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Consulenza Fiscale Tributaria e del Lavoro

Provvedimento Agenzia Entrate del 10.03.2025 (114763/2025)

Prot. n. 114763/2025




Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il
CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative
istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la
dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
da presentare nell’anno 2025 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza
fiscale

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone

1. Approvazione dei modelli relativi ai redditi 2024

1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:

a) 730/2025, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul

reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza

fiscale, devono presentare nell’anno 2025, per i redditi prodotti nell’anno 2024;

b) 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due

per mille dell’IRPEF;

c) 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista

abilitato, che contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della

dichiarazione da parte del contribuente;

d) 730-3, relativo al prospetto di liquidazione riguardante l’assistenza fiscale

prestata;

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e) 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna

e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;

f) bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato 1).

1.2. I predetti modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in

duplice copia e possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché questo

contenga tutte le informazioni previste dal modello stesso. Qualora i medesimi

modelli siano costituiti da più pagine, la sezione terza deve essere compilata soltanto

nell’ultima pagina.

1.3. Con separato provvedimento saranno definite le specifiche tecniche

relative alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei CAF, dei

professionisti abilitati e dei sostituti d’imposta del modello 730-4 e del modello 730-

4 integrativo previste dal decreto ministeriale 7 maggio 2007, n. 63, dall’articolo 16,

comma 1, lettera a), e comma 4-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

1.4. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito

internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Consegna delle dichiarazioni modello 730

2.1.I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2025 devono

trasmettere all’Agenzia delle entrate in via telematica, direttamente ovvero tramite

un soggetto incaricato della trasmissione telematica, i dati contenuti nelle

dichiarazioni modello 730/2025 e nei modelli 730-4 osservando le specifiche

tecniche che saranno approvate con separato provvedimento. In caso di consegna

delle predette dichiarazioni ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica i

sostituti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 al

presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei

soggetti ai quali è stata prestata l’assistenza fiscale.

2.2. I CAF ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica

all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2025, nei

modelli 730-4 e nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per

3

mille dell’IRPEF osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con

separato provvedimento.

2.3. I soggetti che prestano l’assistenza fiscale devono comunque essere in

grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni modello 730 da essi elaborate entro

trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Agenzia delle entrate.

Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini previsti dall’articolo 43 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive

modificazioni.

3. Consegna delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione

dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modello 730-1, da parte dei

sostituti d’imposta

3.1. I sostituti d’imposta devono consegnare ad un ufficio postale o ad un

soggetto incaricato della trasmissione telematica le schede per le scelte della

destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modelli 730-1,

contenute nell’apposita busta di cui all’Allegato 2 del presente provvedimento,

debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dai contribuenti, ovvero

in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui

lembi di chiusura dal contribuente, avente le caratteristiche indicate nel successivo

punto 9.5.

3.2. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un soggetto

incaricato della trasmissione telematica, i sostituti d’imposta devono utilizzare la

bolla di consegna di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento, nella quale

devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della

destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

3.3. I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al

sostituto d’imposta copia della bolla di consegna di cui all’Allegato 1 del presente

provvedimento, contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti

nei modelli 730, nei modelli 730-4 e 730-1.

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3.4. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un ufficio postale, i

sostituti d’imposta devono compilare la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 del

presente provvedimento, senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno

effettuato le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille

dell’IRPEF, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su

ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura “Modello

730-1” e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la

denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d’imposta.

3.5. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall’articolo 12,

comma 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, sulla base del rapporto

convenzionale con l’Agenzia delle entrate, Poste Italiane S.p.A. e i soggetti incaricati

di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1998, n. 322, trasmettono tempestivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate

i dati contenuti nelle schede ricevute dai contribuenti. I soggetti incaricati di cui

all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998, inviano i dati entro il 31

luglio 2025 per le schede ricevute fino al 15 luglio 2025 ed entro il 15 ottobre 2025

per le schede ricevute fino al termine di presentazione del Modello 730/2025.

3.6. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n.

322 del 1998 e Poste Italiane S.p.A., al momento dell’apertura della busta contenente

la scheda con le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille

dell’IRPEF, verificano la corrispondenza tra i dati indicati su di essa (codice fiscale,

cognome e nome del contribuente) e quelli riportati sulla scheda in essa contenuta.

4. Obblighi di riservatezza

4.1. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n.

322 del 1998 e Poste Italiane S.p.A. osservano le disposizioni per la tutela della

riservatezza delle scelte preferenziali espresse nella scheda relativa alle scelte per la

destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, secondo quanto

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stabilito dall’articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998 così come richiamato

ed integrato nell’Allegato 3 che forma parte integrante del presente provvedimento.

4.2. Con particolare riferimento ai controlli previsti dal citato articolo 11,

l’Agenzia delle entrate effettua anche verifiche sulla rispondenza tra la preferenza

espressa attraverso la scheda di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille

e le informazioni trasmesse ai sensi del punto 3 del presente provvedimento.

