Sono pertanto ipotizzabili i seguenti scenari:
- la cessione di autoveicoli usati effettuata da soggetti che hanno diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti di detti beni e dei beni e servizi ad essi connessi (ad esempio agenti e rappresentanti) costituisce un'operazione imponibile e assoggettata ad IVA con aliquota ordinaria
- la cessione di autoveicoli relativamente ai quali la detrazione dell'imposta sull'acquisto non è stata effettuata costituisce un'operazione esente ex art. 10, comma 1, n. 27-quinquies
- la cessione di autoveicoli relativamente ai quali la deduzione dell'imposta sull'acquisto è stata effettuata parzialmente costituisce un'operazione imponibile per la frazione corrispondente alla percentuale di detrazione effettuata ed un'operazione esclusa da IVA ex art. 13 D.P.R. 633/72 per la rimanente parte
- con riferimento al caso di cessione di contratto leasing, la C.M. n.8/E/09 del 13 marzo 2009 ha chiarito che 'Poiché attraverso la cessione del contratto di leasing (che ai fini IVA costituisce una prestazione di servizi, ex articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972) si consente al cessionario di acquisire il bene interessato dalle limitazioni della detrazione, si ritiene che la predetta cessione di contratto debba essere trattata, ai fini in discorso, alla stregua di una cessione di beni. Ne consegue che, qualora la cessione riguardi veicoli ad uso promiscuo, per i quali è prevista la possibilità di portare in detrazione solo il 40 per cento dell'imposta relativa all'acquisto, la base imponibile sarà ridotta al 40% ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, ancorché tale norma faccia letteralmente riferimento alle cessioni di beni per i quali la detrazione è stata ridotta in forza di previsioni normative di indetraibilità oggettiva'