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Lunedì 13/09/2004
IL NUOVO MODELLO PER L'IVA TRIMESTRALE
a cura di: AteneoWeb S.r.l.Il nuovo modello per il rimborso o l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva trimestrali
Con Provvedimento dell'8 settembre 2004 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello che consente ai contribuenti che hanno maturato nel trimestre solare un'eccedenza di Iva detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro di chiedere in tutto o in parte il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale. Il modello è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
Il modello consente ai contribuenti che hanno maturato nel trimestre solare un'eccedenza di Iva detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro di chiedere in tutto o in parte il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.
Ai sensi dell'art. 38-bis, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il credito Iva trimestrale può essere richiesto a rimborso solo al verificarsi di una delle seguenti tre condizioni:
. l'aliquota media degli acquisti e importazioni risulti superiore a quella delle operazioni effettuate maggiorata del 10% computando a tal fine anche le eventuali operazioni effettuate a norma dell'art. 17, 5° comma DPR 633/1972 [lettera a) 3° comma art. 30 combinata al 2° comma art. 38 bis DPR 633/1972];
.il contribuente eserciti un attività che comporti l'effettuazione di operazioni di vendita non imponibili, di cui agli artt. 8, 8 bis e 9, in misura superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate [lettera b) del 3° comma art. 30 combinata al 2° comma art. 38 bis D.P.R. 633/1972];
.il totale degli acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili (rilevano sia eventuali fatture di acconto finalizzate all'acquisto dei beni stessi sia le fatture relative agli stati di avanzamento dei lavori) risulti superiore ai 2/3 dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA [lettera c) del 3° comma ex art. 30 combinata al 2° comma ex art. 38 bis DPR 633/1972].
Il credito infrannuale rimborsabile o compensabile non deve tenere conto di eventuali eccedenze di credito derivanti da liquidazioni trimestrali precedenti.
In alternativa alla richiesta di rimborso, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel mod. F 24.
In conformità allo Statuto del Contribuente l'utilizzo del modello è obbligatorio a decorrere dalle richieste di rimborso o compensazione relative al primo trimestre dell'anno d'imposta 2005. I Contribuenti potranno comunque utilizzarlo per le richieste relative al terzo trimestre dell'anno d'imposta 2004.