-
Articoli e approfondimenti
-
Lunedì 05/03/2012
TRASFERIMENTO DI CONTANTI ALL'ESTERO: inasprite le sanzioni D.L. 16/2012 - entrato in vigore il 2 marzo 2012
a cura di: Studio Valter FrancoCon D.lgs. 19.11.2008 n. 195 pubblicato sulla G.U. 13.12.2008 n. 191 e con effetto dal 1° gennaio 2009, sono state poste limitazioni al trasferimento da e verso l'estero - inclusi i paesi appartenenti alla Comunità Europea - di contanti (inclusi strumenti negoziabili al portatore, traveller's cheques - assegni firmati ma privi del nome del beneficiario) per somme superiori ai 9.999,99 euro.
Le disposizioni non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, assegni postali - bancari o circolari che rechino l'indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. L'introduzione di tale norma è finalizzata a contrastare il trasferimento di proventi da attività illecite e a coordinare la normativa del D.lgs. 231/2007 relativa al contrasto al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo, monitorando con scambio di informazioni con gli altri paesi, il trasferimento transfrontaliero di denaro contante.
Dal 1° gennaio 2009- Chi intende trasferire all'estero o trasferire dall'estero in Italia denaro contante di importo pari o superiore ai 10.000 euro, deve dichiarare tale somma all' Agenzia delle Dogane
- La dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al D.lgs., va trasmessa telematicamente all' Agenzia delle Dogane prima dell'attraversamento della frontiera ed il dichiarante deve avere con sé copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale
oppure- Consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione di ricevuta da parte dell'ufficio ed il dichiarante deve recare con sé tale copia.
Per i trasferimenti di contante superiore alla soglia di cui sopra, effettuati a mezzo posta o con plico postale la dichiarazione viene consegnata alle Poste od ai fornitori del servizio postale all'atto della spedizione, questi ultimi rilasciano ricevuta e provvedono a trasmettere la dichiarazione in via telematica all' Agenzia delle Dogane entro sette giorni.
SANZIONI come modificate dall'art. 11 comma 8 del D.L. 16 del 2.3.2012
Se la somma che si tenta di trasferire non supera di 10.000 euro l'importo ammesso
(cioè si tenta di trasferire una somma sino a 20.000 euro)
Sequestro del 30% della somma eccedente che si intende trasferire (nel caso di 20.000 €. sarà sequestrato il 30% di 10.000 €.)
Nel caso di contestazione della violazione si può chiedere l'estinzione della violazione versando il 5% (nel caso di 20.00 €. sarà quindi versato il 5% di 10.000 €.) Sanzione amministrativa dal 10% al 30% della somma eccedente
Se la somma che si tenta di trasferire supera di 10.000 euro l'importo ammesso (si tenta di trasferire una somma superiore ai 20.000 €. - ipotesi si tenta di trasferire una somma di 100.000 euro)
Sequestro del 50% della somma eccedente che si intende trasferire (nel caso di 100.000 €. sarà sequestrato il 50% di 90.000 €.).
Nel caso di contestazione della violazione si può chiedere l'estinzione della violazione versando il 15% delle eccedenze non superiori ai 40.000 €. (ad es. importo massimo che si tenta di trasferire €. 50.000 - importo ammesso €. 10.000 - eccedenza 40.000 €. pagamento ammesso del 15%). Sanzione amministrativa dal 30% al 50% della somma eccedente
Violazioni e recidiva
Non possono definire con il pagamento delle sanzioni ridotte coloro che abbiano definito identica violazione nei cinque anni precedenti.Rag. Valter Franco