Con convenzioni stipulate tra l’Inps e gli Enti Bilaterali, i Fondi e le Casse aventi i caratteri di bilateralità (art. 2 del Dl n. 276/2003, è regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi all’Inps, che provvede successivamente al riconoscimento agli stessi Enti Bilaterali delle somme di rispettiva competenza.
Con Risoluzione n. 15/E del 4 marzo l'Agenzia delle Entrate ha istituito le seguenti causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei suddetti contributi, che saranno operativamente efficaci a partire dal 1° aprile 2025:
“ESAL” denominata “FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA CONFAPI (Enfea Salute)”; “FASS” denominata “FONDO di ASSISTENZA SANITARIA (F.AS.S.)”; “SAL1” denominata “FONDO SALUS (FONDO SALUS)”.In sede di compilazione del modello F24, le causali contributo in argomento sono esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
nel campo “causale contributo” , la causale contributo attribuita; nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale; nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 10 caratteri che identifica la posizione contributiva aziendale; nel campo “periodo di riferimento” : nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno di riscossione del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a mm/aaaa” nessun valore.