In tema di ripresa a tassazione, ai fini dell'Irpef, di redditi costituiti da proventi di attività illecita, per l'individuazione del periodo d'imposta al quale imputare tali redditi deve farsi riferimento al momento in cui viene acquisita la disponibilità dei detti proventi, coincidente con la realizzazione del presupposto impositivo fissato dall'art. 1 del D.P.R. n. 917 del 1986.
Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione, nell'Ordinanza n. 307/2025.
L'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di un contribuente un avviso di accertamento con il quale operava il recupero a tassazione, ai fini dell'IRPEF, di proventi illeciti conseguiti dallo stesso contribuente nell'anno 2006, mediante la commissione di plurimi reati di corruzione posti in essere in qualità di Direttore pro tempore di un Ufficio locale delle Entrate.