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Lunedì 24/09/2012
Utili e riserve nelle società cooperative
a cura di: Rag. Paola ChistoniL'Albo delle società cooperative è stato istituito il 23 giugno 2004 ( in attuazione dell'art. 9 del D.lgvo 6/03), con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e ha sostituito i Registri Prefettizi e lo Schedario generale della Cooperazione.
Si compone di due sezioni nelle quali vengono registrate tutte le cooperative; nella prima devono iscriversi le cooperative a mutualità prevalente disciplinate dagli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile mentre nella seconda sezione devono iscriversi le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.
Le cooperative a mutualità prevalente perseguono uno scopo mutualistico che si concretizza nel modo seguente:- svolgimento dell'attività prevalentemente a favore di soci consumatori o utenti di beni e di servizi;
- svolgimento dell'attività avvalendosi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci;
- svolgimento dell'attività avvalendosi prevalentemente degli apporti di beni e servizi da parte dei soci.
Entrambe le tipologie di cooperative hanno l'obbligo di deposito annuale dei bilanci presso il Registro Imprese; se per due esercizi consecutivi non adempiono a tale vincolo possono essere sciolte dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies.
Nelle cooperative a mutualità prevalente non possono essere ripartire le riserve che, per disposizione di legge o di statuto, sono state dichiarate indivisibili (art. 2545-ter c.c.); il vincolo rimane anche in caso di scioglimento della società.
Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per coprire le perdite, ma soltanto dopo l'esaurimento delle riserve che la società ha destinato ad aumento del capitale.
Ulteriore obbligo per le cooperative a mutualità prevalente è la destinazione di almeno il 30% degli utili netti al fondo di riserva legale, qualunque sia l'ammontare del fondo stesso; una quota di utile (3%) deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; la parte di utile rimanente, infine, è destinata su deliberazione dell'assemblea.
Nelle cooperative diverse dalla mutualità prevalente le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori sono indicate nell'atto costitutivo (art. 2545-quinquies); in questa tipologia di cooperative la destinazione al fondo di riserva legale è del 20%.
Le riserve divisibili possono essere assegnate ai soci soltanto se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è inferiore a un quarto; le riserve divisibili possono essere assegnate attraverso:- emissione di strumenti finanziari;
- aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate o mediante l'emissione di nuove azioni.
In caso di risoluzione del rapporto tra socio e cooperativa le riserve divisibili possono essere assegnate attraverso emissione di strumenti finanziari trasferibili, sempre che il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento della società sia inferiore a un quarto.
Alle riserve indivisibili costituite dalle cooperative a mutualità prevalente si applica l'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904:" Fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento1".
Le cooperative diverse dalla mutualità prevalente sono escluse dai benefici fiscali e pertanto i loro utili sono assoggettati ad una tassazione piena.
* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza. Note:
1 A norma dell'art. 3, comma 1, L. 18 febbraio 1999, n. 28, la disposizione di cui al presente comma deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituiteRag. Paola Chistoni