4.3. In considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle scelte

effettuate nel Modello 730-1, è fatto divieto assoluto ai soggetti incaricati di cui

all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998 e a Poste Italiane S.p.A.

di comunicare e diffondere tali informazioni e di utilizzarle, singolarmente o con

modalità massive, per finalità diverse da quelle del servizio di trasmissione

telematica all’Agenzia delle entrate.

5. Esercizio delle scelte nel Modello 730-1

5.1. L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille

dell’IRPEF è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’articolo 47 della legge 20

maggio 1985, n. 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le

confessioni religiose.

5.2. L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille

dell’IRPEF è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’articolo 3, del decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 111 e dell’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30

dicembre 2021, n. 228.

5.3. L’effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore

dei partiti politici è facoltativa e può essere effettuata ai sensi dell’articolo 12 del

decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge

21 febbraio 2014, n. 13.

L’elenco dei partiti politici per i quali è possibile effettuare la scelta per la

destinazione del due per mille è trasmesso all’Agenzia delle entrate dalla

“Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei

rendiconti dei partiti politici”.

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6. Trattamento dei dati

6.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli

6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in

materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,

n. 196 – è individuata nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.

322, e successive modificazioni, e nella normativa di riferimento indicata in calce al

presente provvedimento.

6.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati

in relazione al processo rappresentato nei precedenti punti. Gli intermediari

assumono la qualifica di titolari del trattamento quando i dati entrano nella loro

disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei

S.p.A., al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe

tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità

fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo designato “Responsabile del

trattamento dei dati” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Le

categorie di dati personali trattate attraverso il modello di dichiarazione sono

descritte nel medesimo e nell’informativa sul trattamento dei dati personali ad esso

allegata.

6.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art.5

par.1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i

dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie

attività istituzionali.

6.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art.5, par.1, lett. f) del

Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da

garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti,

è stato disposto che la trasmissione del modello 730 venga effettuata esclusivamente

mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.

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7. Dichiarazione dei redditi precompilata

7.1. La dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’articolo 1 del decreto

legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è redatta utilizzando i modelli di cui al punto

1.1 del presente provvedimento.

8. Modalità di indicazione degli importi e caratteristiche tecniche per la

stampa dei modelli

8.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di

euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50

centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.

8.2. Per la stampa dei predetti modelli deve essere utilizzato il colore nero e

per i fondini il colore arancio (pantone 158U).

8.3. I modelli di cui al punto 1 devono presentare i seguenti requisiti:

a) stampa realizzata con i colori previsti nel punto 8.2 ovvero stampa

monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

b) conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente

provvedimento anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione

dei dati richiesti.

8.4. Le dimensioni per il formato a pagina singola possono variare entro i

seguenti limiti:

a) larghezza, minima cm. 19,5 - massima cm. 21,5;

b) altezza, minima cm. 29,2 - massima cm. 31,5.

8.5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile possono variare

entro i seguenti limiti:

a) larghezza, minima cm 35 - massima cm 42;

b) altezza, minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

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8.6. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei punti precedenti

devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del

presente provvedimento.

8.7. I modelli di cui al punto 1 devono essere stampati su carta di peso 80

gr./mq. con opacità compresa tra 86 ed 88 per cento.

9. Autorizzazione alla stampa e reperibilità dei modelli.

9.1. È autorizzata la riproduzione dei modelli di cui al punto 1, nel rispetto

delle caratteristiche indicate nel punto 8, mediante l’utilizzo di stampanti che

garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

9.2. Sul frontespizio dei modelli di cui ai punti precedenti devono essere

indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini

utilizzate per la riproduzione dei modelli stessi e gli estremi del presente

provvedimento.

9.3. I modelli di cui al punto 1 possono essere prelevati in formato elettronico

dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

9.4. È altresì autorizzato l’utilizzo dei predetti modelli prelevati da altri siti

internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel

punto 8 e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi

del presente provvedimento.

9.5. Per la consegna della scheda per le scelte della destinazione dell’otto, del

cinque e del due per mille dell’IRPEF, Modello 730-1, può essere utilizzata, in

alternativa alla busta di cui all’Allegato 2 del presente provvedimento, anche una

normale busta di corrispondenza, sulla quale devono essere apposte le indicazioni:

“Scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF”, il

cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Nel caso in cui la dichiarazione

sia presentata in forma congiunta i due Modelli 730-1 devono essere inseriti in due

distinte buste, sulle quali devono essere riportate le suddette indicazioni riferite,

rispettivamente, al dichiarante e al coniuge.

