-
Articoli e approfondimenti
-
Lunedì 09/01/2012
La compensazione credito IVA dal 16 gennaio 2012
a cura di: Meli e AssociatiIl credito IVA maturato al 31 dicembre 2011 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2012 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2011), ma solo fino al limite massimo di 10.000 euro.
ATTENZIONE: questo articolo è stato pubblicato il 9 gennaio 2012 in base alla normativa allora in vigore. Segnaliamo che tra le novità del D.L. 2.3.2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento dell'accertamento» è prevista anche la riduzione della soglia del limite di compensazione libera del credito IVA da 10.000,00 a 5.000,00, con effetto dal 2 marzo 2012. Sarà un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che potrà stabilire i termini e le ulteriori modalità attuative della riduzione del limite di importo compensabile anche in assenza di dichiarazione/istanza presentata.
Nell'articolo che segue, il precedente limite di 10.000 euro deve quindi considerarsi valido solo fino alla data del 2 marzo 2012, dopodiché deve essere sostituito con il nuovo limite di 5.000 euro.
L'eventuale credito eccedente i 10.000 euro, ma entro l'ulteriore limite di 15.000 euro, potrà invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi, per esempio, dal 16 marzo 2012 in caso di dichiarazione annuale IVA presentata entro febbraio 2012).
Il credito che dovesse eccedere i 15.000 euro potrà infine essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.
In tutti i casi in cui l'utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere il limite dei 10.000 euro, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l'utilizzo dell'home banking. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009, al fine di consentire la corretta esecuzione dei controlli, ha anche stabilito che la trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l'importo annuo di 10.000 euro, possa essere effettuata non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell'istanza.
Chi avesse maturato nel 2010 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2011, potrà proseguirne l'utilizzo (codice tributo 6099 - anno 2010) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2011, all'interno della quale il credito dell'anno precedente sarà, per così dire, "rigenerato" andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2011.
Il "tetto" di 10.000 euro è infatti riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione.
L'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 stabili, a decorrere dal 1° gennaio 2001, che il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, fosse fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare; il limite, convertito in 516.456,90 euro è tutt'ora in vigore non essendo mai stato aggiornato.
Attenzione perché l'articolo 27, comma 18, del decreto legge n. 185 del 2008 ha introdotto la sanzione amministrativa per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, che va dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi. La predetta sanzione non si applica nell'ipotesi di crediti esistenti ma utilizzati in compensazione in misura eccedente l'importo stabilito dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (516.456,90 euro). In tale circostanza, infatti, si applica la sanzione prevista per l'omesso versamento di imposte di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, pari al 30 per cento dell'importo indebitamente compensato.
Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell'articolo 31 del decreto legge 78/2010, che ha previsto:
· da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato),
· e, dall'altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.
Concludiamo precisando che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.
Leggi la versione aggiornata 2014.