le disposizioni del titolo I, sezione I, del TUIR; a presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta interessati dall'amministrazione giudiziaria (fatta eccezione per il periodo d'imposta in cui la stessa cessa) e versare le relative imposte.Poichè in pendenza di sequestro opera nella veste di rappresentante in incertam personam, curando la gestione del patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato, l'amministratore giudiziario deve utilizzare il codice fiscale del titolare dei beni, senza necessità di chiedere un nuovo codice fiscale intestato alla procedura.
Maggiori dettagli nella risposta delle Entrate.