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Venerdì 11/11/2011
RISCOSSIONE: UNA GUIDA DOPO I DECRETI FISCALI ESTIVI
A Luglio 2011 sono entrate definitivamente in vigore due importanti norme a carattere fiscale, il dl 70/2011 (cosiddetto "decreto sviluppo") diventato legge 106/2011, e il dl 98/2011 (cosiddetto "decreto stabilizzazione") diventato legge 111/2011.
Molte sono le novita' in tema di riscossione, ovvero nell'ambito delle attivita' che la pubblica amminsitrazione puo' mettere in atto per riscuotere i propri crediti verso i cittadini, come le tasse, le imposte, le sanzioni, le multe, etc.
Tra le novita':- avviso scritto per preannunciare l'iscrizione di ipoteca, con invito al pagamento del debito entro 30 giorni;
- nuovi limiti di importo (del debito) per l'iscrizione di ipoteca e per l'espropriazione. Confermato il limite minimo di 8.000 euro;
- nessuna spesa a carico del debitore in caso di cancellazione del fermo amministrativo;
- possibilita' di "sanare" le controversie con l'agenzia delle entrate esistenti alla data del 1/5/2011 pagando una cifra forfettaria se di importo non superiore a 2.000 o una percentuale del valore se di importo tra 2.000 e 20.000 euro;
- dal 1/10/2011 (non piu' dal 1/7/2011) l'avviso di accertamento riguardante la riscossione di imposte diventa titolo esecutivo. Cio', in parole povere, significa che per attivare le azioni esecutive come il fermo amministrativo, l'iscrizione di ipoteca e il pignoramento, NON sara' piu' necessario notificare l'atto successivo, ovvero la cartella esattoriale.
- per i suddetti "nuovi" avvisi esecutivi scatta automaticamente una sospensione delle azioni esecutive per 180 giorni, calcolati dal momento in cui la pratica passa dall'ente debitore ad Equitalia. Resta ferma la possibilita', come gia' ad oggi, di chiedere la sospensione dell'atto al giudice tributario nel caso di presentazione di ricorso. Il giudice in questo caso dovra' decidere entro 180 giorni dalla presentazione della domanda. Nate collegate nella prima versione del decreto, le due sospensioni coesistono parallelamente;
- dal 1/1/2012 i comuni non potranno affidarsi ad Equitalia per la riscossione dei propri crediti (tributi locali e sanzioni comprese le multe per infrazioni al codice della strada). Dovranno procedere autonomamente, anche attraverso societa' partecipate, utilizzando l'ingiunzione fiscale.
- dal 1/4/2012 scattera' l'obbligo di tentare una "conciliazione" prima dell'eventuale ricorso alla commissione tributaria (processo tributario).
Nel dettaglio:
IL NUOVO AVVISO DI ACCERTAMENTO
Tutti gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1/10/2011 e relativi a tasse (imposte sui redditi, irap, iva) dovute per periodi di imposta dal 2007 in poi, avranno piu' "potere" ai fini delle attivita' di riscossione statale.
Essi saranno validi come strumenti su cui basare le azioni esecutive come il fermo amministrativo, l'ipoteca e il pignoramento, senza bisogno che venga, dopo di essi, notificata una cartella esattoriale.
Tecnicamente, essi acquistano "efficacia esecutiva" nel caso in cui non segua, entro 60 giorni, il pagamento da parte del contribuente oppure il ricorso, cosi' come fin'ora avveniva per la cartella esattoriale.
Il passaggio:
NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO ----nessun pagamento ne' ricorso---> ISCRIZIONE A RUOLO ---> NOTIFICA CARTELLA ESATTORIALE ----nessun pagamento ne' ricorso---> RISCOSSIONE COATTIVA (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento, etc).
diventa
NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO ----nessun pagamento ne' ricorso---> RISCOSSIONE COATTIVA (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento, etc).
Per poter acquisire i "nuovi poteri esecutivi", l'avviso di accertamento dovra' contenere piu' elementi di quanti ne contenesse prima. In esso, dal 1/10/2011, dovra' apparire l'intimazione ad adempiere (pagare) entro 60 giorni la cifra intera od un terzo della stessa, con interessi, nel caso venga presentato, sempre entro 60 giorni, un ricorso.
