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Giovedì 19/04/2012
Gasolio autotrasportatori 2012: al 30 aprile la dichiarazione trimestrale
a cura di: Studio Valter FrancoCon nota 7RU709 datata 26.3.2012 Agenzia delle Dogane ha diramato le istruzioni ed il modello per richiedere il rimborso delle accise sui consumi relativi al 1° trimestre 2012;
l'art. 61 del D.L. 1/2012 ha infatti recato modificazioni all'art. 3 c. 1 del D.P.R. 277/2000 disponendo che la dichiarazione per fruire del beneficio debba essere presentata entro il termine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.
La riduzione delle accise relativa al 1^ trimestre 2012 ammonta ad euro 189,98609 per ogni mille litri di prodotto.
Si rammenta che:- nel settore dell'autotrasporto (conto proprio o conto terzi) il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate
- gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fatture e NON con la scheda carburante
- la dichiarazione per ottenere i benefici dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2012
- il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740
- la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell'Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione (art. 4 c.2. del DPR 277/2000)
- il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadrà il 31 dicembre 2013 (entro l'anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi art. 4 c. 3 del DPR 277/2000 così come modificato dall'articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012.
- il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (art. 2 DPR 277/2000)
Cliccando sull'immagine il collegamento con il sito dell'Agenzia delle Dogane, alla sezione relativa ai benefici sul gasolio autotrazione 2012.
Rag. Valter Franco