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Provvedimento Agenzia Entrate del 21.11.2024 (422344/2024)1 Prot. n. 422344/2024
Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
provvedimento DISPONE 1. Oggetto 1.1 Il presente provvedimento, emanato in attuazione dell’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, stabilisce le regole per l’accesso e l’utilizzo del servizio web, messo a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per la richiesta di assistenza riguardante le comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, previste dall’articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. 2. Definizioni 2.1. Ai fini del presente provvedimento, si intende per: a) “area riservata”, l’area del sito internet dell’Agenzia delle entrate (di seguito anche “Agenzia”), accessibile previa autenticazione mediante credenziali; 2 b) “credenziali”, gli strumenti (codici e procedure) per l’identificazione digitale necessari ad accedere alla propria area riservata: i cittadini possono utilizzare esclusivamente quelli definiti all’articolo 64 del Codice dell’amministrazione digitale (SPID, CIE, CNS); i professionisti e le imprese possono utilizzare anche le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate; c) “CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche”, il servizio web disponibile all’interno dell’area riservata, che permette di chiedere e ricevere assistenza sulle comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche; d) “comunicazione”, la comunicazione con la quale, in caso ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l'Agenzia comunica al contribuente l'ammontare dell'imposta, della sanzione e degli interessi dovuti, ai sensi dell’articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34; e) “intermediari”, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati al servizio telematico Entratel. 3. Attivazione del servizio 3.1. Con avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sarà resa nota la data a decorrere dalla quale sarà disponibile, all’interno dell’area riservata, la specifica funzionalità per richiedere assistenza sulle comunicazioni emesse dall’Agenzia e per consultare l’esito della lavorazione. 4. Modalità di accesso e utilizzo del servizio web 4.1. Il servizio è disponibile, nell’area riservata, tramite il canale CIVIS, funzionalità “CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche”, previo inserimento degli elementi identificativi della comunicazione. 4.2. La richiesta di assistenza può essere presentata direttamente dal soggetto 3 destinatario della comunicazione oppure da un intermediario. 4.3. L’utente accede alla funzionalità, individua la comunicazione per la quale intende chiedere assistenza, inserisce le informazioni richieste e i chiarimenti utili all’eventuale rideterminazione delle somme dovute. 4.4. A conclusione della lavorazione da parte dell’Ufficio, l’utente riceve all’interno della stessa sezione CIVIS l’esito della trattazione. 5. Ricevute rilasciate dal servizio e obblighi degli intermediari 5.1. L’Agenzia delle entrate attesta mediante ricevuta resa disponibile nell’area riservata l’avvenuta ricezione della richiesta di assistenza. 5.2. Tramite il servizio sono disponibili, inoltre, le informazioni relative alla conclusione della lavorazione e all’esito della stessa. 5.3. Gli intermediari sono tenuti a informare tempestivamente i soggetti interessati, fornendo loro le ricevute e comunicando gli esiti dell’assistenza fornita dall’Agenzia. 6. Trattamento dei dati personali 6.1. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento). La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento e, in particolare, nell’articolo 16, comma 1, lett. i) e l), della legge 9 agosto 2023, n. 111, e nell’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, rubricato “rafforzamento dei servizi digitali”, i quali stabiliscono che con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l’accesso e l’utilizzo - da parte dei contribuenti ed eventualmente degli intermediari da loro delegati - dei servizi digitali per il potenziamento dei canali di assistenza a distanza. 4 6.2. Per le finalità di cui al presente provvedimento, titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle entrate che si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, per questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento. 6.3. I dati personali oggetto di trattamento, desumibili dalla comunicazione inviata al contribuente, riguardano le fatture inviate in ciascun trimestre solare attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i dati degli eventuali versamenti effettuati. I dati personali dei contribuenti, ovvero degli utenti che effettuano l’accesso al servizio in oggetto, presente nell’area riservata, verranno trattati esclusivamente ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione e all’utilizzo del servizio e degli obblighi legali correlati. 6.4. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del procedimento rappresentano il complesso di informazioni minime ed indispensabili per la corretta gestione ed esecuzione del servizio. 6.5. Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali. 6.6. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, paragrafo 1, lett. f), del Regolamento), il dato è trattato in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti. 6.7. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’art. 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento. 6.8. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. 5 6.9. Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato è eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del Regolamento. 7. Sicurezza 7.1. La sicurezza dell’utilizzo dei servizi disponibili nell’area riservata è garantita mediante l’adozione di meccanismi di identificazione standard e di protocolli di comunicazione aggiornati alle più recenti versioni. Date la specificità dei dati e la loro rilevanza, sono assicurati adeguati livelli di sicurezza del Sistema informativo della fiscalità, attuando procedure e strumenti di sicurezza fisica e logica a protezione del patrimonio informativo della fiscalità. L’utilizzo del servizio web di cui al presente provvedimento, sarà possibile con le tipologie di browser più diffuse, con limitazioni per le versioni più obsolete, che gli utenti possono aggiornare, autonomamente e senza oneri, adeguandosi alle versioni minime richieste. 7.2. La consultazione sicura del servizio, presente nell’area riservata, è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione e autenticazione dei soggetti abilitati alla consultazione. 7.3. L’Agenzia delle entrate procede al tracciamento degli accessi effettuati sui propri sistemi da parte di ciascun soggetto, con indicazione dei tempi e della tipologia di operazioni svolte, predisponendo appositi strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli accessi. Motivazioni Il presente provvedimento, emanato ai sensi del comma 2 dell’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, disciplina l’attivazione delle funzionalità che permettono al contribuente o all’intermediario delegato di richiedere assistenza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per le comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, previste dall’articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. L’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 6 2014, ha disciplinato, tra l’altro, le modalità e i termini per l’assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La disposizione prevede che l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provveda con procedure automatizzate, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulti dovuta. Tali integrazioni sono portate a conoscenza del cedente/prestatore, all’interno del portale Fatture e Corrispettivi, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia, con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34958 del 4 febbraio 2021. Il soggetto destinatario della comunicazione, anche per il tramite di un intermediario, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, può chiedere all’Agenzia assistenza sulla comunicazione, fornendo chiarimenti utili a rideterminare le somme dovute, anche tramite i servizi on line offerti dall’Agenzia. Il servizio “CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche” permette l’intera gestione della richiesta di assistenza tramite canale telematico. Al termine della lavorazione, l’ufficio fornisce riscontro tramite lo stesso canale CIVIS. Tale funzionalità arricchisce la gamma di servizi disponibili via web, per consentire agli utenti di ricevere assistenza o servizi a distanza, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lett. i) e l), della legge 9 agosto 2023, n. 111 e dall’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, al fine di favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari e promuovere la compliance, tramite il potenziamento dell’offerta di servizi on line. Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate: − Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art.66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4); − Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); − Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella 7 Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); − Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. b) Normativa di riferimento: − Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”; − Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 - “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”; − Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Statuto dei diritti del contribuente; − Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e successive modifiche e integrazioni; − Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; − Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”; − Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” (articolo 1, commi 211 e 212); 8 − Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, recante “Adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008”; − Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, recante “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005” (articolo 6); − Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; − Decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (articolo 12-novies); − Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020, recante “Modifiche alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell'imposta di bollo non versata” (articolo 2); − Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34958 del 4 febbraio 2021, recante “Modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo. Modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, e per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta”; − Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale” (articolo 16, comma 1, lettere i) e l)); 9 − Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante misure di “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” (articolo 22). La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Ernesto Maria Ruffini Firmato digitalmente |
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