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Martedì 11/12/2012
LA NUOVA DIRETTIVA RoHS (Direttiva 2011/65/UE dell' 8 giugno 2011)
a cura di: Studio Avv. Maurizio IorioLo scopo di questo elaborato è quello di esaminare, nell' imminenza dell'entrata in vigore della nuova normativa, alcuni aspetti pratici particolarmente rilevanti ed immediati, di particolare interesse per chi produce, importa e commercializza i prodotti, divenuti ora numerosissimi, interessati dal bando di determinate sostanze pericolose.
Mentre nella precedente direttiva vi era un' equiparazione pressoché assoluta tra RAEE e RoHS ( nel senso che i prodotti soggetti alla normativa RAEE erano anche soggetti a quella RoHS ) con la nuova direttiva tale equiparazione viene meno: infatti , rientrano ora nell' ambito della normativa RoHS anche:
- gli apparecchi di monitoraggio e controllo nonché gli apparecchi elettromedicali (precedentemente esclusi) e , soprattutto
- tutti quei prodotti (classificati come categoria 11 all' allegato 1 alla nuova direttiva) che comunque , pur non dipendendo dalla corrente elettrica o campi elettromagnetici per il corretto funzionamento della loro funzione principale , ne dipendono per il funzionamento di almeno una delle funzioni previste ( ad esempio , una bambola che dice " mamma " prima non rientrava nell' ambito RoHS , dato che la funzione ludica era godibile anche senza tale caratteristica ; ora invece tale prodotto rientra nella normativa in esame ); tale nuova categoria di prodotti è destinata a produrre l' estensione della normativa RoHS anche a quei prodotti che , non essendo ricompresi tra le 10 macro categorie dei cui all'allegato 1 della direttiva RAEE ( riportate ora anche all' allegato 1 della nuova direttiva RoHS ) erano considerati finora estranei ad entrambe le normative RAEE e RoHS ( ad esempio : compressore elettrico ; alza serranda elettrica ecc. ) . Un' attenta analisi degli apparecchi/articoli commercializzati dagli operatori economici che si occupano di giocattoli , elettronica di consumo , telecomunicazioni o di informatica, porterà molto probabilmente all' individuazione , tra quelli trattati , di " nuovi " prodotti ora soggetti alla normativa RoHS . La guida RoHS 2 diffusa da ORGALIME nel settembre 2012 , ritiene che l' espressione " una delle funzioni previste " ( " one intended function " ) si debba intendere come una delle funzioni intese dal fabbricante , quale desumibili da presentazione ( anche via WEB ) , istruzioni e manualistica che accompagna il prodotto nonché dai correlativi standard tecnici ( quando esistono ) , con esclusione quindi di una analisi ex post di come il prodotto è in concreto utilizzato o inteso dagli acquirenti ; ORGALIME ritiene inoltre che se l' energia elettrica serve solo per avviare un apparecchio , non si possa ritenere che questo ne dipenda e quindi possa rientrare per questo solo nel novero degli apparecchi soggetti alla normativa RoHS.
Tuttavia, i prodotti soggetti innovativamente alla normativa RoHS , non vi rientreranno che:- quanto a quelli di cui al punto -1- di cui sopra ( apparecchi medicali, apparecchi di monitoraggio e controllo : categorie 8 e 9 di cui all' Allegato I alla Direttiva ) dal 22/7/2014 , dal 22/07/2016 o dal 22/07/2017 , a seconda dei casi;
- quanto a tutti gli altri " nuovi " prodotti , di cui al punto -2 - di cui sopra (categoria 11 di cui all' Allegato I ) : dal 22 luglio 2019 , data entro la quale dovranno essere tassativamente smaltite anche le scorte di prodotti giacenti presso i negozianti , oltre che naturalmente di produttori / distributori / rivenditori.
