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Mercoledì 21/09/2011
NUOVE REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE IRES PER LE COOPERATIVE
a cura di: Meli e AssociatiD.L. 14 settembre 2011, n. 148.
L'articolo 2, commi 36-bis e 36-ter del D.L. n. 138/2011 (convertito con modificazioni in legge 148/2011) anticipa per le società cooperative a mutualità prevalente l'imminente riforma del sistema fiscale prevedendo una riduzione generalizzata delle agevolazioni nella determinazione dell'imponibile IRES.
L'intervento della manovra agisce da due diverse posizioni.
Da un lato il comma 36-bis, apportando modifiche all'articolo 1 comma 460 della l. n. 311/2004, innalza dal 30% al 40% la quota di utili netti delle cooperative che deve in ogni caso essere assoggettata a tassazione IRES per le cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi diverse dalle cooperative agricole (e loro consorzi). Il medesimo comma innalza dal 55% al 65% la quota parte di utili netti soggetti a tassazione per le cooperative di consumo e loro consorzi.
L'aumento della tassazione prevista dal comma 36-bis non coinvolge quindi le cooperative agricole che continuano ad assoggettare a tassazione almeno il 20% degli utili netti annuali, e le cooperative sociali per le quali resta l'esenzione da imposte e la deducibilità delle somme previste dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni
Il comma 36-ter invece introduce una limitazione all'esenzione dal reddito delle cooperative delle somme destinate alla riserva minima obbligatoria prevista dall'articolo 2545-quater del codice civile il quale impone l'attribuzione alla riserva legale di un importo pari ad almeno il 30% degli utili netti annuali. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, modificato dal citato comma 36-ter, l'esenzione totale ai fini IRES dell'utile accantonato a riserva obbligatoria è stata ridotta ad un'esenzione parziale pari al 90%.
Tale inasprimento dell'imposizione è invece applicabile a tutte le cooperative a mutualità prevalente comprese le cooperative agricole e le cooperative sociali.
Le norme della manovra non intervengono invece sulle ulteriori agevolazioni previste dagli articoli 10 e 11 del D.p.r. n. 601/1973 rispettivamente per le cooperative agricole e della piccola pesca e per le cooperative di produzione e lavoro (per queste ultime con la limitazione al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'IRAP ai sensi dell'articolo 1 comma 462 della l. n. 311/2004).
Nessuna delle modifiche introdotte dalla manovra coinvolge le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente le quali godono della sola esenzione della quota del 30% degli utili netti annuali a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista in statuto, come stabilito dall'art. 1, comma 464 della legge 311/2004.Operatore