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Lunedì 21/11/2011
LA RIVALUTAZIONE O L'AFFRANCAMENTO DELLE QUOTE SOCIETARIE NON QUALIFICATE
a cura di: Meli e AssociatiIl decreto legge 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, ha modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, la tassazione delle rendite finanziarie e in particolare, nel caso in esame, di quelle riferite alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.
Il decreto legge 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, ha modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, la tassazione delle rendite finanziarie e in particolare, nel caso in esame, di quelle riferite alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche. Ricordiamo che si considerano "non qualificate" le partecipazioni societarie che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'Assemblea ordinaria pari o inferiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio pari o inferiore al 5% o al 25%, che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
Le novità in vigore dal 1° gennaio 2012 riguardano la misura dell'aliquota da applicare- alla distribuzione dei dividendi effettuate dal 1° gennaio 2012
- alle plusvalenze non qualificate realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2012
che sale dal 12,5% al 20%.
Assume quindi evidente importanza il momento di realizzazione delle plusvalenze. L'Agenzia Entrate nelle circolari n. 165/E del 24 giugno 1998 (paragrafo 5.2.1.) e n. 188/E del successivo 16 luglio (punto 11) ha precisato che:- per individuare il regime fiscale applicabile alle plusvalenze, le stesse si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni e non nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione.
- quindi eventuali acconti percepiti entro il 31 dicembre 2011 ma riferiti a partecipazioni cedute successivamente dovranno essere assoggettati alla nuova disciplina (20%), mentre eventuali pagamenti dilazionati riscossi dopo il 31 dicembre 2011 ma riferiti a partecipazioni cedute entro la stessa data resteranno assoggettati alla disciplina precedente (12,50%).
Per evitare effetti distorsivi sulla domanda e sull'offerta di tutte le attività finanziarie, soprattutto di quelle negoziate nei mercati regolamentati, è stata introdotta un'apposita disciplina transitoria che consente di affrancare i valori maturati al 31 dicembre 2011.
I commi 29 e 30 dell'art. 2 prevedono infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze in oggetto possa essere assunto, invece del costo di acquisto, il valore della partecipazione alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che il contribuente che si avvale del regime "dichiarativo":- provveda a versare l'imposta sostitutiva eventualmente dovuta secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Quindi l'opzione sarà esercitata nella dichiarazione dei redditi compresa in UNICO 2012 e l'imposta sostitutiva del 12,5% dovrà essere versata entro il termine previsto per il versamento delle imposte dovute in base a tale dichiarazione;
- operi l'affrancamento per "tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti". Quindi non sarà possibile affrancare soltanto alcune partecipazioni non qualificate: l'affrancamento dovrà riguardare tutti i titoli posseduti in regime "dichiarativo" (anche con riguardo ai fondi comuni di investimento italiani ed esteri).
L'"affrancamento" previsto dal decreto legge 138/2011 si affianca alla disciplina della rivalutazione delle partecipazioni prevista dall'art. 7 del D.L. n. 70 del 2011 (c.d. "decreto Sviluppo"), che, richiamando l'art. 2 c. 2 del D.L. n. 282/2002 e successive modificazioni, prevedeva la riapertura dei termini per rivalutare il costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non quotate, qualificate e non, posseduti al 1° luglio 2011, non in regime d'impresa.
Per beneficiare della rivalutazione, entro il 30 giugno 2012:- devono essere pagate (integralmente o limitatamente alla prima rata) le imposte sostitutive ai fini della rideterminazione dei valori d'acquisto delle partecipazioni, possedute alla data del 1° luglio 2011 (2 % del valore emergente dalla perizia se la partecipazione posseduta non è qualificata);
- devono essere redatte e asseverate le relative perizie di stima.
L'"affrancamento" DL 138/2011 si distingue dalla "rivalutazione" DL 70/2011 perché:- la "rivalutazione" DL 70/2011 riguarda le partecipazioni detenute al 1° luglio 2011, mentre l'"affrancamento" DL 138/2011 riguarda quelle detenute al 31 dicembre 2011;
- la "rivalutazione" DL 70/2011 prevede, per le partecipazioni non qualificate, il versamento di un'imposta sostitutiva del 2% da calcolare sull'intero nuovo valore, mentre l'"affrancamento" DL 138/2011 prevede un'imposta del 12,5% da applicare però alla sola plusvalenza.
I contribuenti (in questo caso persone fisiche) potranno quindi valutare la convenienza ad avvalersi dell'una o dell'altra previsione normativa. Non esiste una regola certa: la convenienza dipende dall'entità della plusvalenza, dal valore complessivo della partecipazione, dai tempi previsti per la futura cessione.
Abbiamo predisposto un utile e semplice foglio di calcolo MS Excel per aiutare nella valutazione della convenienza ad usufruire della legge.
Vai sul nostro sito internet per scaricare il file.
Buon lavoro!