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Mercoledì 30/10/2013
Le modifiche intervenute in materia di responsabilità fiscale negli appalti
a cura di: Bollettino Tributario d'InformazioniGià abbiamo avuto occasione di illustrare, in questa stessa Rivista, il contenuto dell'art. 13-ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83
(convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, "Misure urgenti per la crescita del paese", c.d. "Decreto Sviluppo 2012"), che disciplina il regime della responsabilità tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, per le ritenute IRPEF di lavoro dipendente e per l'IVA applicabile in relazione ai contratti di appalto o di subappalto di opere, forniture e servizi, mediante la modifica dell'art. 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, c.d. "Decreto Visco-Bersani"), nei commi 28, 28-bis e 28-ter.
Si ricorda che il citato art. 13-ter disponeva, in stretta sintesi, che:- L'appaltatore risponde in solido, nei limiti del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali IRPEF sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto.
- Tale responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo idonea documentazione prima del versamento del corrispettivo dovuto, la corretta esecuzione da parte del subappaltatore degli adempimenti fiscali scaduti prima di detto versamento.
- L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi può essere fornita anche attraverso la c.d. "asservazione" rilasciata da un Centro di Assistenza Fiscale o da professionisti abilitati, ai sensi dell'art. 35, primo comma, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e dell'art. 3, terzo comma, lett. a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
- L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore.
- Gli atti di rettifica che devono essere notificati entro un termine di decadenza nei confronti del subappaltatore (da intendersi in relazione ad eventuali controlli, verifiche e accertamenti del corretto adempimento degli obblighi fiscali connessi al contratto in esame), devono essere notificati entro lo stesso termine anche all'appaltatore, responsabile in solido.
- Il committente (o soggetto appaltante) provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della dcumentazione attestante che gli adempimenti di cui sopra, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
- Viene anche qui riconosciuta una facoltà del committente (rectius: diritto potestativo) di sospendere il pagamento del corrispettivo pattuito per l'appalto fino a quando l'appaltatore non produce idonea documentazione attestante l'avvenuto adempimento dei cennati obblighi fiscali da parte sua e, eventualmente, assumendosene la responsabilità, anche in relazione a quanto dovuto dal subappaltatore.
- L'inosservanza delle modalità di tale verifica da parte del committente prima del pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000, se gli adempimenti fiscali di cui sopra non sono stati correttamente eseguiti dalle sue controparti.
- Gli obblighi di verifica del committente/appaltatore sono riferiti ai termini di adempimento imposti dalle norme fiscali alla controparte che risultano ormai scaduti alla data del versamento del corrispettivo. Il pagamento è così vincolato alle regole fiscali e alle connesse tempistiche che riguardano il sistema del versamento dell'IVA e dell'effettuazione delle ritenute IRPEF applicate ai redditi di lavoro dipendente.
- Le cennate disposizioni si applicano nei contratti di appalto e di subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti IVA e, in ogni caso, dai contribuenti IRES, indicati dagli artt. 73 e 74 del TUIR (società, enti commerciali, privati e pubblici, e così via). La disciplina non risulta quindi applicabile ai soggetti individuali c.d. "privati", ossia diversi dai soggetti passivi IVA.
- Tale disciplina, nonostante la sua collocazione sistematica nell'ambito del D.L. n. 83/2012, ha una portata generale e non solo limitata ai lavori edili.
L'Agenzia delle entrate ha quindi fornito, con la circolare 8 ottobre 2012, n. 40/E (2), le prime istruzioni applicative della cennata disciplina, chiarendo, in particolare, gli aspetti relativi alla:- decorrenza dell'applicazione della norma in esame (in relazione ai contratti di appalto/subappalto stipulati e/o rinnovati dal 12 agosto 2012 e ai pagamenti dei relativi corrispettivi effettuati a partire dall'11 ottobre 2012);
- individuazione della certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute IRPEF e dell'IVA.
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