Con la Circolare n. 36 del 7 marzo 2022 l'Inps fornisce nuove istruzioni per il riconoscimento dei permessi della Legge 104/1992 e del congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001 in favore del lavoratore dipendente del settore privato, parte di un’unione civile, che presti assistenza all’altra parte.
Tali permessi, precisa l'Istituto, sono applicabili anche per l'assistenza a parenti e affini delle parti delle unioni civili.
L'estensione non vale, invece, per le coppie di fatto. Il “convivente di fatto” può usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente.