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Provvedimento Agenzia Entrate del 7.03.2025 (111204/2025)

Prot. n 111204/2025


Definizione delle informazioni da trasmettere e delle specifiche tecniche per la

realizzazione, approvazione e rilascio delle soluzioni software di cui all’articolo 24 del

decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ai fini della memorizzazione elettronica e della

trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all’articolo 2,

comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

provvedimento

Dispone

1. Definizioni

1.1. Per “Soluzione Software” si intende lo strumento di cui all’articolo 24, comma 1, del

decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, che consente di effettuare la

memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati di cui all’articolo 2,

comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, garantendo la sicurezza e

l’inalterabilità dei dati.

1.2. Per “Produttore” si intende il soggetto passivo IVA, opportunamente qualificato

secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche allegate al presente

provvedimento, che realizza e rende disponibile agli Erogatori la Soluzione Software

nel rispetto delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento,

richiedendone l’approvazione all’Agenzia delle entrate ai fini del suo utilizzo.

1.3. Per “Erogatore” si intende il soggetto passivo IVA, opportunamente qualificato

secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche allegate al presente

provvedimento, che rende disponibile la Soluzione Software approvata dall’Agenzia

delle entrate ai soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto

del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, assicurando a questi ultimi

l’assistenza tecnica e il supporto necessari al fine di assolvere agli obblighi di

memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati di cui all’articolo 2,

comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015. Le funzioni dell’Erogatore e

quelle del Produttore possono essere svolte dallo stesso soggetto.

1.4. Per “Esercente” si intende il soggetto passivo IVA che effettua le operazioni di cui

all’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, utilizzando la Soluzione Software.

L’Esercente può svolgere anche il ruolo di Erogatore e di Produttore.

1.5. Per “Punto di Emissione” si intende il dispositivo o il sistema su cui è installata la

componente della Soluzione Software che garantisce la registrazione in modalità

sicura ed inalterabile dei dati fiscali dell’operazione da parte dell’Esercente e la

conseguente emissione del documento commerciale, nel rispetto delle specifiche

tecniche allegate al presente provvedimento.

1.6. Per “Punto di Elaborazione” si intende il sistema, gestito dall’Erogatore, su cui è

installata una componente della Soluzione Software, deputata alla memorizzazione

elettronica sicura e inalterabile e alla trasmissione telematica dei dati dei

corrispettivi giornalieri di tutti i Punti di Emissione ad esso collegati, nel rispetto

delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

2. Specifiche tecniche

2.1. Con il presente provvedimento sono approvate le specifiche tecniche per la

realizzazione, approvazione e rilascio in esercizio delle Soluzioni Software.

3. Approvazione della Soluzione Software

3.1. Le Soluzioni Software sono approvate, su istanza del Produttore, con provvedimento

del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il parere della Commissione per

l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali di cui all’articolo 5 del decreto del

Ministro delle Finanze del 23 marzo 1983, organo competente a valutare la

conformità delle stesse alle prescrizioni stabilite dal presente provvedimento e alle

specifiche tecniche ad esso allegate.

3.2. Il Produttore, con l’istanza di approvazione, si impegna a manutenere la Soluzione

Software assicurando tutti gli aggiornamenti necessari a garantire la sicurezza del

sistema, l’adeguamento alle norme fiscali e l’adeguamento alle specifiche tecniche

in vigore, pena la revoca del provvedimento di approvazione. Il Produttore si

impegna, allo stesso modo, a mantenere il possesso delle certificazioni ivi prodotte

per l’intero ciclo di vita della predetta Soluzione Software.

3.3. Le istanze di cui al punto 3.1 potranno essere presentate a decorrere dalla data che

sarà resa nota sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

3.4. L’Agenzia delle entrate mantiene il registro delle Soluzioni Software approvate e del

relativo Produttore e ne dà pubblicità attraverso il proprio sito internet.

4. Attivazione della Soluzione Software

4.1. Le Soluzioni Software di cui al punto 3.4 possono essere attivate esclusivamente da

un Erogatore precedentemente accreditato al sistema dell’Agenzia secondo le

modalità previste dalle specifiche tecniche.

4.2. L’Erogatore utilizza esclusivamente Soluzioni Software per le quali sia in vigore

l’approvazione dell’Agenzia di cui al punto 3.

4.3. Ai fini dell’attivazione della Soluzione Software, il soggetto Erogatore accreditato

sottoscrive preventivamente un apposito accordo di servizio con l’Agenzia delle

entrate. Con il citato accordo, l’Erogatore si impegna a garantire il corretto e

continuo funzionamento del sistema in osservanza delle regole disciplinate dalle

specifiche tecniche, affinché gli Esercenti che adottano la Soluzione Software

possano adempiere correttamente agli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei

corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127

del 2015.

4.4. In caso di mancato adempimento da parte dell’Erogatore delle condizioni previste

dall’accordo di servizio, l’Agenzia delle entrate, previa comunicazione agli

Esercenti interessati, può procedere unilateralmente alla risoluzione dell’accordo

stesso, con conseguente disattivazione della Soluzione Software precedentemente

attivata e di tutti i Punti di Emissione ad essa collegati.

4.5. L’Agenzia delle entrate mantiene il registro degli Erogatori accreditati e delle

Soluzioni Software approvate messe a disposizione dal singolo Erogatore e ne dà

pubblicità attraverso il proprio sito internet.

5. Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

giornalieri

5.1. Ai fini della memorizzazione elettronica e della trasmissione dei dati dei

corrispettivi gli Esercenti possono adottare le sole Soluzioni Software di cui al punto

4.5.

5.2. Per adottare una Soluzione Software, l’Esercente si rivolge all’Erogatore di tale

Soluzione Software.

5.3. Ai fini dell’utilizzo della Soluzione Software fornita dall’Erogatore selezionato,

l’Esercente si accredita, anche per il tramite di un intermediario con delega al

servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” come previsto dal

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, n.

291241, e successive modificazioni, nell’area riservata del portale “Fatture e

Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. La funzione di

accreditamento è propedeutica per consentire all’Esercente di registrarsi e di

comunicare all’Agenzia delle entrate la Soluzione Software che intende utilizzare.

5.4. L’Esercente accreditato con le modalità di cui al punto 5.3, attiva i propri Punti di

Emissione per il tramite dell’Erogatore che rende disponibile la Soluzione Software,

come indicato nelle specifiche tecniche.

5.5. Attraverso i propri Punti di Emissione, preventivamente attivati come indicato al

punto 5.4, l'Esercente registra le operazioni di cessione di beni e prestazione di

servizi, con la conseguente generazione ed emissione dei documenti commerciali, e

memorizza automaticamente i dati dei corrispettivi giornalieri nel Punto di

Elaborazione gestito dall’Erogatore.

5.6. Attraverso il Punto di Elaborazione i dati riepilogativi dei corrispettivi giornalieri

sono trasmessi, con le modalità previste dalle specifiche tecniche, all’Agenzia delle

entrate, nei tempi previsti dalla legge.

5.7. Attraverso il Punto di Elaborazione i dati relativi ai cambiamenti di stato e alle

anomalie intervenute durante il funzionamento della Soluzione Software sono

trasmessi, con le modalità previste dalle specifiche tecniche, all’Agenzia delle

entrate.

6. Informazioni da memorizzare e trasmettere

6.1. Le informazioni da memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente ai

sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015 sono riportate

nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

7. Conservazione sostitutiva

7.1. I file di tutte le operazioni commerciali registrate mediante i Punti di Emissione

attivi e memorizzati dal Punto di Elaborazione e gli altri file indicati nelle specifiche

tecniche sono conservati ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle

Finanze del 17 giugno 2014.

8. Attività di controllo

8.1. Ai fini delle attività di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia

di Finanza nei confronti degli Esercenti, il Punto di Elaborazione consente l’accesso

da remoto ai dati di dettaglio generati da ciascun Punto di Emissione ad esso

collegato, anche se dismesso, per l’intera durata dei termini di accertamento fiscale e

nel rispetto dei livelli di servizio indicati nelle specifiche tecniche.

8.2. Il Punto di Emissione mantiene i dati delle operazioni registrate dall’Esercente nelle

ultime 48 ore e, in caso di verifiche presso il luogo di esercizio dell’attività

dell’Esercente, ne consente l’estrazione con le modalità indicate nelle specifiche

tecniche.

8.3. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto tra Esercente ed Erogatore determini

anche l’interruzione dei servizi di accesso da remoto di cui al punto 8.1, l’Erogatore

è tenuto a consegnare all’Esercente, secondo le modalità disciplinate dalle specifiche

tecniche, tutti i dati in suo possesso relativi ai Punti di Emissione dismessi.

8.4. In caso di disattivazione di una Soluzione Software, l’Erogatore è tenuto a

consegnare all’Esercente interessato, secondo le modalità disciplinate dalle

specifiche tecniche, tutti i dati memorizzati relativi ai Punti di Emissione dismessi

collegati alla Soluzione Software disattivata.

8.5. Nei casi di cui ai punti 8.3 o 8.4, l’Esercente comunica l’evento all’Agenzia delle

entrate per il tramite dell’Erogatore, secondo le modalità disciplinate dalle

specifiche tecniche. Dal momento della comunicazione di cui al periodo precedente,

ai fini dell’espletamento delle attività di controllo, l’Agenzia delle entrate e la

Guardia di Finanza richiedono i dati all’Esercente.

