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Lunedì 09/07/2012
Limitazioni all'uso dei contanti: nuovo modello di deroga
a cura di: Dott. Michele ScirpoliAvevamo già affrontato il tema della limitazione all'uso dei contanti nel post del 3 Marzo 2012.
Ricorderete che il Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, conteneva "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento". Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2-3-2012 nel Titolo I, denominato Semplificazioni in materia tributaria, all'art. 3, disciplinava le "Facilitazioni per imprese e contribuenti". In particolare, introduceva una deroga al limite dei pagamenti in contanti da parte di turisti stranieri rivolta ai soggetti di cui all'art. 22 e 74 ter del D.P.R. 633/72, cioe'tutti quei soggetti non tenuti all'emissione della fattura (es.: commercianti al minuto, prestazioni alberghiere, ristoranti, ambulanti, etc.) e agenzie di viaggi e turismo.
Successivamente, fu emanato il Provvedimento del 23/03/2012 contenente le indicazioni sull'approvazione del modello per comunicare l'adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante, nonché delle relative istruzioni.
Nel frattempo, però, è intervenuta in argomento la legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha apportato alcune modificazioni all'articolo 3, introducendo un limite pari a 15.000 euro per i trasferimenti di denaro contante interessati dalla disciplina di deroga. Inoltre, la predetta norma ha previsto che la comunicazione preventiva da inviare all'Agenzia delle Entrate debba contenere anche l'indicazione del conto corrente intestato al cedente o al prestatore, nel quale dovrà essere versato il denaro contante incassato. Pertanto, al fine di adeguare il contenuto del modello agli interventi normativi sopra illustrati, con il Provvedimento del 2/07/2012, protocollo n. 2012/89780, vengono apportate le necessarie modifiche al modello di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante.
Il modello aggiornato con il citato provvedimento, modifica e sostituisce la versione precedentemente approvata che, pertanto, non potrà più essere utilizzata.
Viene altresì precisato che i contribuenti che hanno inviato la comunicazione preventiva utilizzando la versione antecedente a quella approvata, sono comunque tenuti a ritrasmettere il modello aggiornato - contenente gli estremi del conto corrente utilizzato - entro il 31 luglio 2012, tramite il prodotto informatico disponibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e che in caso di variazione dei dati del conto corrente già comunicati, deve sempre essere preventivamente presentata una nuova comunicazione contenente le informazioni aggiornate.
Infine, viene ribadito che le modalità ed i termini per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate, prevista dal comma 2-bis del citato articolo 3 del decreto, saranno stabiliti con ulteriore e separato provvedimento.
Effettua il download dal sito dell'Agenzia delle Entrate della nuova versione del modello di comunicazione modificata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 2 luglio 2012 con lo spazio per indicare le coordinate del conto sul quale andrà a confluire il contante incassato (articolo 3 del Dl 16/2012).
Di seguito i corposi riferimenti normativi:- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
- Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", art. 22: "Commercio al minuto ed attività assimilate", ed art. 74 ter: "Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo";
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: "Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto", art. 3;
- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, articolo 49: "Limitazioniall'uso del contante e dei titoli al portatore";
- Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 12: "Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante";
- Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, articolo 3: "Facilitazioni per imprese e contribuenti", convertito, con modificazioni, nella Legge 26 aprile 2012, n. 44;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 marzo 2012, recante l'approvazione del modello per comunicare l'adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante, e delle relative istruzioni.
Dott. Michele Scirpoli
Fonte:
http://www.scirpoli.com