L'intimazione deve anche apparire negli eventuali atti notificati successivamente qualora la cifra dovuta si modifichi per effetto di ulteriori eventi (mancato pagamento di rate di un accertamento con adesione, pagamento del dovuto a seguito di sentenza del giudice tributario, pagamento di sanzioni tributarie, etc.).
E' bene sapere anche che:- al nuovo "avviso esecutivo" si applicano le regole di riscossione delle cartelle esattoriali, anche in senso favorevole al debitore: si puo' quindi chiedere all'agente della riscossione (Equitalia) la rateizzazione nei casi previsti dalla legge.
Ricordiamo che per tutto cio' che e' diverso dalle imposte, quindi sanzioni amministrative (multe), tributi locali (ici, tosap, etc.) e INPS la riscossione continua ad esser fatta col vecchio sistema. I comuni, lo ricordiamo, dovranno comunque adottare l'ingiunzione fiscale dal 1/1/2012.
Fonte normativa: nuovo art.29 DL 78/2010 modificato dal DL 70/2011 convertito nella legge 106/2011 e dal DL 98/2011 convertito nella legge 111/2011
LA "NUOVA" RISCOSSIONE COATTIVA
Nella "vecchia" procedura tutte le azioni esecutive di riscossione (fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, pignoramento, etc.) potevano essere attivate dall'agente a cui era stata affidata la riscossione (Equitalia), dopo il decorso dei 60 giorni utili per pagare, o contestare, la cartella esattoriale.
Per i nuovi avvisi di accertamento "esecutivi" i tempi si allungano un po'. L'affidamento agli agenti della riscossione (Equitalia) avviene dopo 90 giorni (60+ulteriori 30). Le azioni di esecuzione forzata si sospendono poi per ulteriori 180 giorni, per un totale di 270 giorni dalla notifica dell'atto.
A queste "dilazioni" vi sono eccezioni:- nel caso in cui Equitalia valuti, con prove idonee, che il positivo esito della riscossione e' in pericolo, le azioni di esecuzione forzata possono eccezionalmente iniziare decorsi 60 giorni dalla notifica;
- la sospensione di 180 giorni non si applica alle eventuali azioni cautelari e conservative (fermo amministrativo e iscrizione di ipoteca) e alle azioni assunte a tutela del creditore.
In tutti i casi, a partire dal primo giorno successivo ai 60 giorni (termine per presentare ricorso), le somme oggetto dell'avviso sono aumentate di interessi di mora calcolati dal giorno successivo alla notifica dell'atto. Vengono inoltre aggiunti i compensi per l'agente della riscossione (aggio e rimborso spese esecutive).
Le attivita' di riscossione coattiva sono e rimangono le stesse che riguardavano i debiti iscritti a ruolo, e quindi oggetto dell'emissione della cartella esattoriale.
Fonte normativa: nuovo art.29 DL 78/2010 modificato dal DL 70/2011 convertito nella legge 106/2011 e dal DL 98/2011 convertito nella legge 111/2011
LE AZIONI ESECUTIVE DI RISCOSSIONE COATTIVA
Le attivita' di riscossione coattiva rimangono le stesse, sia che seguano la notifica di una cartella esattoriale sia che seguano la notifica del nuovo "avviso esecutivo". Ambedue gli atti, infatti, che dall'Ottobre 2011 coesisteranno, sono titoli esecutivi. Cambiano invece i tempi. Dopo la notifica di una cartella esattoriale le azioni esecutive possono partire decorsi i 60 giorni utili per pagare (o per ricorrere). Dopo la notifica del nuovo "avviso esecutivo" scatta una sospensione (aggiuntiva ai 60 giorni) di 210 giorni.
Il fermo amministrativo
E' il procedimento maggiormente utilizzato quando sono in gioco piccoli importi, generalmente quando risultano non pagate cartelle esattoriali relativi a multe, bolli auto, tributi locali o altro.
