Una recente sentenza della Corte di giustizia Tributaria di Primo grado di Milano (3537/2024) ha precisato che in ambito di Transfer Pricing su servizi a basso valore aggiunto, ancor prima di verificare l’esistenza di un’idoneo mark-up (5% secondo l’art 7 del Dm 14.5.2018) va verificato, ai fini della corretta deducibilità dei costi:
che i destinatari del servizio ne abbiano una reale necessità e che sarebbero stati disposti a pagarlo anche qualora fossero stati indipendenti dal fornitore; che i servizi offerti dalla controllante non siano una duplicazione di attività che la controllata già svolge in autonomia o con il contributo di altri fornitori esterni.