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Martedì 05/11/2013
Nuove comunicazioni in arrivo: finanziamenti all'impresa e beni d'impresa in uso ai soci
a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.Finanziamenti all'impresa
I soggetti che esercitano attività d'impresa, in forma individuale o collettiva, devono comunicare all'Anagrafe tributaria, a decorrere dal periodo d'imposta 2012, i dati (e i relativi importi) delle persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, che nell'anno hanno concesso finanziamenti all'impresa o effettuato capitalizzazioni alla stessa.
La comunicazione va effettuata solo se nell'anno di riferimento l'ammontare complessivo dei versamenti è pari o superiore a 3.600 euro. Il limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue.
Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l'Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).
La comunicazione, telematica, può essere effettuata direttamente attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline, oppure servendosi degli intermediari incaricati alla presentazione delle dichiarazioni.
Il termine per effettuarla è il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le altre forme di capitalizzazione.
Per i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati nel 2012 la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013.
Beni d'impresa
A decorrere dal periodo d'imposta 2012, gli imprenditori, individuali e collettivi, devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell'impresa (articolo 2, comma 36-sexiesdecies del Dl n. 138/2011). La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell'imprenditore.
Sono obbligati alla comunicazione i seguenti soggetti residenti in Italia: imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le "società semplici".
Vanno comunicati all'Anagrafe tributaria i dati dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente) e dei familiari dell'imprenditore, che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L'obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l'utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.
La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.
Sono esclusi dalla comunicazione:- i beni concessi in godimento agli amministratori
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge
L'obbligo, inoltre, non scatta quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria "altro", siano di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
La comunicazione, telematica, può essere effettuata direttamente attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline, oppure servendosi degli intermediari incaricati alla presentazione delle dichiarazioni.
Il termine per effettuarla è il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell'anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.
Per i beni in godimento nel 2012, anno di prima applicazione delle nuove disposizioni, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013.