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Provvedimento Agenzia Entrate del 19.11.2024 (419815/2024)1
Prot. n. 419815/2024
Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
provvedimento
1. Oggetto 1.1 Il presente provvedimento, emanato in attuazione dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, stabilisce le regole per l’accesso e l’utilizzo del servizio web relativo alla messa a disposizione, nell’area riservata del contribuente, delle funzioni di consultazione e gestione delle comunicazioni emesse ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. Definizioni 2.1. Ai fini del presente provvedimento, si intende per: 2
a) “area riservata”, l’area del sito internet dell’Agenzia delle entrate (di seguito anche “Agenzia”), accessibile previa autenticazione mediante credenziali. Per “credenziali” si intendono gli strumenti (codici e procedure) per l’identificazione digitale necessari ad accedere alla propria area riservata: i cittadini possono utilizzare esclusivamente quelli definiti all’articolo 64 del Codice dell’amministrazione digitale (SPID, CIE, CNS); i professionisti e le imprese possono utilizzare anche le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate; b) “Cassetto fiscale”, la sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate nella quale ciascun contribuente può consultare e gestire le proprie informazioni fiscali; c) “Cassetto fiscale delegato”, il servizio attraverso il quale un intermediario può accedere al Cassetto fiscale dei soggetti dai quali abbia preventivamente ricevuto una specifica delega; d) “CIVIS”, il servizio web disponibile all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, che permette di richiedere assistenza, tra l’altro, sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e le cartelle di pagamento; e) “comunicazione”, la comunicazione degli esiti dei controlli automatici eseguiti ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; f) “intermediari”, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati al servizio telematico Entratel; g) “intermediari della riscossione”: banche, Poste Italiane S.p.A., prestatori di servizi di pagamento non bancari convenzionati con l’Agenzia delle entrate per i servizi F24/I24. 3
3. Attivazione del servizio 3.1. A decorrere dal 20 novembre 2024 sono disponibili, all’interno del Cassetto fiscale, le funzionalità per la consultazione e la gestione delle comunicazioni emesse dall’Agenzia stessa. 4. Modalità di consultazione e gestione delle comunicazioni 4.1. Le comunicazioni sono consultabili nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale. La disponibilità del documento è comunicata mediante notifica nell’area riservata e, se il destinatario è una persona fisica, anche mediante un messaggio trasmesso tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 64- bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (app IO). 4.2. La comunicazione è messa a disposizione successivamente alla sua consegna. Qualora la comunicazione non sia visualizzata, è consultabile previo inserimento dei relativi dati identificativi della stessa. 4.3. Per ciascuna comunicazione resa disponibile nell’area riservata è possibile: a) effettuare il pagamento dell’importo eventualmente richiesto mediante l’apposita funzionalità, procedendo alla regolarizzazione della posizione entro il termine ivi indicato. Il versamento è effettuato, in unica soluzione e integralmente, con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione e intestato al contribuente, identificato dal relativo codice fiscale. Nella procedura è richiesta l’indicazione del codice IBAN del conto di addebito, che deve essere intestato, o cointestato con abilitazione a operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente. b) richiedere assistenza tramite CIVIS. Il servizio consente di fornire chiarimenti sulle irregolarità rilevate, segnalando le ragioni per cui si ritiene non dovuto, in tutto o in parte, il pagamento. 4.4. I servizi di cui ai punti precedenti possono essere utilizzati direttamente dai contribuenti ai quali sono indirizzate le comunicazioni, oppure dagli 4
intermediari delegati all’utilizzo del servizio “Cassetto fiscale delegato”. Nel caso di cui alla precedente lettera a) l’intermediario inserisce il codice IBAN del conto intestato al contribuente. 5. Ricevute e obblighi degli intermediari 5.1. L’Agenzia delle entrate attesta mediante distinte ricevute rese disponibili nell’area riservata a) l’avvenuta ricezione della richiesta di addebito e l’esito della stessa; b) l’avvenuta acquisizione dell’istanza di assistenza tramite CIVIS e la conclusione della stessa. 5.2. Gli intermediari sono tenuti a informare tempestivamente i soggetti che hanno conferito loro la delega, fornendo loro le ricevute e le attestazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate a seguito delle richieste di addebito o di assistenza presentate. 6. Trattamento dei dati personali 6.1. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento). La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento e, in particolare, nell’articolo 16, comma 1, lett. i) e l), della legge 9 agosto 2023, n. 111, e nell’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, rubricato “rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale”, il quale stabilisce che con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l’accesso e l’utilizzo - da parte dei contribuenti ed eventualmente degli intermediari da loro delegati - dei servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione di tutti i dati, gli atti e le comunicazioni gestiti dall’Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle 5
entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate. 6.2. Per le finalità di cui al presente provvedimento, titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle entrate che si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, per questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento. 6.3. I dati personali oggetto di trattamento, desumibili dalla comunicazione inviata al contribuente, riguardano le dichiarazioni fiscali trasmesse all’Agenzia delle entrate nonché i dati degli eventuali versamenti effettuati. I dati personali dei contribuenti, ovvero degli utenti che effettuano l’accesso al servizio in oggetto, presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, verranno trattati esclusivamente ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione e all’utilizzo del servizio e degli obblighi legali correlati. 6.4. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del procedimento rappresentano il complesso di informazioni minime ed indispensabili per la corretta gestione ed esecuzione del servizio. 6.5. Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali. 6.6. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f), del Regolamento, il dato è trattato in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti. 6.7. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’art. 32 del Regolamento necessaire a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento. 6.8. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. 6
6.9. Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del Regolamento. 7. Sicurezza 7.1. La sicurezza dell’utilizzo dei servizi disponibili nell’area riservata è garantita mediante l’adozione di meccanismi di identificazione standard e di protocolli di comunicazione aggiornati alle più recenti versioni. Data la specificità dei dati e la loro rilevanza, sono assicurati adeguati livelli di sicurezza del Sistema informativo della fiscalità, attuando procedure e strumenti di sicurezza fisica e logica a protezione del patrimonio informativo della fiscalità. L’utilizzo del servizio web di cui al presente provvedimento, sarà possibile con le tipologie di browser più diffuse, con limitazioni per le versioni più obsolete, che gli utenti possono aggiornare, autonomamente e senza oneri, adeguandosi alle versioni minime richieste. 7.2. La consultazione sicura del servizio, presente nell’area riservata, è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione. 7.3. L’Agenzia delle entrate procede al tracciamento degli accessi effettuati sui propri sistemi da parte di ciascun soggetto, con indicazione dei tempi e della tipologia di operazioni svolte, predisponendo appositi strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli accessi.
Il presente provvedimento, emanato ai sensi del comma 3 dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, disciplina l’attivazione delle funzionalità che permettono al contribuente di consultare e gestire, in un’unica sezione della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, le comunicazioni degli esiti dei controlli effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633. 7
Le comunicazioni sono rese disponibili nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale; nella stessa area il contribuente può effettuare il pagamento delle somme dovute oppure richiedere assistenza. Tali funzionalità arricchiscono il contenuto informativo del Cassetto fiscale, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lett. i) e l), della legge 9 agosto 2023, n. 111 e dall’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, al fine di favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari e promuovere la compliance, tramite lo sviluppo di nuovi servizi web rivolti ai cittadini e l’ampliamento dei contenuti presenti all’interno del Cassetto fiscale.
Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art.66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. b) Normativa di riferimento: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante la “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” (articolo 54-bis); 8
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” (articolo 36-bis); Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 recante “Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento”; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi”; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”; Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Statuto dei diritti del contribuente; Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni; Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e successive modifiche e integrazioni; Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 9
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”; Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 recante “Revisione del sistema sanzionatorio”; Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 recante “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”; Legge 9 agosto 2023, n. 111 recante “Delega al Governo per la riforma fiscale” (articolo 16, comma 1, lettere i) e l)); Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” (articoli 10, 21, e 23); Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, recante “Adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008”; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 92558 del 29 luglio 2013, recante “Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del Cassetto fiscale delegato da parte degli intermediari, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Ernesto Maria Ruffini Firmato digitalmente |
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