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Giovedì 23/09/2004
DIREZIONE E CONTROLLO NEL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO (ARTT. 2497 E SS)
a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.La riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) introduce per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina organica del concetto di gruppo di imprese (artt. 2497 ss., c.c.: "Direzione e coordinamento di società").
Nell'attuare i principi della delega il legislatore non ha inteso fornire e definire espressamente il concetto di "gruppo", proprio per evitare che qualsiasi nuova nozione si dimostrasse inadeguata all'incessante evoluzione della realtà sociale, economica e giuridica; il termine viene però utilizzato nella legge delega e questo ne autorizza la trattazione.
L'art. 2497 del Codice Civile prevede una specifica responsabilità della società (ad esempio la controllante) che esercita la direzione ed il coordinamento di un'altra società, qualora l'attività di direzione e coordinamento sia effettuata in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della partecipata.
L'attività di direzione unitaria illegittimamente condotta espone dunque la capogruppo a responsabilità diretta nei confronti dei soci e dei creditori della società danneggiata qualora il danno alla redditività, al valore della partecipazione sociale e all'integrità del patrimonio sociale della stessa, persista alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento.
Il creditore sociale o il socio di minoranza può agire contro la controllante solo se non è stato soddisfatto dalla società controllata.
Si deve sottolineare che l'attività di direzione unitaria svolta dalla controllante deve avere per riferimento una visione globale che tenda alla redditività e alla valorizzazione di ogni singola impresa facente parte del gruppo, con la conseguenza che, anche la valutazione di una eventuale responsabilità, deve tener conto di questa medesima logica d'insieme.
Il risultato complessivo dell'attività del gruppo costituisce quindi il termine di valutazione della sussistenza del danno della singola società e della responsabilità della capogruppo nei confronti dei soci e dei creditori della società danneggiata. La responsabilità della capogruppo sarebbe pertanto esclusa nel caso in cui il danno alla società controllata trovasse compensazione nei vantaggi conseguiti o prevedibili dall'appartenere al gruppo medesimo.
Il nuovo codice delle società prevede una particolare forma di pubblicità volta a rendere trasparente l'appartenenza al gruppo. Presso il Registro delle Imprese è istituita una apposita sezione nella quale devono essere indicate dagli amministratori le società facenti parte del gruppo.
La società controllata deve comunicare al Registro delle Imprese il nominativo della società che esercita nei suoi confronti l'attività di direzione e coordinamento (in genere la società controllante).
Le relative modalità di comunicazione sono state definite recentemente e prevedono l'indicazione delle seguenti informazioni riguardanti la società che esercita il controllo: