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Martedì 24/09/2013
Dal 2013 ridotta la deducibilita' dei costi auto: conti da "rifare" gia' per gli acconti 2013
a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.La determinazione degli acconti dovuti per il 2013 con il metodo storico deve essere effettuata assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove percentuali di deducibilità dei costi per gli autoveicoli.
La Legge di Stabilità per il 2013, modificando l'art. 164 comma 1 del Tuir, ha previsto la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, della percentuale di deducibilità per gli autoveicoli aziendali (non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti); in particolare:
- per gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti la percentuale di deducibilità del costo scende al 20% (mantenendo inalterato il costo massimo fiscalmente riconosciuto all'importo di euro 18.075,99);
- per gli autoveicoli assegnati in "uso promiscuo" a lavoratori dipendenti la percentuale di deducibilità del costo scende al 70%;
- per gli agenti rimane invariato all'80% il limite di deducibilità e a 25.822,84 euro il costo massimo riconosciuto
L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 ha chiarito che la determinazione degli acconti dovuti per il 2013 con il metodo storico debba essere effettuata assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove percentuali di deducibilità dei costi per gli autoveicoli.
La deducibilita' dei costi auto nel 2013 (utile anche per il "ricalcolo" degli acconti 2013) puo' essere cosi' riepilogata:
Veicoliperiodo d'imposta 2012 periodo d'imposta 2013
Utilizzati solo come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa (scuole guida per la formazione, imprese di noleggio/leasing)
Deducibilita' integrale (100%) di tutti i costi
invariata
A uso pubblico (es. taxi)
Deducibilita' integrale (100%) di tutti i costi
invariata
Assegnati in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta con fringe benefit
Deducibilita' parziale (90%) di tutti i costi se il fringe benefit corrisponde ad una percorrenza di 4.500 km
Deducibilita' parziale (70%) di tutti i costi se il fringe benefit corrisponde ad una percorrenza di 4.500 km
Utilizzati nell'esercizio d'impresa in situazioni diverse da quelle precedenti (ad uso dell'amministratore, per attivita' commerciale o di rappresentanza)
Deducibilita' ammortamenti al 40% nei limiti del costo di18.075,99 euro; per canoni di leasing deducibilita' proporzionale al limite di costo; per i canoni di locazione/noleggio deducibilita' fino a importi fissati dalla norma; deducibilita' 40% per altre spese.
Deducibilita' ammortamenti al 20% nei limiti del costo di18.075,99 euro; per canoni di leasing deducibilita' proporzionale al limite di costo; per i canoni di locazione/ noleggio deducibilita' fino a importi fissati dalla norma; deducibilita' 20% per altre spese.
Utilizzati da agenti
Deducibilita' ammortamenti all'80% nei limiti del costo di25.822,84 euro; per canoni di leasing deducibilita' proporzionale al limite di costo; per canoni locazione e noleggio deducibilita' fino a importi fissati dalla norma; deducibilita' 80% per altre spese.
invariata
Utilizzati da artisti e professionisti (e non assegnati in uso promiscuo ai dipendenti con addebito di fringe benefit)
Deducibilita' (per un solo veicolo o per un veicolo per ogni socio o associato) ammortamenti al 40% nei limiti del costo di 18.075,99euro, per i leasing deducibilita' proporzionale al limite; per i canoni di locazione/noleggio deducibilita' fino a importi fissati dalla norma; deducibilita' 40% per tutte le altre spese
Deducibilita' (per un solo veicolo o per un veicolo per ogni socio o associato) ammortamenti al 20% nei limiti del costo di 18.075,99euro, per i leasing deducibilita' proporzionale al limite; per i canoni di locazione/noleggio deducibilita' fino a importi fissati dalla norma; deducibilita' 20% per tutte le altre spese
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/2008 (con riferimento al regime dei minimi ex art. 1 commi 96-117 della L. 244/2007) aveva precisato che le spese sostenute dai contribuenti "minimi" relative a beni a deducibilita' limitata (comprese gli autoveicoli aziendali) dovevano essere considerate deducibili in ragione del 50% del costo sostenuto, a prescindere da eventuali disposizioni del TUIR che prevedessero specifici limiti di deducibilita'. La precisazione, seppur riferita al "vecchio" regime dei minimi, dovrebbe mantenere validita' per il "nuovo" "regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilita'" previsto dal DL 98/2011.
Pertanto, indipendentemente dall'attivita' esercitata (anche gli agenti e rappresentanti di commercio quindi) i contribuenti che hanno aderito al regime dei "nuovi minimi" dovrebbero continuare a dedurre il 50% dei costi.
Per i contribuenti che hanno aderito al regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13 della L. 388/2000 trovano invece applicazione gli ordinari criteri di deducibilita' di cui all'art. 164, comma 1, lettera b) del TUIR.