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Giovedì 04/04/2013
Caratteristiche e cirticità delle Società tra Professionisti
a cura di: AteneoWeb S.r.l.Emanato il regolamento ministeriale. Dubbi sul corretto inquadramento fiscale e previdenziale.
Società tra professionisti, finalmente ci siamo. A circa due anni dall'introduzione nell'ordinamento, avvenuta con la Legge 183/2011, è stato emanato il "regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico". Prima della definitiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cerchiamo di capire la normativa e analizzare gli eventuali nodi da sciogliere in capo ai professionisti.
L'art. 10 comma 3 della Legge 183/2011 ha definito peculiarità e confini giuridici per le società tra professionisti. La prima versione del Legislatore è stata modificata nel corso dei mesi successivi fino a delineare i profili soggettivi e oggettivi necessari per costituire i novelli sodalizi. Partiamo dai soci. Esistono due tipologie principali: i soci professionisti e i soci per prestazioni tecniche o d'investimento.
La prima porzione garantisce la tipicità della fattispecie e "deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società". Interessanti i requisiti richiesti per la seconda platea in esame. Secondo il regolamento ministeriale di recente emanazione, i soci con finalità d'investimento devono rispettare i requisiti di onorabilità richiesti dall'albo professionale presso cui la società risulta iscritta. Gli individui sono chiamati a rispettare precise regole deontologiche tipiche del contesto di riferimento. Nessuna conditio sine qua non per i cosiddetti "tecnici", che saranno invece più liberi e meno controllati dal punto di vista legislativo.
Gli altri paletti fissati dalla normativa mirano invece alla massima trasparenza in sede di erogazione del servizio: dai "criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale" alla "stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile", passando per l'esclusione dalla società riservata al socio radiato dal proprio albo, l'obiettivo principe è sempre quello di preservare gli utenti da possibili raggiri. Ogni società infatti deve per legge contenere nella propria denominazione l'indicazione Società Tra Professionisti (STP), sinonimo di garanzia ed eccellenza di prodotto.
Il regolamento però lascia alcune zone d'ombra. Non sembra ancora chiaro infatti il corretto inquadramento fiscale delle nuove entità. Se da un lato pare ovvio come l'operato individuale dei professionisti comporti l'identificazione di un reddito da lavoro autonomo, l'adesione a modelli societari previsti dal codice civile obbliga ad un maggior approfondimento. Il reddito prodotto infatti potrebbe rappresentare un aggregato sociale più che singolare, risultando assoggettato a Ires piuttosto che a Irpef. Il contendere potrebbe poi allargarsi al principio temporale a cui aderire: cassa o competenza? Nel caso in cui si decida di optare per una tassazione personale in capo ai soci, le remunerazioni dovrebbero essere valutate annualmente per cassa, mentre la scelta della tassazione societaria sposterebbe la lancetta nel campo competenza.
Il secondo nodo da sciogliere è indubbiamente quello previdenziale. I soci professionisti iscritti alla medesima cassa riferibile all'ordine della nuova società non avrebbero infatti alcun problema; criticità che, invece, sorgerebbero in capo ai 'tecnici' o ai soci d'investimento. Quest'ultimi verrebbero penalizzati da trattamenti previdenziali privi, in prospettiva, di benefici potenziali.