-
Articoli e approfondimenti
-
Lunedì 12/05/2014
Come é stata attuata in Italia la Direttiva RAEE 2: peculiarità italiane, problemi e criticità
a cura di: Studio Avv. Maurizio IorioCon il Decreto Legislativo n.49 del 14.03.2014 l'Italia, prima di tutti gli altri Stati Membri della UE salvo il Regno Unito, ha attuato la Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Direttiva RAEE 2).
In questo articolo esaminiamo in modo semplice e piano alcuni tratti salienti della disciplina che emerge da tale importante evoluzione legislativa, con un occhio particolare alle peculiarità italiane ed alle criticità per i produttori.
La legge italiana di attuazione della D. RAEE 2, il cui impianto generale è piuttosto equilibrato ma non esente da critiche e criticità, traduce nel nostro sistema, con alcune peculiarità nazionali, soprattutto in tema di finanziamento della raccolta primaria, la nuova normativa europea in materia di raccolta e gestione dei RAEE; essa incide necessariamente, in prima battuta, nelle tasche dei produttori, ma anche in quelle dei distributori ed in definitiva in quelle dei consumatori.
QUANDO ENTRA IN VIGORE LA LEGGE ITALIANA DI ATTUAZIONE DELLA D. RAEE 2?
Il Secreto Legislativo 14. Marzo 2014 n. 49 , che attua la Direttiva 2012/19/UE (RAEE2), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2014 ed è entrato in vigore il 12 aprile 2014.
COSA SONO I RAEE?
I RAEE sono i rifiuti di AEE, ossia di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, definite come quelle "apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua."
QUALI PRODOTTI RIENTRANO TRA I RAEE?
Qui entra in gioco una delle maggiori novità, quella del "campo di applicazione aperto".
Abbiamo infatti due fasi: fino al 14.08.2018, non è previsto nessun drastico cambiamento rispetto alla disciplina RAEE 1: i prodotti corrispondono più o meno alle tipologie tradizionali come indicate agli Allegati I e II al D. Lgs 49/2014 , salvo inclusione da subito tra gli AEE dei pannelli fotovoltaici e di pochi altri prodotti e salvo le esclusioni già previste dlla normativa RAEE 1 (ad esempio: utensili industriali fissi di grandi dimensioni; impianti fissi di grandi dimensioni; componenti "dedicate" di questi).
Dal 15.08.2018 in poi, il campo di applicazione si estende a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo il concetto, appunto, di "campo di applicazione aperto", salvo alcuni prodotti esclusi, tra cui ricordo: armi ed armamenti, apparecchiature mediche e medicali, apparecchi per ricerca e sviluppo, muletti ed altri veicoli professionali; mezzi di trasporto elettrici diversi dalle biciclette elettriche ed altri.
Per continuare a leggere l'articolo dell'Avv. Maurizio Iorio clicca qui.Avv. Maurizio Iorio