La nuova direttiva contiene una lista assai ed articolata di tipologie di prodotti esclusi il cui esame è incompatibile con lo scopo pratico e riassuntivo del presente articolo ma che ovviamente andranno esaminate con attenzione dagli operatori al fine di identificare esattamente l' area di onerosità posta loro in capo dalla normativa in esame.
Preciso che il mio studio si occupa correntemente di normativa ambientale per il settore elettrico ed elettronico ed è in grado di occuparsi di qualsiasi valutazione giuridica sull' applicabilità o meno della nuova direttiva RoHS a prodotti di interesse per produttori e importatori.
LIMITI DI TOLLERANZA DELLE SOSTANZE VIETATE
Le sostanze vietate ( All. II alla direttiva recast ) sono Mercurio , Cadmio, Piombo , Cromo esavalente , Bifenili Polibromurati ed Eteri di difenile polibromurato ( gli stessi di prima ) : le stesse NON possono essere presenti nelle percentuali eccedenti 0,1% ( quanto al CADMIO 0,01 % ) per peso di materiale omogeneo (di cui viene data la seguente definizione , che non cambia il concetto già noto alla stregua della direttiva precedente: " ..un materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi... " )
Vengono stabilite esenzioni e confermate quelle ( numerose ) via via stabilite sotto la precedente direttiva (Allegato III) , mentre si istituisce una procedura ad hoc per chiederne di nuove ( Allegato IV ).
OBBLIGHI DI ACCERTAMENTO ED ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA' RoHS DEI PRODOTTI
Qui veniamo al punto più delicato.
Dato che la nuova direttiva RoHS richiama le procedure attinenti all' accertamento ed attestazione della conformità di cui al marchio CE ( nonché in parte quelle sulla sicurezza generale dei prodotti ) , ricordo anzitutto che alla stregua di queste , con riferimento alle e principali normative di interesse per chi commercializza giocattoli ( D, 2009/48/CE ) o apparecchi di elettronica civile (Bassa tensione o LVD : D. 2006/95/CE ; Compatibilità elettromagnetica o EMC: D. 2004/108/CE ; apparecchi terminali di telecomunicazioni o RTTE: D. 1999/5/CE ) , il Produttore ( o l' importatore , se questi si presenta come produttore avendo apposto solo il proprio marchio sul prodotto o avendolo comunque modificato ) :
a. Accerta ed attesta la conformità del prodotto ( secondo una procedura che può essere semplice , basata sull'auto certificazione , o complessa , con l' intervento di un Organismo Notificato , a seconda dei casi )
b. Appresta una documentazione tecnica , da tenere a disposizione delle Autorità per 10 anni;
c. Appresta una dichiarazione di conformità , da esibire alle Autorità ( nel caso della D. RTTE una sintesi della stessa deve accompagnare ogni prodotto );
d. Riporta il marchio CE sul prodotto ( o , quando non è possibile , su imballaggio e documentazione di accompagnamento );
e. Riporta sul prodotto o , a seconda dei casi nella documentazione di accompagnamento , indicazioni specifiche previste da fonti varie ( direttive; guida blu' al marchio CE ; Decisione n. 768/2008/ CE , ecc ) , tra cui:
- tipo - lotto - numero di serie sul prodotto;
- nome ed indirizzo del produttore o di un suo rappresentante nella UE con un unico punto di contatto;
- istruzioni ed avvertenze in lingua italiana.
A quanto sopra si aggiungono altre obbligazioni stabilite dal Codice del Consumo ai fini della sicurezza dei prodotti ( tra cui ricordo: l' obbligo di ritiro/richiamo dal mercato di prodotti pericolosi ; l' obbligo di tenere un registro dei reclami).
Quanto all' Importatore ( che non abbia apposto solo il suo marchio sul prodotto , presentandosi in tal caso come Produttore ) , questi , ai sensi della normativa CE e di quella sulla sicurezza generale dei prodotti:
a. Deve accertarsi che il Produttore si sia fatto carico di tutti gli adempimenti di cui sopra;
b. Deve astenersi dall' immettere in commercio prodotti non conformi ed effettuare se del caso misure correttive nonché ritiro / richiamo degli stessi; in ogni caso egli deve collaborare con le Autorità e fornire ogni informazione richiesta;
c. Deve conservare per 10 anni una copia della Dichiarazione UE di conformità del Produttore;
d. Deve tenere un registro degli apparecchi non conformi e dei ritiri/richiami effettuati , informandone i distributori.
