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Lunedì 27/08/2012
Etichette energetiche elettrodomestici: nuove norme
Il 21/7/2012 sono entrate in vigore in Italia nuove norme comunitarie sull'etichettatura dei prodotti connessi all'energia.
Il 21/7/2012 sono entrate in vigore in Italia -per effetto del recepimento della Direttiva CE 2010/30 da parte del D.lgs. 104/2012- nuove norme comunitarie sull'etichettatura dei prodotti connessi all'energia, con particolare attenzione all'indicazione del consumo di energia e con l'intento, quindi, di orientare meglio il consumatore alla scelta dei prodotti che consumano meno e consentono -sia individualmente che collettivamente- di risparmiare.
La particolarita' di queste norme e' l'aver introdotto regole uniformi per tutti i prodotti che sono connessi all'utilizzo di energia, estendendo quindi la categoria dai classici elettrodomestici a "qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo di energia durante l'uso, immesso in commercio ovvero messo in servizio, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all'energia e immesse in commercio ovvero messe in servizio come parti a se' stanti per gli utilizzatori finali e di cui e' possibile valutare le prestazioni ambientali in maniera indipendente".
Collegati ed integrativi alla Direttiva sono poi stati emanati dei Regolamenti comunicati che si occupano delle regole specifiche di etichettatura degli elettrodomestici (lavastoviglie, frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, televisori, condizionatori d'aria), con etichette che contemplano una nuova classe energetica ancora piu' efficiente e risparmiosa, la A+++.
LE REGOLE GENERALI
Informazioni sul consumo di energia
Per i prodotti che utilizzano energia, in qualsiasi forma (elettrica, o derivante da acqua, prodotti chimici o altro), deve essere data informazione sul consumo di detta energia con una tabella standardizzata e con un'etichetta.
Cio' sia in caso di vendita (fin dall'offerta, che avvenga in negozio o su un sito internet) sia in caso di noleggio o leasing del bene.
Le etichette e le tabelle (redatte in lingua italiana) devono essere esposte e be visibili dai venditori. Le modalita' specifiche possono variare da prodotto a prodotto e dipendono dai regolamenti specifici (vedi piu' avanti).
In tutti i casi di vendita, noleggio o leasing effettuata a distanza (per corrispondenza, per telefono, via internet, tramite televendita, etc.) le informazioni devono essere date PRIMA dell'acquisto. Valgono, per ogni prodotto, le modalita' stabilite dai regolamenti specifici (vedi piu' avanti).
Anche gli opuscoli pubblicitari e i libretti d'uso devono contenere le informazioni sul consumo di energia, con eventuale riferimento alla classe di efficienza energetica.
Per i prodotti da incasso come gli elettrodomestici tali informazioni sono obbligatorie solo se previste dalla normativa specifica (vedi piu' avanti). In questi casi, infatti, l'informazione sul consumo di energia e' strettamente legata ai riferimenti sulla classe di efficienza energetica del prodotto (A, A+, etc.).
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Il Parlamento europeo ha emanato, collegati alla Direttiva recepita con il D.lgs. 104/2012, regolamenti specifici per ogni categoria di elettrodomestici, con le informazioni che debbono essere fornite nella fasi di vendita, ovvero l'etichetta energetica e la scheda prodotto.
Queste le categorie per le quali le etichette sono cambiate:
- Lavastoviglie (Regolamento Ue 1059/2010);
- Frigoriferi, congelatori e loro combinazioni (Regolamento Ue 1060/2010);
- Lavatrici (Regolamento Ue 1061/2010);
- Televisori (Regolamento Ue 1062/2010).
Per queste categorie le etichette rimangono invariate, almeno per il 2012:
- Condizionatori d'aria (Direttiva 2002/31/Ce che sara' sostituita, dal 1/1/2013, dal Regolamento Ue 626/2011)
- Asciugabiancheria e lavasciuga (Direttiva 95/13/CE che sara' sostituita, a partire dal 29/5/2013, dal Regolamento Ue 392/2012 e Direttiva 96/60/Ce);
- Forni elettrici (Direttiva 2002/40/Ce);
- Lampade elettriche (Direttiva 98/11/Ce);
Il testo completo dell'articolo è disponibile in formato PDF sul sito AteneoWeb.
di Rita SabelliFonte:
www.aduc.it