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Lunedì 11/03/2013
Maggiorazione Ires per le società di comodo. Istruzioni per l'uso.
a cura di: FiscoOggiTra i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, l'individuazione della base imponibile: il reddito minimo presunto o, in caso sia maggiore, quello "ordinario".
Modalità di applicazione della maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell'aliquota ordinaria Ires per le società di capitali e i soggetti assimilati che si qualificano "di comodo" nei casi di opzione per il regime di trasparenza e per il regime del consolidato nazionale, determinazione della base imponibile, indicazioni circa il versamento degli acconti relativi al 2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.
Questi i contenuti della circolare n. 4/E del 4 marzo.
La maggiorazione, introdotta dal Dl 138/2011 ("manovra di ferragosto"), si applica alle società non operative e in perdita sistematica che rientrano tra i soggetti passivi Ires secondo le regole ordinarie di determinazione dell'Ires.
Per quanto riguarda le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le società in accomandita per azioni che si qualificano "di comodo" e che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 del Tuir), le stesse, in qualità di partecipate, provvedono separatamente e autonomamente ad applicare la maggiorazione. Stesso principio anche se la società di comodo partecipa al regime della trasparenza in qualità di partecipante.
Similmente, in caso di opzione per il regime del consolidato nazionale (articoli 117 e seguenti), la società di comodo assoggetta individualmente il proprio risultato di periodo alla maggiorazione Ires, a prescindere dalla sua qualità di controllante o di controllata.
La maggiorazione va applicata al reddito imponibile del periodo d'imposta in cui la società risulta "di comodo". La base imponibile è rappresentata dal reddito minimo presunto (articolo 30, comma 3, legge n. 724/1994) o, se superiore, dal reddito "ordinariamente" determinato.
Le disposizioni relative all'incremento dell'aliquota Ires si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011, quindi dal 2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Per calcolare gli acconti relativi al periodo d'imposta di prima applicazione, si assume come imposta del periodo precedente (2011) quella che si sarebbe determinata applicando a quell'anno le nuove disposizioni, salva l'esistenza di una causa di esclusione o di disapplicazione automatica. Per gli anni successivi, invece, l'importo degli acconti andrà determinato con i criteri ordinari, in base al metodo previsionale o a quello storico.
r.fo.Fonte:
www.nuovofiscooggi.it