Equitala blocca l'utilizzo di un bene mobile del debitore registrato nei pubblici registri (di solito l'automobile) previa notifica di un preavviso che consente di evitare il provvedimento pagando entro 20 giorni. Una volta scattato il fermo, il debitore non puo' piu' disporre del mezzo, ovvero circolare con esso, rottamarlo o venderlo. Cio' fino a che il debito non viene pagato o -dietro ricorso del debitore- non interviene una sentenza di sospensione o cancellazione del provvedimento stesso.
Da sapere che il fermo amministrativo e' un atto preliminare all'esecuzione forzata. Ovvero, se si continua a non pagare e non si ricorre (avendone i motivi) il mezzo oggetto del fermo potrebbe essere pignorato per una futura vendita all'asta, oppure l'agente della riscossione (Equitalia) potrebbe -soprattutto se il debito cresce, o gia' fin dall'inizio supera il tetto di 8.000 euro, utilizzare altri mezzi di riscossione, ben piu' pesanti, come l'iscrizione di ipoteca su un immobile o il pignoramento.
L'unica novita' degli ultimi decreti fiscali sul fermo amministrativo riguarda i casi in cui questo venga cancellato. In tal caso al debitore non puo' esser chiesto il pagamento di alcuna spesa legata alla cancellazione, ne' da parte di Equitalia ne' da parte del PRA.
L'iscrizione di ipoteca
E' l'azione con la quale l'agente della riscossione (Equitalia) inizia a mettere le mani su un bene immobile del debitore, iscrivendo un'ipoteca per un valore pari al doppio del debito.
All'iscrizione di ipoteca puo' seguire -dopo sei mesi- l'espropriazione dell'immobile (iniziata con il pignoramento) se l'importo del debito non supera il 5% del valore dell'immobile. Per debiti superiori a questo tetto l'agente della riscossione puo' procedere direttamente con l'azione di espropriazione.
Dal Maggio 2010 l'ipoteca puo' essere iscritta solo per debiti superiori a 8.000 euro (vedi dl 73/2010).
Le ulteriori novita' degli ultimi decreti fiscali sono:- l'obbligo per Equitalia di notificare al debitore un preavviso con intimazione a pagare il dovuto entro 30 giorni, pena l'iscrizione di ipoteca (fino al 14/7/2011 esso non era obbligatorio per legge).
- l'introduzione di un nuovo limite -di 20.000 euro- al di sotto del quale non puo' essere iscritta ipoteca nei casi in cui l'immobile in questione sia l'abitazione principale del debitore e la pretesa sia stata gia' impugnata in giudizio (presso il giudice ordinario o tributario, a seconda dei casi) o siano ancora aperti i termini per farlo.
L'esecuzione forzata: pignoramento e successiva vendita all'asta
E' l'azione con la quale l'agente della riscossione (Equitalia) inizia l'espropriazione dell'immobile al debitore. L'evento successivo, non pagando o non ottenendo lo sgravio del debito, e' la vendita all'asta del bene.
Il pignoramento, come l'iscrizione di ipoteca, puo' essere attivato solo per debiti superiori agli 8.000 euro.
Se esso prende avvio dopo un anno dalla notifica della cartella (o dell'avviso "esecutivo") al debitore deve essere inviato un preavviso con intimazione a pagare entro 5 giorni. Dalla notifica di tale avviso l'espropriazione deve avviarsi entro sei mesi.
Novita' introdotte dagli ultimi decreti fiscali:- introduzione di un nuovo limite -di 20.000 euro- al di sotto del quale non puo' essere pignorato l'immobile nei casi in cui lo stesso sia l'abitazione principale del debitore e la pretesa sia stata gia' impugnata in giudizio (presso il giudice ordinario o tributario, a seconda dei casi) o siano ancora aperti i termini per farlo;
- introduzione di un termine di decadenza per l'attivita' di espropriazione forzata che inizia con il pignoramento: essa deve essere attivata entro la fine del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo (mancato pagamento di un avviso di accertamento esecutivo o di una cartella, nessuna opposizione fatta nei termini oppure opposizione rigettata).
Dopo in pignoramento, se il debito non viene ancora pagato (o sgravato) la procedura di espropriazione si completa con la vendita dell'immobile all'asta. Il primo incanto deve avvenire entro 4 mesi dal pignoramento, pena la perdita di efficacia dello stesso.
