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Lunedì 12/11/2012
Sentenza su operazioni inesistenti
a cura di: AteneoWeb S.r.l.La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18446 del 26 ottobre scorso, traccia un nuovo percorso in tema di operazioni inesistenti.
Nello specifico l'Amministrazione Finanziaria, qualora ritenga fittizie determinate operazioni poste in essere durante lo svolgimento dell'attività economica, deve fornire per prima valide ed adeguate motivazioni. Cambio di rotta deciso dunque, visto che in precedenza il contribuente era attore principale, se non unico, in ambito probativo.
Ribaltando il giudizio partorito dalla CTR del Lazio, il massimo organo giurisdizionale dello Stato sgrava dunque in prima battuta il contribuente da obblighi dimostrativi. Nel caso di specie, l'Erario aveva contestato alla società diverse fatture relative all'annualità 2003, considerandole in parte inesistenti ed in parte non deducibili in quanto legate ad annualità precedenti. Il beneficio in capo al soggetto è evidente: maggiori costi non debitamente documentati (a parere dell'Amministrazione Finanziaria) e dunque minori imposte versate e Iva detratta senza reale sussistenza delle transazioni.
I giudici d'appello avevano accolto le velleità dell'Agenzia delle Entrate, riprendendo a tassazione i costi contestati e sostenendo le modalità di accertamento del Fisco. La Corte di Cassazione ha preso però le parti del contribuente, sconfessando l'operato tenuto in sede di secondo grado di giudizio e avallando le contestazioni sollevate dal ricorrente. Le motivazioni addotte dall'Ufficio infatti sono state ritenute generiche ed indimostrate, facendo perdere credibilità alle volontà erariali.
Il principio sancito è chiaro ed inequivocabile: in fase preliminare, l'onere probativo grava sulle spalle del Fisco, che deve fornire elementi validi atti a dimostrare che le operazioni fatturate non siano state poste effettivamente in essere, con conseguente indeducibilità ai fini reddituali e indetraibilità in campo Iva.
Una volta assolto tale compito, la palla passa al contribuente che, sulla base delle contestazioni prodotte dall'Amministrazione Finanziaria, ha il gravame di dimostrare invece l' esistenza delle operazioni oggetto di contenzioso.
Semaforo rosso dunque ad accertamenti privi di solide basi o fondati su semplici dubbi da parte dell'Erario. L'obiettivo principale è evitare l'instaurarsi di inutili contenziosi non supportati da adeguate e valide prove, preservando il contribuente da superflue perdite di tempo e ingenti spese da sostenere in sede giudiziale.