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Martedì 18/12/2012
L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001: requisiti, attività, flussi informativi e relazioni con gli organi societari.
a cura di: Studio Allegrini e Studio D’OnzaNel corso del 2001 il Decreto Legislativo n. 231 intitolato la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
ha introdotto, come noto, nell'ordinamento italiano una nuova forma di responsabilità di tipo amministrativo, o come evidenziato da alcuni autori di natura para-penale, che riguarda un numero molto ampio di aziende.
Fra i cambiamenti più significativi che il provvedimento ha determinato negli assetti organizzativi e di controllo interno delle aziende, si colloca la figura dell'Organismo di Vigilanza (d'ora in avanti - per brevità espositiva - OdV), la cui istituzione è condizione necessaria per poter beneficiare del cosiddetto "esimente da responsabilità".
In particolare ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, le aziende possono essere "esentate da responsabilità" evitando così le sanzioni previste dalla norma se, in sede giudiziaria, sono in grado di dimostrare di aver rispettato quattro condizioni:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di Vigilanza.
Dall'analisi del testo legislativo ben si comprende che l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza costituisca un elemento nodale di un modello organizzativo e di controllo efficace sotto il profilo "penal-preventivo".
Il Legislatore, come è noto, non si è espresso in merito alla composizione dell'OdV tranne che nel caso delle piccole e medie imprese per le quali, in modo peraltro alquanto discutibile, riconosce la possibilità di identificare tale Organismo con l'organo dirigente.
Il fatto che il Legislatore non abbia definito la composizione dell'OdV fa sì che le decisioni in merito alla numerosità dei membri dell'Organismo ed al loro profilo professionale siano rimesse all'autonomia decisionale delle aziende.
Il decreto individua soltanto due condizioni che dovranno essere rispettate nelle scelte in merito alla composizione dell'OdV: una di natura organizzativa "essere un organismo dell'ente" ed una riguardante il suo funzionamento, identificabili con l'esigenza di operare secondo "autonomi poteri di iniziativa e di controllo".
Per quanto attiene alle attività dell'OdV, il disposto normativo individua la vigilanza sul funzionamento del Modello e la "cura" del suo aggiornamento stabilendo inoltre, al punto d) dell'art. 6, che l'ente per evitare l'applicazione delle sanzioni previste dalla norma, dovrà dimostrare che l'OdV ha efficientemente vigilato sul Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 (d'ora in poi Modello 231).
A partire dalle condizioni organizzative e di funzionamento sopra indicate e dalle attività che tale Organismo è chiamato a svolgere, possono essere individuati alcuni requisiti fondamentali ai quali devono conformarsi le scelte riguardanti la sua composizione (figura 1).
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Relativamente all'argomento trattato Vi segnaliamo il seguente seminario: L'efficacia del Modello Organizzativo e l'attività dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.
Prof. Marco Allegrini, Prof. Giuseppe D`onza