In materia di trasferimento di residenza all’estero, l’art. 6 della legge 27/10/1988 n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero), prescrive che i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero debbano farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione e, se residenti all'estero, in caso di nuovo trasferimento della residenza o dell'abitazione, entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.
La regola va però coordinata con quanto prescritto dall'art. 31 disp. att. cod. civ., secondo cui il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s'intende fissare la dimora abituale; nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.
Dunque, ai fini dell'invalidità della notifica, spiega la Cassazione Civile (Ordinanza n. 29865 del 20 novembre 2024), non basta che il destinatario, che sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune, produca una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l'iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, atteso che, ai sensi degli art. 44, comma primo, cod. civ. e 31 disp. att. stesso codice, il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza; in base alle norme regolamentari sull'anagrafe della popolazione, la cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza devono, infatti, avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, sicché la suddetta certificazione anagrafica non fornisce la prova dell'avvenuta tempestiva dichiarazione al comune abbandonato.
Tale principio, precisa ancora la Cassazione, va tenuto fermo anche quando lo spostamento della residenza avviene all'estero, in quanto l’art. 6 legge n. 470 del 1988, non contiene eccezioni o deroghe rispetto all'art. 31 disp. att. cod. civ., né ne ha determinato la tacita abrogazione.
Consegue che l'adempimento di cui all'art. 6 legge n. 470 del 1988 non è sostitutivo di quello - distinto ed ulteriore - richiesto dall'art. 31 disp. att. cod. civ. per l'immediata opponibilità ai terzi in buona fede dello spostamento della residenza, come prescritto dall’art. 44 cod. civ.