9. Trattamento dei dati

9.1. Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o

connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento

dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE)

2016/679. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli

articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in

materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,

n. 196 – è individuata nella normativa di riferimento indicata in calce al presente

provvedimento e, in particolare, nell’articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2024,

il quale stabilisce, al comma 3, che, con uno o più provvedimenti del Direttore

dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei

casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, siano definite le specifiche

tecniche per la realizzazione, l’omologazione e il rilascio delle soluzioni software

per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dell'importo

complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all'articolo 2, comma 1, del

decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

9.2. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo

sono di tipo anagrafico e contabile e rappresentano il set informativo minimo per

l’assolvimento delle finalità previste dalla norma.

9.3. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati dei

corrispettivi giornalieri trasmessi dall’Esercente.

9.4. I dati sono messi a disposizione degli utenti nel rispetto dei principi e

conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.

9.5. I dati, trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e

protezione dei dati personali, sono memorizzati nei sistemi informativi

dell’Anagrafe Tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso

particolari sistemi di elaborazione che consentono di eseguire analisi selettive che

limitano il trattamento dei dati personali e di individuare i soli soggetti che

posseggono i requisiti fissati per l’esecuzione dei controlli fiscali.

9.6. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle entrate è riservato

esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono

puntualmente tracciate.

9.7. L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei Spa, al quale è

affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per

questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento

(UE) 2016/679.

9.8. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art.5 par.1, lett. e)

del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del

trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività

istituzionali.

9.9. Sul trattamento dei dati personali è eseguita la valutazione d’impatto (DPIA)

prevista dell’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

10. Sicurezza dei dati

10.1. L’autenticità, la inalterabilità e la riservatezza nella memorizzazione e trasmissione

delle informazioni di cui al punto 6.1, è garantita dalle misure di sicurezza e dal

sigillo elettronico avanzato apposto al file inviato al sistema dell’Agenzia delle

entrate e dalla connessione protetta verso tale sistema in modalità web service su

canale cifrato TLS, secondo le disposizioni delle specifiche tecniche. Le medesime

misure di sicurezza sono adottate in relazione allo scambio di flussi informativi di

cui al punto 8.1.

10.2. La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe

Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione,

identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla

consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e

della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di

sicurezza.

11. Procedura d’informazione comunitaria

11.1. Il presente Provvedimento è stato oggetto di procedura d'informazione nel settore

delle norme e delle regolamentazioni tecniche prevista dalla Direttiva (UE)

2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015.

12. Correzioni ed evoluzioni delle specifiche tecniche

12.1. Manutenzioni correttive ed evolutive dei tracciati e delle specifiche tecniche

saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate

e ne sarà data preventiva comunicazione.

MOTIVAZIONI

L’articolo 9, comma 1, lettera d) della Legge 11 marzo 2014, n. 23, ha conferito

delega al Governo ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e

contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione

telematica dei corrispettivi nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la

documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate,

potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti.

In attuazione della predetta disposizione, il Governo ha emanato il decreto legislativo

5 agosto 2015, n. 127 che, al comma 1 dell’articolo 2, stabilisce che - a decorrere dal 1°

gennaio 2020 - i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e

trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi

giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei

corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma,

del suddetto decreto n. 633 del 1972.

La Legge 9 agosto 2023, n. 111 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti

legislativi recanti la revisione del sistema tributario.

In attuazione della predetta disposizione, il Governo ha emanato il decreto legislativo

8 gennaio 2024, n. 1, che, al comma 1 dell’articolo 24, stabilisce che la memorizzazione

elettronica e la trasmissione telematica dell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri

anonimi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 può

essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità

dei dati.

Il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del

predetto articolo 24, definisce le specifiche tecniche per la realizzazione, approvazione e

rilascio delle soluzioni software attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la

trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma

1);

- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del

20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

b) Normativa di riferimento:

- Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633;

- Legge 26 gennaio 1983, n. 18;

- Decreto del Ministro delle Finanze del 23 marzo 1983;

- Legge 30 dicembre 1991 n. 413;

- Legge 27 luglio 2000, n. 212;

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

- Legge 11 marzo 2014, n. 23;

- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014;

- Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni;

- Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9

settembre 2015;

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016;

- Legge 11 dicembre 2016, n. 232;

- Legge 9 agosto 2023, n. 111;

- Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n.1;

- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003;

- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28

ottobre 2016 e successive modificazioni;

- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 291241 del 5

novembre 2018 e successive modificazioni.

- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31

ottobre 2019 e successive modificazioni.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 7 marzo 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

firmato digitalmente

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