Da notare che la Decisone 768/2008 - che in quanto tale ha carattere necessariamente programmatico e ricognitivo ma non cogente - prevede in capo agli importatori un obbligo che ad oggi non è ancora attuale ( mancando leggi nazionali che lo rendano effettivo ) , ossia quello di riportare sul prodotto oppure ove non possibile sull' imballaggio o su un documento di accompagnamento il proprio nome, denominazione sociale ed indirizzo.
Orbene , la Direttiva 2011/65/UE estende tutti quanti gli obblighi che abbiamo visto sopra ( sia in riferimento al Produttore che all' Importatore ) anche all' accertamento ed attestazione della conformità RoHS dei prodotti , con l' avviso che , quanto a quest' ultima è prevista la sola auto certificazione.
Pertanto, sotto un profilo pratico , con l' attuazione in Italia della nuova direttiva RoHS e tenendo conto degli adempimenti già attuati dalle aziende ai fini CE, quanto sopra si tradurrà tra l' altro nelle seguenti innovazioni:- La documentazione tecnica apprestata dal Produttore e da esibirsi alle Autorità dovrà riportare anche informazioni che permettano di verificare la conformità RoHS del prodotto( art. 7.b nuova direttiva ) 1;
- Il Produttore dovrà apprestare ( e l' importatore dovrà farsi dare dal Produttore ) una Dichiarazione UE conformità RoHS ( art. 7.c ) col contenuto indicato all' allegato VI alla nuova direttiva;
- Gli operatori economici dovranno essere in grado di informare le autorità , per 10 anni , di " qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un AEE .. " o " ... a cui abbiano fornito un AEE " ( art. 12. della nuova direttiva );
- L' Importatore dovrà indicare " .....sull' AEE oppure , ove ciò non sia possibile , sull' imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto il proprio nome , la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l' indirizzo dove possono essere contattati in merito all'AEE ".
Tale ultimo adempimento - che come si è detto NON è attualmente specificamente previsto in capo all' importatore - sembrerebbe tuttavia NON essere necessario alla stregua di quanto previsto all' ultimo capoverso dell'articolo 9 d) della nuova direttiva : " Nei casi in cui altre normative applicabili dell' Unione contengono disposizioni per l' apposizione del nome e dell' indirizzo del fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose , si applicano le disposizioni in questione " : infatti e direttive Giocattoli , EMC, LVD e RTTE contengono già delle specifiche disposizioni in proposito 2 l, le quali tuttavia (i) si riferiscono al Produttore e non già all' importatore ed inoltre , (ii) non comportano la necessità di riportare queste informazioni sul prodotto , bensì nella documentazione di accompagnamento . Sarà pertanto importante verificare come l' Italia deciderà di attuare questo punto della Direttiva , dato che se tale obbligazione avesse effetto e lo avesse da subito , per gli Importatori che non abbiano anticipato l' attuazione della nuova direttiva RoHS , riportando i dati richiesti sui prodotti, l'adeguamento immediato sarebbe evidentemente impossibile.
Note:
1 Vedasi in proposito articolo 16 n. 2 della D. 2011/65/UE .
2 D. 2009/48/CE ( Giocattoli ) : art. 4 , punti 5-6-7 ; D. 2004/104/CE ( EMC) : art. 9.2 + Annex IV n. 2 ; D. 2006/95/CE ( LVD ) Annex IIIB ; RTTE art. 12.4 ( le procedure ex allegati II-III-IV-V comportato necessariamente indicazione nome ed indirizzo del fabbricante )
Avv. Maurizio Iorio