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Martedì 29/05/2012
LA RETE DI IMPRESE: UNA PRESENTAZIONE
a cura di: Dott. Giorgio RiondatoQuesto scritto intende fornire un'agile panoramica sulla rete di imprese, tra suggestioni aziendalistiche e aspetti giuridici: note sulla forma aggregativa e tipizzazione da parte dell'ordinamento.
1. PREMESSA
Le reti di imprese, nella loro disciplina attuale, sono delineate da diversi interventi normativi: tra questi il D.L. n°5/2009, che definisce il contratto di rete; la L. n°99/2009, che estende parte della disciplina dei distretti produttivi; il D.L. n°78/2010 che ridefinisce l'oggetto del contratto di rete e prevede un'agevolazione di natura tributaria. Inoltre, per avere un'idea chiara di che cosa sia una rete di imprese, è necessario rifarsi anche alle discipline aziendalistiche che trattano, per esempio, dell'organizzazione, della programmazione e controllo, della comunicazione e della gestione del personale.
2. CHE COS'È LA RETE
Non è semplice ed univoco definire la rete di imprese e ciò rivela come sua prerogativa fondamentale l'elasticità, che ne è anche una delle maggiori qualità.
Da punto di vista aziendalistico essa è una forma aggregativa tra imprese e risiede nel continuum che va da una forte integrazione quale quella della fusione senza il mantenimento neppure di divisioni interne fino ad un avvicinamento debole quale quello determinato da semplici contratti commerciali. Da questo primo punto di vista essa si caratterizza per l'estrema flessibilità nel rapporto tra le parti, sia in sede di progettazione e nascita, sia nel tempo, nonché, non infrequentemente, per i limitati fabbisogni finanziari ulteriori e per la possibilità di una semplice suddivisione dei ruoli.
Va, infine, sottolineato come la rete di imprese permetta di creare una convergenza anche solamente parziale delle attività (per esempio l'approvvigionamento delle materie prime, la comunicazione, la penetrazione in nuovi mercati, la comune intrapresa di un importante affare o di un progetto).
Da un punto di vista formale la rete di imprese, come individuata dalla normativa vigente, si sostanzia principalmente come un contratto con comunione di scopo: due o più parti, infatti, si obbligano reciprocamente ad aderire alla rete e ad operare nel suo ambito, con riferimento un programma di rete.
Riferendosi alla rete, tuttavia, va tenuto a mente che essa può esistere a prescindere dalla formalizzazione in un contratto di rete come conosciuto ora. Essa si sostanzia innanzitutto in un concetto aziendalistico, imprenditoriale, organizzativo, relazionale e motivazionale e, quale aggregazione, nasce sia logicamente che cronologicamente anteriormente.
Partecipare ad una rete di imprese prevede in maniera variabile collaborazione, scambio di informazioni e/o conoscenze e/o contatti, scambio di prestazioni, svolgimento di attività in comune, allineamento di caratteristiche, controllo comune dei costi, integrazione umana tra imprenditori e le loro strutture (collaboratori), ecc. In sostanza si tratta anche di un'occasione di evolvere il proprio profilo imprenditoriale.
3. IL CONTRATTO DI RETE
Secondo l'art. 3, co. 4-ter del D.L. n°5/2009, con il contratto di rete "più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa".
Il contratto di rete deve presentare alcuni elementi minimi, come: i dati anagrafici dei partecipanti; l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e la misurazione dei risultati ad essi legati; la definizione di un "programma di rete" (diritti ed obblighi dei partecipanti, modalità di realizzazione degli scopi comuni, eventuale definizione di un fondo patrimoniale); durata del contratto e regole di adesione e recesso; eventuale individuazione di un "organo comune" con determinazione di poteri esecutivi e rappresentanza; regole per l'assunzione delle decisioni e per la modifica del contratto di rete stesso.
È naturalmente possibile, in ossequio all'autonomia privata, prevedere un contenuto ulteriore, a seconda del singolo progetto; anzi, tale opportunità va senz'altro valorizzata nell'ottica di declinare il concetto di rete sullo specifico progetto imprenditoriale ed al fine di estendere il sistema delle tutele reciproche a favore dei partecipanti.
Il contratto di rete come disciplinato dalla legge richiede necessariamente l'intervento del notaio, dovendo essere redatto nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico.
Dopo la sottoscrizione il contratto deve essere iscritto presso i Registri delle Imprese di tutte le imprese partecipanti con efficacia costitutiva: esso avrà efficacia dopo che sarà stata effettuata l'ultima iscrizione.
4. AUTONOMA SOGGETTIVITÀ DELLA RETE
La rete non è dotata di una propria soggettività autonoma, né le viene riconosciuta una propria soggettività tributaria.