Fonte normativa: Dpr 602/73 art.45 e seguenti (riscossione coattiva) e nuovo art..29 DL 78/2010 modificati ed integrati dal DL 70/2011 convertito nella legge 106/2011 e dal DL 98/2011 convertito nella legge 111/2011
RECLAMO OBBLIGATORIO PER CONTROVERSIE FISCALI
Per tutti gli atti dell'Agenzia delle entrate (avvisi di accertamento, cartelle esattoriali) di importo non superiore a 20.000 euro, notificati a partire dal 1/4/2012, sara' obbligatorio, prima di intentare causa presso il giudice tributario, inviare all'ufficio che ha emesso l'atto un reclamo.
Nel reclamo potra' essere proposto un "accordo", motivandolo, con ricalcolo della cifra da pagare.
Se l'ufficio dell'Agenzia delle entrate che riceve il reclamo non intende accoglierlo ne' aderire all'eventuale proposta fatta dal reclamante deve formulare una propria proposta "conciliativa".
Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo diventa in pratica l'atto introduttivo al ricorso in commissione provinciale tributaria, la notifica della contestazione alla controparte.
I termini per poi costituirsi in giudizio, ovvero per depositare il ricorso alla cancelleria del giudice tributario -30 giorni- decorrono da tale momento. Se l'Agenzia delle entrate risponde prima dei 90 giorni respingendo il reclamo o accogliendolo parzialmente, tali termini decorrono dalla ricezione di tale risposta.
Ricordiamo, in proposito, che le due fasi per proporre ricorso in commissione provinciale tributaria sono:- prima fase: il ricorso viene notificato alla controparte con raccomandata a/r (entro 60 giorni dalla notifica della cartella o dell'avviso). Questa e' la fase "sostituita" dalla procedura di reclamo obbligatoria, rimasta senza esito positivo.
- seconda fase: cio' che e' stato notificato alla controparte viene depositato (con eventuali allegati) presso la cancelleria della commissione provinciale tributaria competente, anche tramite invio di raccomandata a/r (entro 30 giorni dalla prima fase).
Considerando quanto sopra risulta evidente che l'accordo proposto fin da subito sul reclamo, puo' risultare vincolante in sede di ricorso in commissione tributaria. E' quindi importante formularlo bene fin da subito precisando che si tratta di uno "sforzo" di volonta' per cercare di chiudere bonariamente la lite evitando il giudice. In alcuni casi, per esempio quanto si ritiene la pretesa infondata, e' bene non proporre alcun accordo ma semplicemente chiedere l'annullamento dell'atto.
Ricordarsi che, cosi' come e' stato impostato, il reclamo obbligatorio e' una sorta di anticipo del ricorso.
Note:
- l'obbligatorieta' sta nel fatto che se non si presenta reclamo diventa impossibile fare ricorso (la controparte puo' sollevare l'inammissibilita' dello stesso in qualunque momento).
- per le controversie oggetto dell'obbligatorieta' del reclamo NON e' possibile tentare la conciliazione durante il giudizio (conciliazione giudiziale).
- la parte che soccombe nella causa davanti alla commissione provinciale tributaria deve rimborsare anche le spese del procedimento di gestione del reclamo obbligatorio, quantificate nel 50% delle spese di giudizio. Il giudice puo', a sua discrezione, compensare dette spese tra le parti.
Fonte normativa: DL 98/2011 convertito nella legge 111/2011 art.39 commi 9/10/11. Per il ricorso in commissione provinciale tributaria si veda il D.lgs. 546/92.
