-
Articoli e approfondimenti
-
Venerdì 02/05/2014
Le novità fiscali del Decreto Renzi
a cura di: AteneoWeb S.r.l.Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95.
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge noto come "Decreto Renzi" o anche "degli 80 euro".
Tra le principali novità fiscali segnaliamo:
Nuovo credito d'imposta per i lavoratori dipendenti
In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015 e al fine "di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica" il decreto prevede per il solo periodo d'imposta 2014:
"che qualora l'IRPEF lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:- a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.".
Il credito è rapportato al periodo di lavoro nell'anno e comparirà per la prima volta già nella busta paga di maggio.
Riduzione aliquote IRAP
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 sono ridotte del 10% le aliquote ordinarie Irap per tutti i settori di attività economica.
Le nuove aliquote Irap saranno pertanto le seguenti:- imprese e professionisti: 3,50% (in luogo dell'attuale 3,90%);
- imprese agricole: 1,70 % (in luogo dell'attuale 1,90%);
- banche e le imprese finanziarie: 4,20%, (in luogo del 4,65%);
- assicurazioni: 5,30 % (in luogo del 5,90%);
- imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori: 3,80% (in luogo del 4,20%).
Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, si dovrà tener conto delle seguenti aliquote:- imprese e professionisti: 3,75% ;
- imprese agricole: 1,80%;
- banche e le imprese finanziarie: 4,50%;
- assicurazioni: 5,70%;
- imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori: 4%
Tassazione rendite finanziarie
Sale dal 20% al 26% dal 1° luglio 2014 la misura delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli interessi, premi ed ogni altro provento di cui all'art. 44 T.U.I.R. (redditi di capitale), nonché sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, T.U.I.R.
La nuova aliquota si applica, in particolare, ai dividendi ed ai proventi percepiti, nonché agli interessi ed altri proventi maturati a decorrere dal 1° luglio 2014.
Restano fuori dall'applicazione della nuova aliquota gli interessi ed i redditi diversi derivanti dai titoli di Stato e degli enti territoriali italiani, nonché quelli derivanti da titoli emessi "dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, del testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati" (c.d. Stati "white list").
Modalità pagamento con F24
Il Decreto Renzi prevede che a decorrere dal 1° ottobre 2014:- nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale del modello F24 sia di importo pari a zero, il contribuente potrà effettuare il versamento "esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate". Non sarà quindi possibile presentare l'F24 a zero presso una banca, le poste o un intermediario abilitato e il contribuente potrà presentare il modello esclusivamente registrandosi direttamente presso l'Agenzia delle Entrate;
- nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale del modello F24 sia di importo positivo, il versamento potrà avvenire "esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli Intermediari della riscossione convenzionati con la stessa";
- nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro, il versamento potrà essere effettuato "esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli Intermediari della riscossione convenzionati con la stessa".
In sintesi quindi, dal 1° ottobre 2014, i versamenti da modello F24 saranno effettuati anche dai soggetti senza partita IVA, esclusivamente in via telematica, o direttamente (modalità obbligatoria in caso di delega di versamento "a saldo zero", per la presenza di compensazioni fiscali) ovvero avvalendosi di intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate. Soltanto i modelli F24 senza compensazione e di importo fino a 1.000 euro potranno ancora essere effettuati, dai soggetti senza partita IVA, presentando la delega in banca o in posta.
L'utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate potrà inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio all'intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell'intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni effetto.