L'autonomia patrimoniale della rete d'imprese appare argomento, ad ogni modo, ed anche in ottica prospettica, degno di essere approfondito, attesa la disciplina del fondo comune e le opportunità legate alla limitazione della responsabilità attraverso il fondo relativamente alle operazioni poste in essere nell'ambito della rete di imprese.
Si ritiene interessante segnalare come, sul territorio, diverse C.C.I.A.A. ritengano assolutamente possibile (ed in tal senso stiano operando) la registrazione di un marchio direttamente connesso con la rete di imprese e come gli istituti di credito si stiano muovendo in maniera molto propositiva con l'offerta di rapporti differenziati di finanziamento.
Non sembra possibile (ma sussistono anche opinioni differenti) richiedere una partita I.V.A. per la rete di imprese, pertanto le operazioni vanno svolte utilizzando le singole posizioni dei soggetti partecipanti o di alcune di esse: non sarebbe possibile per la rete emettere fatture o corrispettivi, né ricevere fatture ad essa intestate.
Può, invece, l'Organo Comune, se dotato di soggettività propria, ricevere ed emettere fatture[1], provvedendo, poi, ad un'attività di attribuzione ai diversi partecipanti alla rete.
Secondo l'Agenzia delle Entrate la rete può richiedere un proprio codice fiscale[2].
5. IL PROGRAMMA DI RETE
Il programma di rete determina la fondamentale componente relativa ai rapporti, all'attività ed al funzionamento della rete d'imprese. Esso deve indicare i diritti e gli obblighi dei diversi partecipanti, le modalità specifiche di esecuzione di tali obblighi e del godimento dei diritti, le modalità di realizzazione dello scopo comune e di aspetti accessori. Nel programma di rete si concentra e prende forma la vera aggregazione: il progetto imprenditoriale comune, la statuizione dei rapporti, la dimensione aziendalistica e di valorizzazione umana, in sostanza l'essenza della rete.
Esso deve ricevere l'asseverazione per poter godere delle agevolazioni fiscali di cui si dirà successivamente.
6. IL FONDO PATRIMONIALE O IL PATRIMONIO DESTINATO AD UNO SPECIFICO AFFARE
Sono entrambi contenuti facoltativi del contratto di rete e sono un'opportunità da tenere in considerazione qualora l'aggregazione determini un fabbisogno patrimoniale continuo e determinato.
Il patrimonio destinato ad uno specifico affare può essere costituito solo da Società per Azioni; è disciplinato dall'art. 2447 bis del Codice Civile.
Il fondo patrimoniale rispetta la disciplina del fondo consortile, di cui agli artt. 2614 e 2615 del Codice Civile.
In particolare quest'ultimo è caratterizzato da un vincolo di destinazione dei conferimenti, che possono essere effettuati in denaro o in natura.
Relativamente al profilo di responsabilità derivante dalle operazioni "poste in essere dalla rete" va dato conto che rimane aperto il dibattito che non pare avere ancora sciolto i dubbi circa una responsabilità sussidiaria dei partecipanti[3]; tuttavia il rinvio di legge pare fornire sufficienti certezze circa la responsabilità limitata alle consistenze del fondo (o del patrimonio destinato) per quanto attiene specificamente alle operazioni poste in essere con esclusivo riferimento alla rete di imprese.
Il fondo viene gestito da un soggetto (anche collegiale) nominato dai partecipanti e - nel contratto - devono essere previsti i criteri di valutazione dei conferimenti e degli eventuali contributi successivi.
7. L'ORGANO COMUNE
Anche l'organo comune è un elemento facoltativo del contratto di rete, tuttavia di assoluta rilevanza ai fini dell'effettiva operatività, specie verso l'esterno, della rete.
Può essere un soggetto (anche collegiale) composto da partecipanti oppure anche essere un soggetto estraneo al novero degli stipulanti. La sua funzione è quella di esercitare poteri di gestione e, eventualmente, anche di rappresentanza, quindi di direzione e conduzione delle attività previste nel contratto, di esecuzione delle decisioni dei partecipanti. La sua nomina prevede un'individuazione univoca, la determinazione della scadenza della sua carica ed i profili di responsabilità verso i partecipanti.
8. L'AGEVOLAZIONE
Per i periodi d'imposta 2010, 2011 e 2012 l'art. 42, co. 2 quater del D.L. 78/2010 prevede, a favore di ciascuna impresa aderente alla rete, la detassazione, ai fini I.RE.S. o I.R.PE.F., della quota parte di utili destinati al fondo patrimoniale (o al patrimonio destinato allo specifico affare) al fine di realizzare, entro l'esercizio successivo, gli investimenti comuni del programma di rete.
Possono beneficiarne i soggetti imprenditori che stipulano il contratto di rete, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile[4].