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Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in base all’articolo 1, comma 1, del

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive

modificazioni, concernente le modalità e i termini per la presentazione delle

dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività

produttive e all’imposta sul valore aggiunto, il quale prevede, tra l’altro, che i modelli

di dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale sono approvati entro il mese

di febbraio dell’anno in cui devono essere utilizzati. L’articolo 3-bis, comma 3, del

decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21

febbraio 2025, n. 15, ha disposto, per l’anno 2025, il rinvio del suddetto termine al

17 marzo 2025.

Con il presente provvedimento viene, pertanto, approvato il Modello

730/2025 concernente la predetta dichiarazione semplificata dei soggetti che si

avvalgono dell’assistenza fiscale.

In attuazione della disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 1, del

decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, in base alla quale con il provvedimento che

approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali

che gradualmente possono essere dichiarate con tale modello, nel Modello 730/2025

possono essere dichiarati nel nuovo “quadro M” i redditi soggetti a tassazione

separata e imposta sostitutiva e la rivalutazione dei terreni e nel nuovo “quadro T” le

plusvalenze di natura finanziaria.

Con il presente provvedimento sono anche approvati il Modello 730-1

concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille

dell’IRPEF, il Modello 730-2 per il sostituto d’imposta ed il Modello 730-2 per il

CAF e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell’avvenuta consegna

della dichiarazione da parte del contribuente, il Modello 730-3, concernente il

prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata, i Modelli 730-4 e

730-4 integrativo relativi alla comunicazione del risultato contabile al sostituto

d’imposta.

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Il presente provvedimento approva, altresì, la bolla da utilizzare per la

consegna dei Modelli 730 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica

nonché per la consegna del Modello 730-1 ad un ufficio postale o ad un soggetto

incaricato della trasmissione telematica.

Con il presente provvedimento vengono, inoltre, disciplinate la modalità di

indicazione degli importi e la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e viene

autorizzata la stampa, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Gli importi devono essere espressi con arrotondamento all’unità di euro

(secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal

decreto legislativo n. 213 del 1998), per eccesso se la frazione decimale è uguale o

superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 57; articolo 62; articolo
66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a);
articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di
approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta
sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490,
recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
recante, tra l’altro l’istituzione di una addizionale regionale all’IRPEF;

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Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul
valore aggiunto (articoli 1 e 3, comma 3);

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12
agosto 1998, concernente “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione,
nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”, come modificato dal decreto 24
dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999,
nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3
aprile 2000;

Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni,
concernente l’istituzione di un’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche;

Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, recante norme
per l’assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti;

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della
disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell’articolo 3 della
legge 13 maggio 1999, n. 133;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, in materia di statuto
dei diritti del contribuente;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di
protezione dei dati personali;

Legge 22 giugno 2016, n. 112, recante disposizioni in materia di assistenza in
favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di
revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche;

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, Attuazione dell'articolo 5 della
legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di
enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo;

Decreto direttoriale 26 ottobre 2021, n. 561, recante avvio operatività del
Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS);

Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il
contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche;

Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante l’istituzione
dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita
al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46;

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Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 novembre 2022, n. 175, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica
energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

Decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla
legge 11 aprile 2023, n. 38, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti
di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla
Legge 3 luglio 2023, n. 87 recante Disposizioni urgenti in materia di amministrazione
di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2023, recante
Beneficio per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma 2, del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95;

Decreto interministeriale 1° agosto 2023, recante determinazione,
liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta,
dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

Decreto interministeriale 1° agosto 2023, recante incentivi fiscali nella forma
del credito d’imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e
negoziazione assistita;

Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2023, n. 191, recante misure urgenti in materia economica e
fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

Decreto legislativo del 27 dicembre 2023 n. 209, recante le misura di
attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale;

Decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito senza modifiche dalla
legge 22 febbraio 2024, n. 17, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali
di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2024, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

Decreto legislativo del 30 dicembre 2023 n. 216, recante misure di attuazione
del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre
misure in tema di imposte sui redditi.

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante la razionalizzazione e
semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari;

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Decreto-legge 29 marzo 2024, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge
23 maggio 2024, n. 67, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di
cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia
fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione
finanziaria;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2024 recante il
beneficio della riduzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali al personale delle Forze di polizia e delle Forze
armate, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95. Anno 2024;

Decreto legislativo 5 agosto 2024, n.108, recante disposizioni integrative e
correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e
semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale;

Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge
7 ottobre 2024, n. 143, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini
normativi ed interventi di carattere economico;

Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla
legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante disposizioni urgenti in materia di termini
normativi;

Legge 30 dicembre 2024, n.207, recante il Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

Provvedimento 15 gennaio 2025, pubblicato il 16 gennaio 2025, di
approvazione della Certificazione Unica 2025, con le relative istruzioni, unitamente
alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica
e del quadro CT con le relative istruzioni.


La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 10 marzo 2025


IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone
firmato digitalmente

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