"SANATORIA" PER CAUSE FISCALI PENDENTI
Le cause fiscali contro l'Agenzia delle entrate di valore fino a 20.000 euro che risultano pendenti al 1/5/2011 davanti al giudice tributario o al giudice ordinario possono essere chiuse da chi le ha proposte col pagamento di una somma pari a:
- per liti di valore inferiore a 2.000 euro: 150 euro;
- per liti di valore superiore a 2.000 euro:
* 30% del valore della causa se al 1/5/2011 la lite e' pendente in primo grado e non vi e' alcuna sentenza sul merito o sull'ammissibilita' degli atti introduttivi;
* 10% del valore della causa se al 1/5/2011 la lite e' pendente in secondo grado e vi e' una sentenza (di primo grado) sul merito o sull'ammissibilita' degli atti introduttivi che vede l'Agenzia delle entrate come parte soccombente;
* 50% del valore della causa se al 1/5/2011 la lite e' pendente in secondo grado e vi sia una sentenza (di primo grado) sul merito o sull'ammissibilita' degli atti introduttivi che vede il contribuente (proponente la causa) come parte soccombente.
Le somme predette vanno versate entro il 30/11/2011 in un'unica soluzione. La domanda di definizione va poi presentata entro il 31/3/2012, con il modulo predisposto dall'Agenzia delle entrate.
La presentazione puo' essere fatta telematicamente (da uno dei soggetti abilitati, come i CAF) oppure con consegna della domanda presso una qualsiasi direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate.
Attenzione! Ancora alla data di pubblicazione di questa scheda non risulta pero' che l'Agenzia delle entrate abbia dato il via libera alla presentazione delle domande. Meglio sarebbe informarsi direttamente presso di loro.
Per le liti "sanabili" scatta anche una sospensione
Le liti fiscali aventi le caratteristiche gia' dette (contro l'Agenzia delle entrate, pendenti al 1/5/2011, di valore fino a 20.000 euro) sono "automaticamente" sospese fino al 30/6/2012, come lo sono, relativamente ad esse, i termini per la presentazione di appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi, etc.
Quelle per le quali nel frattempo, entro il 31/3/2012, verra' presentata domanda di definizione (la sanatoria gia' vista) verranno poi ulteriormente sospese fino al 30/9/2012.
Fonte normativa: DL 98/2011 convertito nella legge 111/2011 art.39 comma 12 e Provvedimento Agenzia delle entrate 2011/119854
RISCOSSIONE MULTE E TRIBUTI COMUNALI CON INGIUNZIONE FISCALE
Dal 1/1/2012 i Comuni dovranno riscuotere autonomamente, anche tramite societa' delegate, le proprie entrate tributarie (quindi l'ICI, la Tosap, la Tarsu o TIA, etc.) e quelle patrimoniali (multe al codice della strada, sanzioni, etc.) senza poter piu' delegare Equitalia all'attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione.
Per la riscossione coattiva delle proprie entrate i comuni devono utilizzare l'ingiunzione fiscale, che sostituisce quindi nelle sue funzioni la cartella esattoriale (utilizzata dagli agenti della riscossione).
L'ingiunzione e' un ordine di pagamento contenente invito a pagare entro 30 giorni. L'atto e' notificato al debitore tramite ufficiale giudiziario o per posta (raccomandata a/r).
Se agiscono direttamente o attraverso societa' a capitale pubblico i comuni possono poi attivare, sulla base della notifica dell'ingiunzione fiscale, le azioni di riscossione coattiva stabilite dalla legge per gli agenti della riscossione (fermo amministrativo, l'iscrizione di ipoteca, il pignoramento, etc.) ovviamente rispettandone le regole e i limiti di importo.
Se il debito per il quale vengono attivate le procedure esecutive e' inferiore ai 2.000 euro occorre l'invio al debitore, per posta ordinaria, di due avvisi/solleciti di pagamento, il secondo dopo sei mesi dal primo.
Se invece i comuni intendono agire attraverso una societa' a capitale privato, non possono utilizzare i suddetti mezzi di riscossione coattiva ma solo quelli legati classicamente all'ingiunzione fiscale (ovvero il pignoramento dei beni mobili da parte di un ufficiale giudiziario o di un messo del giudice seguito dalla vendita all'asta pubblica).
Fonte normativa: DL 70/2011 convertito nella legge 106/2011 art.7 comma 2 lettera gg-ter. Sull'argomento si puo' vedere, in merito all'uso dell'ingiunzione fiscale per riscuotere le multe, anche la sentenza Cassazione 8460/2010.
Rita SabelliFonte:
http://www.aduc.it