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Articoli e approfondimenti
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Lunedì 11/02/2013
Legge di stabilità 2013
a cura di: Dr. Massimo PipinoNovità in materia di IVA.
1- Premessa
La Legge 24.12.2012 n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) introduce novità in materia di fatturazione contenute nell'articolo 1 che sono divenute applicabili a partire dal 1° gennaio 2013, così come previsto dalla Direttiva 2010/45/UE.
In particolare, si tratta:- dell'estensione dell'obbligo di fatturazione per le operazioni effettuate fuori della UE e per le operazioni, diverse da quelli esenti di cui all'articolo 10 comma 1 numeri da 1) a 4) e 9) del DPR 633/72, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in altri Paesi UE;
- della rilevanza, ai fini della determinazione del volume d'affari, delle operazioni escluse da IVA precedentemente elencate, anche se, ai fini della verifica dello status di esportatore abituale, le stesse sono scomputate dal volume d'affari, al pari delle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
- dell'estensione del termine di fatturazione, fissato al giorno 15 del mese successivo, per le cessioni intracomunitarie e per le prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia;
- dell'estensione della fatturazione differita alle prestazioni di servizi, purché individuabili attraverso apposita documentazione;
- della possibilità di emettere una fattura semplificata per le operazioni di importo complessivo fino a 100,00 euro.
Ulteriori modifiche alla disciplina IVA, riguardano:- le prestazioni rese dalle cooperative sociali nell'ambito di un appalto o di una convenzione, che saranno assoggettate ad IVA con l'aliquota del 10% in luogo dell'aliquota del 4%;
- i servizi di gestione individuale di portafogli, assoggettati a IVA in luogo del previgente regime di esenzione;
- l'incremento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%, a decorrere dall'1.7.2013.
2 - Numerazione delle fatture - chiarimenti diramati dall'Agenzia delle Entrate
A partire dal 1° gennaio del 2013 sono entrate in vigore le nuove regole per la numerazione progressiva delle fatture; la normativa attuale non sembrerebbe stata recepita in modo chiaro dagli operatori, in molti infatti avrebbero interpretato le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come un obbligo all'abbandono dell'azzeramento o un vincolo ad introdurre l'anno corrente in numerazione (ad es.: Fatt. n. 01/2013); l'Agenzia delle Entrate ha quindi dovuto diramare dei chiarimenti in merito.
Con le modifiche citate l'articolo 21 del '72 "non prevede più la numerazione progressivo per anno solare", ciò ha creato più di un dubbio sulle modalità necessarie per soddisfare la norma con la quale viene imposto che una fattura debba contenere un numero progressivo che la identifichi univocamente; a questo proposito le Entrate specificano che:
..è compatibile con l'identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l'identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa..
Il chiarimento prosegue sottolineando che si potrà adottare una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività fino alla sua cessazione. Nello stesso modo l'ordine progressivo potrà anche iniziare dal numero successivo a quello dell'ultima fattura emessa nel 2012 (ad es.: Fatt. n° 100 del 2012 a cui seguirà la Fatt. n° 101 del 2013).
Le due modalità precedentemente descritte non andrebbero però interpretate come obbligatorie, lo dimostrerebbe la successiva precisazione:
..qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l'identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data..
Rimane quindi presente l'obbligo dell'indicazione della data come elemento identificativo, ma non si farebbe riferimento ad un obbligo di inserire l'anno come elemento d'ordine nella numerazione. Per cui il formato "Fatt. n. 1″ in una fattura datata per esempio 02/01/2013, dovrebbe essere valido quanto Fatt. n. 1/2013 (con data indicata in fattura) o Fatt. 2013/1 (anch'essa con data indicata in fattura).
3 - Prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese dalle cooperative sociali
La legge di stabilità 2013 ha ridefinito il regime IVA delle prestazioni di carattere socio-sanitario ed assistenziale rese da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni nei confronti di soggetti "svantaggiati". In seguito alle modifiche apportate, tali prestazioni, se rese:- in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni, sono assoggettate ad IVA con l'aliquota del 10%;
- direttamente ai beneficiari, sono esenti da IVA.
3.1 - Decorrenza
Le nuove disposizioni si applicheranno alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31.12.2013.
3.2 - Disciplina vigente
Fino a tutto il 2013, per le stesse prestazioni, rese dalle cooperative sociali e loro consorzi sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere, resta invece possibile scegliere se applicare:- il regime di imponibilità, con aliquota però del 4%;
- ovvero il regime di esenzione.
Dal 2014, a seguito dell'abrogazione della norma interpretativa introdotta dalla L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che consente alle cooperative sociali di applicare il regime di maggior favore, tale facoltà di scelta non sarà più ammessa.
3.3 - Ambito oggettivo
La disciplina in esame, sia attuale che futura, si applica alle seguenti prestazioni, se rese da cooperative sociali o dai loro consorzi:- prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza;
- prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto;
- prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici;
- prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
- prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.
3.4 - Ambito soggettivo
Attualmente, il descritto regime IVA si applica alle prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali rese nei confronti di specifiche categorie di soggetti "svantaggiati":- anziani;
- inabili adulti;
- tossicodipendenti e malati di AIDS;
- handicappati psicofisici;
- minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.
Dal 2014, rientreranno tra i beneficiari anche:- le persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo;
- le persone detenute;
- le donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.
4 - Servizi di gestione individuale di portafogli
La legge di stabilità 2013, in considerazione di un recente orientamento della Corte di Giustizia, ha escluso dal regime di esenzione i servizi di gestione individuale di portafogli, comprese le relative prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione.
Tali prestazioni sono, pertanto, soggette a IVA con l'aliquota ordinaria (attualmente pari al 21%).
4.1 - Decorrenza
Per i servizi in oggetto, il regime di imponibilità si applica alle operazioni effettuate dall'1.1.2013, ossia ai corrispettivi pagati o fatturati a decorrere da tale data.
4.2 - Separazione delle attività
Al fine di consentire la detrazione dell'IVA relativa ai costi sostenuti per l'esercizio dei servizi di gestione individuale di portafogli, possono separare le attività, secondo la disciplina prevista dall'art. 36 del DPR 633/72, i soggetti che svolgono:- sia i servizi in esame e/o le relative prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione;
- sia altri servizi, invece esenti.
5 - Aumento dell'aliquota ordinaria al 22%
Con la legge di stabilità 2013 sono state rideterminate le aliquote IVA applicabili dall'1.7.2013. In particolare, è stato previsto che:- l'aliquota ordinaria, attualmente pari al 21%, passerà al 22%;
- l'aliquota ridotta del 10% rimarrà immutata.
Disciplina precedente
In base alla precedente disciplina, le aliquote IVA del 10% e del 21%:- dall'1.7.2013 al 31.12.2013, sarebbero state incrementate di 2 punti percentuali, ossia:
- dal 10% al 12%;
- dal 21% al 23%;
- dall'1.1.2014, sarebbero state ridotte:
- dal 12% all'11%;
- dal 23% al 22%.