
|
Provvedimento Agenzia Entrate del 7.03.2025 (111204/2025)
Prot. n 111204/2025
realizzazione, approvazione e rilascio delle soluzioni software di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ai fini della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone 1. Definizioni 1.1. Per “Soluzione Software” si intende lo strumento di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, che consente di effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, garantendo la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. 1.2. Per “Produttore” si intende il soggetto passivo IVA, opportunamente qualificato secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento, che realizza e rende disponibile agli Erogatori la Soluzione Software nel rispetto delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento, richiedendone l’approvazione all’Agenzia delle entrate ai fini del suo utilizzo. 1.3. Per “Erogatore” si intende il soggetto passivo IVA, opportunamente qualificato secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento, che rende disponibile la Soluzione Software approvata dall’Agenzia delle entrate ai soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, assicurando a questi ultimi l’assistenza tecnica e il supporto necessari al fine di assolvere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015. Le funzioni dell’Erogatore e quelle del Produttore possono essere svolte dallo stesso soggetto. 1.4. Per “Esercente” si intende il soggetto passivo IVA che effettua le operazioni di cui all’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, utilizzando la Soluzione Software. L’Esercente può svolgere anche il ruolo di Erogatore e di Produttore. 1.5. Per “Punto di Emissione” si intende il dispositivo o il sistema su cui è installata la componente della Soluzione Software che garantisce la registrazione in modalità sicura ed inalterabile dei dati fiscali dell’operazione da parte dell’Esercente e la conseguente emissione del documento commerciale, nel rispetto delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. 1.6. Per “Punto di Elaborazione” si intende il sistema, gestito dall’Erogatore, su cui è installata una componente della Soluzione Software, deputata alla memorizzazione elettronica sicura e inalterabile e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di tutti i Punti di Emissione ad esso collegati, nel rispetto delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
2. Specifiche tecniche 2.1. Con il presente provvedimento sono approvate le specifiche tecniche per la realizzazione, approvazione e rilascio in esercizio delle Soluzioni Software.
3. Approvazione della Soluzione Software 3.1. Le Soluzioni Software sono approvate, su istanza del Produttore, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il parere della Commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro delle Finanze del 23 marzo 1983, organo competente a valutare la conformità delle stesse alle prescrizioni stabilite dal presente provvedimento e alle specifiche tecniche ad esso allegate. 3.2. Il Produttore, con l’istanza di approvazione, si impegna a manutenere la Soluzione Software assicurando tutti gli aggiornamenti necessari a garantire la sicurezza del
sistema, l’adeguamento alle norme fiscali e l’adeguamento alle specifiche tecniche in vigore, pena la revoca del provvedimento di approvazione. Il Produttore si impegna, allo stesso modo, a mantenere il possesso delle certificazioni ivi prodotte per l’intero ciclo di vita della predetta Soluzione Software. 3.3. Le istanze di cui al punto 3.1 potranno essere presentate a decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. 3.4. L’Agenzia delle entrate mantiene il registro delle Soluzioni Software approvate e del relativo Produttore e ne dà pubblicità attraverso il proprio sito internet.
4. Attivazione della Soluzione Software 4.1. Le Soluzioni Software di cui al punto 3.4 possono essere attivate esclusivamente da un Erogatore precedentemente accreditato al sistema dell’Agenzia secondo le modalità previste dalle specifiche tecniche. 4.2. L’Erogatore utilizza esclusivamente Soluzioni Software per le quali sia in vigore l’approvazione dell’Agenzia di cui al punto 3. 4.3. Ai fini dell’attivazione della Soluzione Software, il soggetto Erogatore accreditato sottoscrive preventivamente un apposito accordo di servizio con l’Agenzia delle entrate. Con il citato accordo, l’Erogatore si impegna a garantire il corretto e continuo funzionamento del sistema in osservanza delle regole disciplinate dalle specifiche tecniche, affinché gli Esercenti che adottano la Soluzione Software possano adempiere correttamente agli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015. 4.4. In caso di mancato adempimento da parte dell’Erogatore delle condizioni previste dall’accordo di servizio, l’Agenzia delle entrate, previa comunicazione agli Esercenti interessati, può procedere unilateralmente alla risoluzione dell’accordo stesso, con conseguente disattivazione della Soluzione Software precedentemente attivata e di tutti i Punti di Emissione ad essa collegati. 4.5. L’Agenzia delle entrate mantiene il registro degli Erogatori accreditati e delle Soluzioni Software approvate messe a disposizione dal singolo Erogatore e ne dà pubblicità attraverso il proprio sito internet.
5. Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri 5.1. Ai fini della memorizzazione elettronica e della trasmissione dei dati dei corrispettivi gli Esercenti possono adottare le sole Soluzioni Software di cui al punto 4.5. 5.2. Per adottare una Soluzione Software, l’Esercente si rivolge all’Erogatore di tale Soluzione Software. 5.3. Ai fini dell’utilizzo della Soluzione Software fornita dall’Erogatore selezionato, l’Esercente si accredita, anche per il tramite di un intermediario con delega al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, n. 291241, e successive modificazioni, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. La funzione di accreditamento è propedeutica per consentire all’Esercente di registrarsi e di comunicare all’Agenzia delle entrate la Soluzione Software che intende utilizzare. 5.4. L’Esercente accreditato con le modalità di cui al punto 5.3, attiva i propri Punti di Emissione per il tramite dell’Erogatore che rende disponibile la Soluzione Software, come indicato nelle specifiche tecniche. 5.5. Attraverso i propri Punti di Emissione, preventivamente attivati come indicato al punto 5.4, l'Esercente registra le operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi, con la conseguente generazione ed emissione dei documenti commerciali, e memorizza automaticamente i dati dei corrispettivi giornalieri nel Punto di Elaborazione gestito dall’Erogatore. 5.6. Attraverso il Punto di Elaborazione i dati riepilogativi dei corrispettivi giornalieri sono trasmessi, con le modalità previste dalle specifiche tecniche, all’Agenzia delle entrate, nei tempi previsti dalla legge. 5.7. Attraverso il Punto di Elaborazione i dati relativi ai cambiamenti di stato e alle anomalie intervenute durante il funzionamento della Soluzione Software sono trasmessi, con le modalità previste dalle specifiche tecniche, all’Agenzia delle entrate.
6. Informazioni da memorizzare e trasmettere 6.1. Le informazioni da memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015 sono riportate nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
7. Conservazione sostitutiva 7.1. I file di tutte le operazioni commerciali registrate mediante i Punti di Emissione attivi e memorizzati dal Punto di Elaborazione e gli altri file indicati nelle specifiche tecniche sono conservati ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014.
8. Attività di controllo 8.1. Ai fini delle attività di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza nei confronti degli Esercenti, il Punto di Elaborazione consente l’accesso da remoto ai dati di dettaglio generati da ciascun Punto di Emissione ad esso collegato, anche se dismesso, per l’intera durata dei termini di accertamento fiscale e nel rispetto dei livelli di servizio indicati nelle specifiche tecniche. 8.2. Il Punto di Emissione mantiene i dati delle operazioni registrate dall’Esercente nelle ultime 48 ore e, in caso di verifiche presso il luogo di esercizio dell’attività dell’Esercente, ne consente l’estrazione con le modalità indicate nelle specifiche tecniche. 8.3. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto tra Esercente ed Erogatore determini anche l’interruzione dei servizi di accesso da remoto di cui al punto 8.1, l’Erogatore è tenuto a consegnare all’Esercente, secondo le modalità disciplinate dalle specifiche tecniche, tutti i dati in suo possesso relativi ai Punti di Emissione dismessi. 8.4. In caso di disattivazione di una Soluzione Software, l’Erogatore è tenuto a consegnare all’Esercente interessato, secondo le modalità disciplinate dalle specifiche tecniche, tutti i dati memorizzati relativi ai Punti di Emissione dismessi collegati alla Soluzione Software disattivata. 8.5. Nei casi di cui ai punti 8.3 o 8.4, l’Esercente comunica l’evento all’Agenzia delle entrate per il tramite dell’Erogatore, secondo le modalità disciplinate dalle specifiche tecniche. Dal momento della comunicazione di cui al periodo precedente,
ai fini dell’espletamento delle attività di controllo, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza richiedono i dati all’Esercente.
