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Lunedì 03/06/2013
Cancellazione della società dal Registro delle imprese: responsabilità di soci, liquidatori e amministratori
a cura di: Studio LS LexJus SinactaSentenza n. 6071 del 12 marzo 2013.
Le sezioni unite, con sentenza n. 6071 del 12 marzo 2013, hanno affermato che i soci di società estinte succedono nel contenzioso instaurato dai creditori nei confronti della società, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, durante la vita sociale, essi fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
In dottrina si è molto discusso se tale sentenza pur non riguardando l'ambito tributario possa avere delle conseguenze sullo stesso1.
In passato la Suprema Corte a S.S.U. (sentenza n. 4062 del 22.2.2010) aveva stabilito che la cancellazione di una società, sia di persone che di capitali, dal registro delle imprese determina la sua irreversibile estinzione modificando già allora il pregresso orientamento, secondo cui l'ente sarebbe rimasto in vita sino a quando non fossero stati onorati tutti i debiti sociali, a prescindere dalla cancellazione.
Il principio espresso era in sintesi il seguente: a seguito della riforma attuata dal d.lgs. n. 6/2003 la cancellazione della società comporta l'estinzione della stessa a prescindere dalla sussistenza di rapporti giuridici pendenti.
Alla luce di tale pronuncia, eventuali atti impositivi intestati alla società estinta sono da considerarsi inesistenti per mancanza del destinatario.
Conseguentemente, gli Uffici tributari devono far valere la pretesa, nel caso delle società di capitali:- nei confronti dei soci, nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione;
- nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi, così come dispone l'art. 2495 c.c.
Inoltre, l'atto di accertamento, deve contenere una motivazione "rinforzata", nel senso che, oltre ai presupposti di fatto e di diritto della pretesa di cui all'art. 42 del dpr 600/73, dovrà specificare le motivazioni in base alle quali un determinato socio o liquidatore è fiscalmente responsabile ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 dpr 602/73.
1. PRINCIPI ESPRESSI DALLA SENT. N. 6071/2013
Con tale sentenza la Suprema Corte ha stabilito che nel caso di cancellazione della società dal Registro Imprese si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, durante la vita sociale, essi fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta,
Ad ogni modo la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio.
2. ACCERTAMENTI INTESTATI A SOCIETA' ESTINTA
L'accertamento o altro atto impositivo notificato e intestato alla società è da considerarsi inesistente, in quanto privo del soggetto nei cui confronti avanzare la pretesa.
I creditori insoddisfatti, ivi compreso l'ufficio, possono agire solo nei confronti dei soci o dei liquidatori. questi ultimi risponderanno se sono responsabili.
Conseguentemente:
a) è nullo l'accertamento intestato ad una società cancellata dal registro delle imprese, in quanto soggetto non più esistente2;
b) è nulla la cartella di pagamento formata in base ad un ruolo intestato alla società che, antecedentemente all'iscrizione a ruolo stessa, risultava cancellata dal registro imprese (Cass. n. 2238/2011)
In tali casi per sollevare tali vizi occorre che il ricorso sia proposto dai soci o dai liquidatori in nome del soggetto estinto (la società).
3. CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' NELLE MORE DEL PROCESSO
Qualora la cancellazione della società avvenga nelle more del processo secondo parte della dottrina3 e parte della giurisprudenza di merito4 ritengono che il processo si estingua per cessazione della materia del contendere. Conseguentemente la pretesa fiscale sarebbe persa.
La giurisprudenza di legittimità è invece di diverso avviso. Infatti, già in passato la Cassazione con sent. n. 7676/2012 aveva affermato che la successione in capo ai soci si verifica nei limiti di quanto previsto dall'art. 2495 c.c... Da ciò ne consegue l'interesse dei soci (e non della società) a riassumere il processo ove penda in primo grado.
Ora la Cassazione con sent. 6070/2013 ha affermato che in tal caso si determina un evento interruttivo del processo ex art. 299 c.p.c. e segg. con possibile eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Pertanto, nel termine perentorio dei sei mesi, i soggetti che ne hanno interesse devono riassumere il processo ai sensi dell'art. 43 d.lgs. n. 546/92. se ciò non avviene il contenzioso si estingue e l'atto diviene definitivo.
4. REPONSABILITA' DEI SOCI, LIQUIDATORI, AMMINISTRATORI IN CASO DI ESTINZIONE DELLA SOCIETA'
L'art. 2495 c.c. prevede che, estinta la società, i creditori possono far valere le proprie pretese:- nei confronti dei soci, nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione;
- nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi;
Coerentemente con ciò Cass. 12.5.2012 n. 7327 ha affermato che l'Agenzia "è tenuta a dimostrare il presupposto della responsabilità del socio".
Quindi, se l'Agenzia ritiene che i soci o i liquidatori possano essere considerati responsabili, dovrà notificare apposito avviso di accertamento, contenente una duplice motivazione, ovvero una motivazione che comprenderà, come di consueto, le ragioni di fatto e di diritto della pretesa, e il motivo per cui, ex art. 2495 c.c., i soci o i liquidatori possono essere ritenuti responsabili (art. 36 dpr 602/73).
Rimangono fermi i termini decadenziali previsti per gli avvisi di accertamento, con la conseguenza che l'atto nei confronti del socio dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ex art. 43 DPR 600/73 (5° anno nel caso di dichiarazione omessa).
5. SOCIETA' DI PERSONE
Per quanto riguarda infine le società di persone, la cancellazione dal registro imprese determina anche in tal caso l'estinzione della società.
Conseguentemente l' Amministrazione Finanziaria dovrà in tal caso far valere le proprie pretese nei confronti dei soci che sono illimitatamente responsabili ma a differenza di quanto accade per le società di capitali l'atto di accertamento non necessita di una motivazione rinforzata.
Note:
1 Si veda il Fisco n. 13/2013 pag. 1965 e s.s. e Alfio Cisiello con articolo Eutekne del 25.03.2013
2 CT Reg. Torino n. 5 del 01.02.2010, CTP Treviso n. 72 del 27.09.2010
3 Alfio Cisiello con articolo Eutekne del 25.03.2013 in scheda n. 897.10 in agg. 7/2012
4 CTP Catania con sent. n. 80.2011Dott. Giuseppe Giove