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Martedì 11/02/2014
Certificato dei carichi pendenti
a cura di: AteneoWeb S.r.l.Faq e chiarimenti in una scheda informativa del Ministero della Giustizia.
L'interessato deve motivare la richiesta del certificato dei carichi pendenti?
No. Deve, però, precisare l'uso a cui è destinato il certificato quando, nei casi previsti dalla legge, ne richiede il rilascio gratuito.
Quando il rilascio del certificato è gratuito?
Il rilascio è gratuito quando il certificato deve essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10 L. 533/73), nelle procedure di adozione, affidamento di minori e affiliazione (art. 82 L.184/83), in un procedimento nel quale la persona è ammessa a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002) o deve essere unito alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.).
Nel certificato dei carichi pendenti rilasciato all'interessato risultano tutti i procedimenti penali per i quali è stata assunta la qualità di imputato?
L'art. 27 del T.U. del Casellario prevede che nel certificato nazionale dei carichi pendenti non risultino alcune iscrizioni, quali, ad esempio, quelle relative a sentenze di condanna per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, ai provvedimenti emessi dal Giudice di pace, alle condanne per contravvenzioni punibili con l'ammenda, ecc.
Nel certificato dei carichi pendenti risultano tutti i procedimenti penali in corso nei confronti di un soggetto su tutto il territorio nazionale?
No, risultano soltanto quelli in corso dinanzi al tribunale a cui la Procura della Repubblica accede e i relativi giudizi di impugnazione. Se l'interessato desidera conoscere le pendenze in corso presso più uffici giudiziari, dovrà presentare la richiesta del certificato a tutte le Procure della Repubblica interessate (il certificato nazionale sarà realizzato a seguito dell'attivazione del casellario nazionale dei carichi pendenti, prevista per il 2014).
Se dal certificato dei carichi pendenti risulta non corretta una determinata iscrizione, cosa può fare la persona interessata?
Può rivolgersi al Tribunale del luogo di nascita, il quale, in composizione monocratica e con le forme previste per il procedimento di esecuzione, decide su tutte le questioni concernenti le iscrizioni ed i certificati dei carichi pendenti.
Se l'interessato è nato all'estero, qual è il tribunale competente sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati dei carichi pendenti?
Il Tribunale di Roma.
Può il pubblico ministero o il difensore dell'imputato richiedere il rilascio di un certificato dei carichi pendenti relativo alla persona offesa o al testimone?
Sì, previa autorizzazione del giudice procedente. In tal caso il certificato riporta tutte le iscrizioni esistenti.
I diritti di cancelleria necessari per il rilascio del certificato dei carichi pendenti possono essere corrisposti in danaro?
No, in nessun caso. Gli importi previsti per diritti di cancelleria sono corrisposti mediante l'uso di comuni marche da bollo. Tali marche vengono apposte sulla domanda, mentre sul certificato l'ufficio provvede ad attestare l'avvenuto pagamento.
Come si richiede il certificato dei carichi pendenti dall'estero?
Il cittadino italiano o straniero residente all'estero può indirizzare la richiesta a qualunque ufficio del casellario giudiziale presso una Procura della Repubblica.
La domanda, in carta semplice, deve contenere l'indicazione:- delle generalità dell'interessato (per i nati all'estero si raccomanda di precisare in stampatello
- quale sia il nome e quale il cognome), compresi luogo e data di nascita;
- dell'attuale residenza (per la spedizione del certificato richiesto);
- dell'uso a cui è destinato il certificato, quando - nei casi previsti dalla legge - ne viene richiesto il rilascio gratuito.
La domanda deve essere firmata dalla persona a cui si riferisce il certificato e deve recare l'indicazione della tipologia di certificato richiesto. Il costo del rilascio del certificato è di € 3,54 (per diritti di certificato).
Inoltre, è dovuto il pagamento della marca da bollo, pari a € 16, interpretato l'art. 1, comma 486, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), in materia di modifiche al pagamento dell'imposta di bollo sui "certificati penali", nel senso che il pagamento del bollo sia dovuto, oltre che per il certificato penale in senso stretto (certificato del casellario giudiziale), anche per gli altri certificati in materia penale e quindi, tra questi, anche per il certificato dei carichi pendenti (sul punto, peraltro, è stato inoltrato uno specifico quesito alla competente Agenzia delle Entrate, della quale è attesa la pronuncia). Nel caso in cui il certificato è esente da bollo (emigrazione a scopo di lavoro, borsa di studio), si dovrà versare soltanto l'importo di € 3,54.
Inoltre, dovranno essere pagate le spese di affrancatura per la spedizione del certificato. Per la spedizione con posta ordinaria il costo verso i Paesi europei è di € 0,90, verso i Paesi extraeuropei € 2 e dall'Oceania € 2,50.
L'importo complessivo va versato mediante assegno circolare o assegno bancario o vaglia postale, intestato all'ufficio locale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica a cui si invia la richiesta. Per ogni ulteriore chiarimento sulle modalità di pagamento sarà opportuno prendere contatto con l'ufficio del casellario a cui si invia la richiesta.
Alla domanda vanno allegate:- la copia di un documento di identità valido;
- la prova del pagamento dell'importo complessivo per i bolli, i diritti e le spese per la spedizione del certificato;
- la busta già compilata con l'indirizzo dell'interessato, per la spedizione del certificato richiesto.
Fonte:
http://www.giustizia.it