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Mercoledì 02/04/2014
Regole ed orientamenti dell'antitrust in materia di garanzia
a cura di: Studio Avv. Maurizio IorioDa alcuni anni a questa parte, si stanno moltiplicando le decisioni dell'autorità antitrust italiana in materia di garanzia legale.
L'ultimo provvedimento di condanna è assai recente e desta forti perplessità di tipo legale. Ciò che l'AGCM rimprovera spesso a venditori e produttori è di distogliere intenzionalmente i consumatori dalla garanzia legale a favore di quella convenzionale da essi offerta. In questo articolo, illustrato il background della garanzia legale, si identificano ed esaminano i principali orientamenti dell' AGCM in proposito, alla stregua dei provvedimenti di condanna finora adottati.
In questo articolo, mi occuperò degli orientamenti dell'autorità antitrust italiana (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o AGCM) in tema di garanzia legale ai consumatori. Al fine di assicurare anche ai "non addetti" la massima facilità di comprensione di quanto sarà illustrato, fornirò preliminarmente una sintetica descrizione del quadro legale della garanzia legale e di quella commerciale o convenzionale. Nel complesso, questo articolo può interessante anche chi non opera o non opera solo sul mercato italiano, dato che si fa riferimento in grande misura alla normativa UE.
BACKGROUD LEGALE: LE DUE GARANZIE
Cominciamo col dire che vi sono due tipi di garanzia: una garanzia legale, non derogabile, disciplinata dal Codice del Consumo e concernente i soli acquirenti non professionali, ed una garanzia detta convenzionale in quanto disciplinata essenzialmente dagli accordi o convenzioni tra le parti.
A QUALI PRODOTTI SI RIFERISCE LA GARANZIA LEGALE?
Sono coperti i soli (i) beni di consumo forniti a (ii) un consumatore nell'ambito di (iii) un contratto di vendita e di tutti i contratti ad essa equiparati "in quanto comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre....".
Per contratti "equiparati" al contratto di vendita, si intendono, come si è sopra accennato, i ".. contratti di permuta e di somministrazione, nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre".
CHI RISPONDE DELLA GARANZIA LEGALE?
Risponde della garanzia il venditore.
Quest'ultimo ha però diritto di rivalersi ("entro un anno dall'esecuzione della prestazione") verso il suo fornitore o un precedente intermediario nella catena di commercializzazione (purché il difetto di conformità sia imputabile ad uno di questi soggetti), per ottenere "la reintegrazione di quanto prestato".
E' POSSIBILE UNA GARANZIA CONVENZIONALE CONCORDATA TRA VENDITORE E CONSUMATORE, DIVERSA DA QUELLA LEGALE?
Per rispondere a questa domanda, facciamo un esempio: il produttore TIZIO vende un apparecchio TV al rivenditore CAIO che lo rivende al consumatore SEMPRONIO; CAIO è pertanto tenuto verso SEMPRONIO a fornire la garanzia di legge sull'apparecchio venduto: orbene, TIZIO (ma in ipotesi anche CAIO) può offrire a SEMPRONIO, in AGGIUNTA (ma NON in sostituzione) rispetto alla garanzia legale, una garanzia di carattere privato definita "convenzionale". Si tratta, per intenderci, della garanzia i cui estremi sono riportati nell'apposito "Certificato d iGaranzia" che correda ogni prodotto. La garanzia convenzionale, ai sensi di legge, deve tuttavia:- Riportare "...la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti..." dal Codice del Consumo e che la garanzia convenzionale "....lascia impregiudicati tali diritti": ciò comporta che la garanzia convenzionale può in ipotesi essere meno conveniente di quella legale, ma il consumatore deve essere sempre libero di scegliere di avvalersi, se così preferisce, di quest'ultima anziché di quella convenzionale.
- Non comportare costi supplementari a carico del consumatore.
- Riportare in modo chiaro ed intelligibile tutti gli elementi essenziali della garanzia convenzionale (tra cui: oggetto, durata, estensione territoriale, nonché nome o ditta e domicilio o sede di chi la offre).
- Essere, a richiesta del consumatore, resa disponibile "... per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile". Il che non osta al rendere il testo della garanzia disponibile anche solo in rete, purché il testo stesso sia scaricabile e stampabile sì da divenire comunque riprodotto su "supporto duraturo".
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