
|
Provvedimento Agenzia Entrate del 18.11.2024 (418393/2024)Prot. n. 418393 /2024 Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento dispone 1 Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, con le relative istruzioni, e definizione del contenuto 1.1 Il presente provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 18 settembre 2024 (di seguito “decreto”), il modello di comunicazione (di seguito “Comunicazione”) per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (di seguito “ZES unica”) dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
2 novembre 2023, n. 162 (di seguito “decreto-legge”), introdotto dall’articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, con le relative istruzioni. 1.2 La Comunicazione è utilizzata dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge in relazione agli investimenti in beni strumentali indicati all’articolo 1, comma 2, del decreto, effettuati a decorrere dal 16 maggio 2024 e fino al 15 novembre 2024 e destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito TFUE”), e le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. 1.3 La Comunicazione è composta dal frontespizio contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione, la rinuncia totale al credito d’imposta e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dal quadro A contenente i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta, dal quadro B contenente i dati della struttura produttiva, dal quadro C contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, dal quadro D contenente l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste, compresi gli aiuti de minimis, e dal quadro E contenente gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione di cui all’articolo 5, comma 11, del decreto (di seguito “certificazione”). 1.4 La misura agevolativa è stata comunicata in esenzione alla Commissione Europea, ai sensi dei regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473, e registrata dalla medesima Commissione con i codici SANI SA.114421, per il settore agricolo e forestale, e SA.114428, per il settore della pesca e acquacoltura. Per le grandi imprese, la misura agevolativa è stata approvata con decisione della Commissione Europea C(2024) 7496 final del 24 ottobre 2024. 3 1.5 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione. 2 Reperibilità della Comunicazione 2.1 La Comunicazione è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 3 Modalità per l’invio della Comunicazione 3.1 Ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto, la Comunicazione è inviata dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICAAGRICOLA”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 3.2 A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 3.3 Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. 3.4 Nel medesimo periodo e con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1 è possibile: a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate; b) rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nell’ultima Comunicazione validamente presentata. 3.5 Fermo restando quanto disposto al paragrafo 5, la Comunicazione inviata successivamente al termine di presentazione è scartata in fase di accoglienza. 3.6 La Comunicazione è scartata nel caso in cui: 4 a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della Comunicazione; b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate; c) il codice attività (ATECO 2007 aggiornamento 2022) e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 4 Utilizzo del credito d’imposta 4.1 Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge, tenuto conto di quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 63 del 2024, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 4.2 Il credito risultante dalla Comunicazione, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 4 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta. 4.3 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 4.2, la quota del credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it. 4.4 Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 4.2 e 4.3, relativamente alla Comunicazione 5 per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura spettante ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi. 4.5 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta: a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento; b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24. 5 Controlli antimafia 5.1 Oltre i termini di presentazione possono essere accolte eventuali Comunicazioni con cui è possibile rettificare unicamente i dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, se pervenute entro sessanta giorni dalla restituzione dell’apposita ricevuta. 5.2 Per le Comunicazioni sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali l’impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non indicati nella Comunicazione, l’Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario una comunicazione contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. 6 5.3 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 5.2, il beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia, una Comunicazione rettificativa di quella già presentata contenente i dati aggiornati nel quadro C, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di cui al paragrafo 4.3. Fino all’invio della Comunicazione è sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente paragrafo senza che il beneficiario abbia provveduto all’invio della Comunicazione l’Agenzia delle entrate procede, con atto motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di quanto indebitamente utilizzato. 5.4 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli documentali sulla certificazione nel caso previsto nel paragrafo 4.3. 6 Trattamento dei dati 6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - è individuata nell’articolo 4, comma 1, del decreto, il quale prevede che i soggetti beneficiari del credito d’imposta presentino all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione. Il comma 2 del citato articolo 4 prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sia approvato il modello di Comunicazione, con le relative istruzioni, e siano definiti il contenuto e le modalità di trasmissione. 6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679. 6.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione approvata con il presente 7 provvedimento, sono: - i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo che effettua la Comunicazione (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia; - gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale); - i dati contabili relativi al credito d’imposta; - gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal beneficiario e relative ad acquisti agevolabili. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della Comunicazione, per le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti. 6.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione. 6.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della Comunicazione venga effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998. 6.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento. 6.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante della Comunicazione. 8 6.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679. Motivazioni L’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, introdotto dall’articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e per le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano investimenti dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Sono escluse dalla presente agevolazione: • le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente all’articolo 1, comma 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2472; • le imprese in difficoltà, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472; • le grandi imprese attive nella produzione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; • le imprese specificamente individuate all’articolo 1 del regolamento (UE) 2022/2473. In base all’articolo 4, comma 1, del decreto, per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 maggio 2024 fino al 15 novembre 2024. Inoltre, l’articolo 5, comma 11, del decreto prevede che, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle 9 stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto, con il presente provvedimento è, pertanto, approvato l’allegato modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura”, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione. La Comunicazione è inviata dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, come stabilito dall’articolo 4, comma 1, del decreto, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Al fine di effettuare controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti previsti dal decreto per la fruizione del credito, ossia che l’investimento sia stato realizzato e sia stata rilasciata l’apposita certificazione, nella Comunicazione viene richiesta l’indicazione dei dati delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione. Il credito d’imposta, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto- legge n. 124 del 2023, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2024. In merito al predetto limite di spesa, l’articolo 1, comma 8, ultimo periodo, del decreto- legge 15 maggio 2024, n. 63, ha disposto che qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli investimenti di cui al precedente periodo del medesimo comma 8 risultino inferiori al limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie sono destinate a finanziare il presente credito di imposta.
10 Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).
b) Disciplina normativa di riferimento Articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; Articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162; Articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101; Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 18 settembre 2024.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 18 novembre 2024 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA |
|
NB CONSULTING & SOLUTIONS SRL |
||
Via Tibullo, 24 - 65127 Pescara (PE)Tel: 0854212453 - Fax: 0854212453Email: info@nbconsultingsrl.itP.IVA: 02348090685 |
||