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Venerdì 23/12/2011
ATTIVAZIONE DI PROGETTI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITÀ E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
a cura di: La Previdenza.it(Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Campania, sentenza 13.10.2011 n. 1808)
L'inottemperanza da parte di un ente locale alle condizioni previste dalle norme legislative e contrattuali per l'attivazione di progetti obiettivo implica l'insorgere di danno erariale suscettibile di generare responsabilità amministrativa.
Ciò perché si tratta di strumenti che comportano l'erogazione di risorse pubbliche, che come tali devono necessariamente soggiacere alle regole di sana ed efficiente gestione finanziari, poste dalle norme contenute nell'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 156 del 2001; negli artt. 17 e 18 del C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni-Enti Locali, dall'art. 30 del contratto collettivo decentrato per il periodo 1998-2001, che recano la disciplina per il finanziamento dei progetti obiettivi e le condizioni di legittimità per la corresponsione dei compensi ai dipendenti, e fanno carico alle amministrazioni pubbliche di produrre adeguata evidenza documentale della loro corretta elaborazione, dando conto del personale, dei tempi di attuazione, del responsabile, della verifica dei risultati e della corresponsione dei benefici previa verifica dei risultati. Lo ha chiarito Corte dei conti Campania, nel testo della sentenza 13.10.2011 n. 1808, con la quale ha condannato un dirigente comunale per una serie di irregolarità commesse in sede di determinazione e applicazione del fondo per il trattamento accessorio previsto dall'art. 15 del Ccnl dell'01/04/1999 per il personale non dirigenziale degli enti locali.
Nel caso di specie era stata accertata l'assenza dei requisiti prescritti ed i progetti non risultavano redatti preventivamente, sicché le note che ne disponevano l'attivazione si risolvevano in una mera distribuzione di somme a consuntivo, dopo la stessa effettuazione delle prestazioni da "incentivare", ed inoltre, in violazione della espressa previsione del la previsione dell'art. 6 del C.C.N.L. del 31.03.1999, non risultava alcuna certificazione da parte del Nucleo di valutazione.
Oltre a ciò anche i criteri di valutazione adottati non sono stati ritenuti idonei dalla Corte a garantire un effettivo controllo sulla produttività delle attività remunerate con fondi pubblici: in tal senso la sentenza evidenzia che il parametro incentrato sull'accertamento della presenza in servizio "non è un elemento di qualità che si introduce nell'erogazione della prestazione o di un servizio, ma solo di quantità, che può anche migliorare un servizio, ma non conferisce allo stesso un valore aggiunto o un elemento di innovazione rispetto agli standards ordinari".
La distribuzione "a pioggia" delle risorse e la loro distrazione dalle finalità cui sono normativamente destinate genera con ogni evidenza un pregiudizio a carico dell'erario comunale.
Il collegio inoltre ha negato la sussistenza della possibilità di compensare il danno erariale con i vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in considerazione sia del mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente in tale evenienza alla parte che ne invoca l'applicazione, sia della circostanza che dall'eventuale corresponsione della retribuzione per lavoro straordinario -di cui si è già tenuto conto in diminuzione del danno erariale- sarebbero derivati gli stessi benefici.
A cura di Dario ImmodinoFonte:
www.laprevidenza.it