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Mercoledì 15/01/2014
Decreto "destinazione italia": inasprite le sanzioni sul lavoro
a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.Con il c.d . "decreto destinazione Italia" (decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145) sono state introdotte anche alcune disposizioni che riguardano, il lavoro.
La lettera a) del comma 1 aumenta del 30% gli importi della maxisanzione per lavoro nero e delle somme aggiuntive dovute per la sospensione dell'attività imprenditoriale del D.L.vo 81/2008: il tutto, non diffidabile ex art. 13 del D.L.vo n. 124/2004. L'art. 4 della legge n. 183/2010 affermava che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con l'esclusione del datore di lavoro domestico, trovava applicazione la sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Tale importo era compreso in un arco pecuniario compreso tra i 1.000 e gli 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di 30 euro per ogni giornata di lavoro irregolare, allorquando il dipendente, dopo un primo periodo in nero, fosse risultato occupato regolarmente da un momento successivo e, comunque, precedente all'accesso ispettivo.
La novità del comma 1, lettera a) fa, quindi, si che:
a) l'importo della maxi sanzione, a partire dal 24 dicembre 2013, passi, rispettivamente, a 1.950 ed a 15.600 euro, mentre la somma aggiuntiva di 150 euro a giornata sale a 195, secondo un orientamento che qualifica la stessa come sanzione aggiuntiva (circ. Ministero del Lavoro n. 38/2010);
b) l'importo della c.d. "mini maxi sanzione", sempre a partire dal 24 dicembre 2013, passi, rispettivamente a 1.300 ed a 10.400 euro, mentre la somma aggiuntiva di 30 euro a giornata sale a 39.
Restano valide le posizioni espresse dal Dicastero del Lavoro attraverso la circolare n. 38/2010 e, in particolare, quella secondo la quale il trasgressore ha la possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta vale a dire il doppio del minimo o, se conveniente, 1/3 del massimo.
Ma la lettera a) del comma 1 aumenta del 30% anche le somme aggiuntive dovute in caso di sospensione dell'attività imprenditoriale, secondo la previsione contenuta nell'art. 14, comma 4, lettera c) del D.L.vo n. 81/2008. Ciò significa che la somma aggiuntiva (che non è una sanzione) e che è legata alla riapertura dell'attività (cosa che comporta anche l'avvenuta regolarizzazione delle situazioni che hanno portato alla chiusura dell'attività come, ad esempio, il numero dei lavoratori "in nero" in percentuale pari o superiore al 20% degli occupati), sale a 1950 euro, mentre per quelle correlate alle gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza l'importo aumentato va da 2.500 a 3.250 euro.
La lettera b) del comma 1, aumenta, invece, di dieci volte gli importi delle sanzioni amministrative previste dai commi 3 e 4 dell'art. 18 - bis del D.L.vo n. 66/2003, con esclusione di quelle che fanno riferimento alla violazione dell'art. 10, comma 1, relativo al godimento delle ferie.
Le sanzioni appena richiamate riguardano il mancato rispetto della normativa che concerne la durata massima del lavoro settimanale (48 ore settimanali intese come media in un arco temporale di quattro mesi o, con accordo sindacale, di sei mesi, o di dodici mesi per ragioni obiettive e tecniche inerenti l'organizzazione specificate nel CCNL) ed i riposi giornalieri e settimanali, mentre la "decuplicazione" degli importi non interessa la violazione che disciplina la fruizione delle ferie.
Gli importi che aumentano dieci volte riguardano:
a) il superamento della durata massima settimanale dell'orario di lavoro al quale si applica, a partire dal 24 dicembre 2013, la sanzione amministrativa compresa tra 1.000 e 7.500 euro (prima andava da 100 a 750 euro). Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento (i quattro mesi, i sei o i dodici mesi, a seconda dei casi), la sanzione va da 4.000 a 15.000 euro (prima era compresa tra 400 e 1.500 euro). Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione amministrativa va da 10.000 a 50.000 euro senza ammissione al pagamento in misura ridotta;
b) il mancato rispetto del riposo settimanale (inteso come un periodo di 24 ore consecutive, di regola in coincidenza della domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero -11 ore -, con le eccezioni previste dalla stessa norma), inteso come media in un periodo non superiore a 14 giorni, è punito con una sanzione amministrativa di natura economica da 1.000 a 7.500 euro. Anche in questo caso se le violazioni riguardano più di cinque o dieci dipendenti trovano applicazione le sanzioni maggiorate (rispettivamente, da 4.000 a 15.000 euro e da 10.000 a 50.000 euro);
c) il mancato rispetto del riposo giornaliero (11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità) è punito con una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 1.500 euro. Qualora la violazione riguardi più di cinque lavoratori o si sia verificata in almeno tre periodi di 24 ore, la sanzione si innalza e va da 3.000 a 10.000 euro.