Per poter godere dell'agevolazione il programma di rete deve aver ricevuto l'asseverazione da parte di organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale.
L'agevolazione viene parametrata su un accantonamento massimo di utili di Euro 1.000.000, da intendersi per impresa (indipendentemente dal numero di contratti di rete stipulati) e per periodo d'imposta[5].
Per le imprese in perdita sembra possibile vincolare eventuali riserve di utili già presenti[6], al fine di non perdere l'opportunità di sfruttare l'agevolazione.
I presupposti oggettivi richiesti devono sussistere al momento della fruizione dell'agevolazione, quindi al momento in cui vengono effettuati i versamenti del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta al quale si riferiscono gli utili accantonati.
Va ricordato che è necessario anche inviare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, attraverso il modello "RETI" nella finestra tra il 2 maggio ed il 23 maggio di ogni periodo d'imposta in relazione al periodo precedente.
Una volta che l'Amministrazione Finanziaria avrà ottenuto ed elaborato tutti i dati presenti nei modelli "RETI" pervenuti indicherà quale percentuale dell'agevolazione nominalmente spettante sarà riconosciuta a ciascun soggetto, dal momento che i fondi destinati dallo Stato alle reti di imprese sono limitati.
Il beneficio persiste anche al termine dell'effettuazione di tutti gli investimenti e con la realizzazione del programma di rete. Esso non decade neppure al termine del contratto.
Non viene al momento escluso un rifinanziamento dei fondi per le agevolazioni per i periodi d'imposta successivi al 2012.
9. CESSAZIONE DEI BENEFICI
L'agevolazione viene meno (e gli utili accantonati a suo tempo concorrono alla formazione del reddito ai fini I.RE.S. e I.R.PE.F.) nell'esercizio in cui le riserve vengono utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite oppure qualora venga meno il contratto di rete senza che siano stati portati a termine gli investimenti e dato compimento al programma di rete.
10. LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Gli investimenti previsti dal programma di rete possono essere completamente realizzati anche successivamente alla fruizione dell'agevolazione, purché entro il termine del periodo d'imposta successivo a quello in cui gli utili sono stati accantonati (ex. utili accantonati a maggio del 2011: effettuazione degli investimenti entro fine del 2012). Non sarà necessario effettuare tutti gli investimenti previsti nel programma di rete, bensì solo quelli corrispondenti agli utili per i quelli è stato accordato il beneficio della sospensione d'imposta (ex. programma di rete prevede investimenti per 250, vengono accantonati utili per 190: quest'ultima è la somma agevolata).
Tra gli investimenti sono da ricomprendersi, a titolo esemplificativo: costi per acquisto o utilizzo di beni strumentali, costi per servizi, costi ed oneri per il personale, compresi i costi addebitati dai singoli partecipanti, ecc. È importante poter dare esauriente dimostrazione che tali costi ed oneri sono stati sostenuti per la realizzazione del programma di rete.
LA RETE D'IMPRESE TRA AGEVOLAZIONI E PROGETTO IMPRENDITORIALE
Appare evidente come a livello istituzionale si sia scelto di promuovere la nascita e la crescita delle reti d'imprese, assecondando tendenze talora consolidate, prevedendo un'agevolazione che può divenire generosa; inoltre a livello locale fioriscono bandi e progetti che si rivolgono precipuamente alle reti di imprese.
D'altra parte un progetto di questa natura può essere foriero di successo imprenditoriale solamente se assistito da estrema convinzione e reale disponibilità a collaborare, ad innovare, in primis la propria dimensione, ad investire risorse ed a creare un ambito economico ulteriore, considerando un'ottima opportunità ogni previsione agevolativa, senza smarrirsi in un effimero godimento di qualche pur sostanzioso vantaggio fiscale o finanziario.
La rete di imprese è un -assolutamente particolare- progetto imprenditoriale...e come tale va riguardato. Note:
[1] Ris. n°377/E/2002
[2] Ris. n°70/E/2011
[3] Tale aspetto non è ancora pacifico in dottrina. Per lo stesso, ovviamente, non v'è ancora giurisprudenza.
[4] Per quanto riguarda i soggetti i contabilità semplificata secondo la Circ. n°15/E/2011 essi possono integrare le proprie scritture contabili (inventario) con un apposito prospetto da cui risultino le destinazioni dell'utile e le movimentazioni della riserva stessa.
[5] La riserva deve comparire distinta dalle altre riserve di Patrimonio Netto e, quando il soggetto ha obbligo di redazione del bilancio, di essa si deve dare adeguato conto in Nota Integrativa.
[6] La dottrina non è concorde e l'Agenzia delle Entrate non ha sinora trattato il tema nei suoi documenti di prassi. La norma, letteralmente, parla di "utili dell'esercizio".Dott. Giorgio Riondato