9. Trattamento dei dati 9.1. Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento e, in particolare, nell’articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2024, il quale stabilisce, al comma 3, che, con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, siano definite le specifiche tecniche per la realizzazione, l’omologazione e il rilascio delle soluzioni software per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 9.2. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo sono di tipo anagrafico e contabile e rappresentano il set informativo minimo per l’assolvimento delle finalità previste dalla norma. 9.3. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi dall’Esercente. 9.4. I dati sono messi a disposizione degli utenti nel rispetto dei principi e conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679. 9.5. I dati, trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono memorizzati nei sistemi informativi dell’Anagrafe Tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione che consentono di eseguire analisi selettive che
limitano il trattamento dei dati personali e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l’esecuzione dei controlli fiscali. 9.6. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono puntualmente tracciate. 9.7. L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei Spa, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. 9.8. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art.5 par.1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. 9.9. Sul trattamento dei dati personali è eseguita la valutazione d’impatto (DPIA) prevista dell’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
10. Sicurezza dei dati 10.1. L’autenticità, la inalterabilità e la riservatezza nella memorizzazione e trasmissione delle informazioni di cui al punto 6.1, è garantita dalle misure di sicurezza e dal sigillo elettronico avanzato apposto al file inviato al sistema dell’Agenzia delle entrate e dalla connessione protetta verso tale sistema in modalità web service su canale cifrato TLS, secondo le disposizioni delle specifiche tecniche. Le medesime misure di sicurezza sono adottate in relazione allo scambio di flussi informativi di cui al punto 8.1. 10.2. La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.
11. Procedura d’informazione comunitaria 11.1. Il presente Provvedimento è stato oggetto di procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015.
12. Correzioni ed evoluzioni delle specifiche tecniche 12.1. Manutenzioni correttive ed evolutive dei tracciati e delle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data preventiva comunicazione.
MOTIVAZIONI L’articolo 9, comma 1, lettera d) della Legge 11 marzo 2014, n. 23, ha conferito delega al Governo ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti. In attuazione della predetta disposizione, il Governo ha emanato il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 che, al comma 1 dell’articolo 2, stabilisce che - a decorrere dal 1° gennaio 2020 - i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. La Legge 9 agosto 2023, n. 111 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. In attuazione della predetta disposizione, il Governo ha emanato il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, che, al comma 1 dell’articolo 24, stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 può
essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del predetto articolo 24, definisce le specifiche tecniche per la realizzazione, approvazione e rilascio delle soluzioni software attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate: - Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1); - Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); - Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); - Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. b) Normativa di riferimento: - Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633; - Legge 26 gennaio 1983, n. 18; - Decreto del Ministro delle Finanze del 23 marzo 1983; - Legge 30 dicembre 1991 n. 413; - Legge 27 luglio 2000, n. 212; - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; - Legge 11 marzo 2014, n. 23; - Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014; - Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni; - Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015; - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232; - Legge 9 agosto 2023, n. 111; - Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n.1; - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003; - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni; - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 291241 del 5 novembre 2018 e successive modificazioni. - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019 e successive modificazioni.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 7 marzo 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Vincenzo Carbone firmato digitalmente |
|
Studio Ceda |
||
Piazza Freguglia, 13 - 10015 Ivrea (TO)Tel: 012548790 - Fax: 0125648476Email: paola@studioceda.comP.IVA: 11643980011 |
Via A. Vuillerminaz, 30 - 11027 Saint Vincent (AO)Tel: 0166 537731Email: cristina@studioceda.com |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
||