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Lunedì 05/03/2012
Le segnalazioni per operazioni in contanti alle RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO ed alla GUARDIA DI FINANZA
a cura di: Studio Valter FrancoLa segnalazione per violazioni alla normativa dei contanti doveva essere resa dai soggetti alla normativa antiriciclaggio (Banche, Commercialisti etc.etc.) al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Con il D.L. 201/2011 (Decreto Salva Italia - art. 12 comma 11) veniva disposto che la segnalazione venisse inviata anche all'Agenzia delle Entrate; con Decreto del MEF del 17/11/2011 su G.U. 29/11/2011 n. 278 veniva inoltre disposto che la segnalazione venisse inoltrata non al MEF ma alle Ragionerie Territoriali dello Stato.
Ora con l'articolo 8 comma 7 del D.L. 2/3/2012 n. 16 viene sostanzialmente disposto che la segnalazione venga inoltrata alle Ragionerie Territoriali dello Stato ed alla Guardia di Finanza.
A parere di chi scrive la Banca od il Professionista dovrà inoltrare unicamente la segnalazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato e fa carico a quest'ultima di effettuare una "immediata comunicazione" dell'infrazione alla Guardia di Finanza.
art. 51 del D.lgs. 231/2007 come modificato dall'art. 12 comma 11 del D.L. 6/12/2011 n. 201
e dall'articolo 8 comma 7 del D.L. 2/3/2012 n. 16 - in vigore dal 2 marzo 2012- I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne da tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate
- In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.
- Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 41, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
Rag. Valter Franco