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Provvedimento Agenzia Entrate del 12.03.2025 (120707/2025)Prot. n. 120707/2025 Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone
1. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2025 da parte dei CAF
1.1. I CAF ed i professionisti abilitati trasmettono in via telematica i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2025 e nella scheda relativa alla scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A del presente provvedimento. 1.2. I CAF ed i professionisti abilitati trasmettono i dati relativi ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo unitamente a quelli della dichiarazione, secondo le specifiche tecniche di cui all’Allegato A del presente provvedimento. I dati relativi al suddetto modello 730-4 saranno resi disponibili dall’Agenzia delle entrate ai sostituti d’imposta, in conformità alle indicazioni fornite nelle specifiche tecniche di cui all’Allegato A. 2 1.3. I CAF ed i professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, la scheda per la scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, trasmettono in via telematica i relativi dati secondo le specifiche tecniche di cui all’Allegato B del presente provvedimento.
sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale d’imposta 2024 trasmettono in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati relativi ai modelli 730-4 unitamente a quelli della dichiarazione, osservando le specifiche tecniche di cui all’Allegato A del presente provvedimento. 2.2. I sostituti d’imposta, anche in caso di assistenza fiscale prestata in forma diretta, effettuano le operazioni di conguaglio sulla base dei modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate al sostituto d’imposta stesso.
intermediari abilitati modelli di dichiarazione 730 e 730-4 consegnati dai sostituti d’imposta che hanno prestato assistenza fiscale, secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A del presente provvedimento. 3.2. Gli intermediari abilitati trasmettono in via telematica i dati contenuti nelle schede relative alla scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, ricevute dai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato B del presente provvedimento. 3.3. Le modalità di invio dei dati contenuti nelle schede relative alla scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modello 730-1, ricevute dai sostituti d’imposta saranno disciplinate mediante separato provvedimento ai sensi dell’articolo 37, comma 2-bis, lettera c-bis), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3 4. Trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli 730-4 ai sostituti
31 maggio 1999, n. 164, rende disponibili i risultati contabili della dichiarazione 730 precompilata ai sostituti d’imposta che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati stessi. 4.2 Qualora non sia possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato contabile della dichiarazione 730 precompilata, l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente mediante un avviso nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail fornito dal contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata. 4.3 Qualora, invece, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile della dichiarazione 730 precompilata non sia tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto stesso comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate, tramite un’apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Di conseguenza l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente con le modalità di cui al punto 4.2.
fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati devono essere seguite le istruzioni contenute nell’Allegato C al presente provvedimento.
4 6. Conservazione in formato elettronico delle annotazioni riportate sul modello
fiscale con riferimento all’anno d’imposta 2024 possono conservare in formato elettronico le annotazioni riportate sul modello 730-3/2025 cartaceo, consegnato al contribuente che si è avvalso dell’assistenza fiscale, osservando le specifiche tecniche di cui all’Allegato A del presente provvedimento.
7.1. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Motivazioni Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2025 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale. Tale provvedimento prevede, tra l’altro, che i CAF, i professionisti abilitati ed i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2025 devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2025 da loro elaborati, osservando le specifiche tecniche approvate con successivo provvedimento. I CAF ed i professionisti abilitati trasmettono direttamente in via telematica i dati contenuti nella scheda relativa alla scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. I sostituti d’imposta consegnano invece le buste contenenti le schede per la scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF ad un ufficio postale o ad un intermediario abilitato, per le cui modalità di consegna si fa rinvio a quanto disposto dal citato provvedimento di approvazione del modello 730/2025. 5 Pertanto, al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, con il presente provvedimento sono definiti: - nell’Allegato A, le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2025, da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF, dei professionisti abilitati e degli intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2025 e 730-4/2025 integrativo, da osservare da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti d’imposta; - nell’Allegato B, le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, la scheda dai sostituti d’imposta; - nell’Allegato C, le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale prestata.
Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 57; articolo 62; articolo 66; Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di 6 Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate: “Approvazione dei
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1,
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA firmato digitalmente |
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