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Lunedì 10/11/2014
Documentazione antimafia: novità
a cura di: AteneoWeb S.r.l.Sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2014, è stato pubblicato il D.Lgs. 13 ottobre 2014 n. 153, contenente "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136", che entrerà in vigore il 26 novembre 2014.
Con il provvedimento si sono introdotte nel Codice antimafia alcune semplificazioni per il rilascio della documentazione antimafia.
La verifica sui familiari conviventi, necessaria ai fini dell'informazione antimafia, viene limitata a quelli di maggiore età e che risiedono nel territorio dello Stato. Per acquisire i dati anagrafici dei familiari conviventi, si prevede inoltre un collegamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente.
Fino all'attivazione della banca dati, la documentazione antimafia è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita. Ricordiamo che la comunicazione ha una validità di sei mesi dalla acquisizione e l'informazione di dodici.
La competenza alle verifiche antimafia non spetta più al prefetto della provincia in cui hanno sede le amministrazioni richiedenti, ma al prefetto della provincia in cui hanno sede le imprese.
Viene ridotto da 45 a 30 giorni il termine per il rilascio della comunicazione da parte del prefetto e viene eliminata l'ipotesi di verifiche di particolare complessità che comportava un'ulteriore dilatazione dei termini (30 giorni).
Inoltre viene estesa alla comunicazione la disposizione, già prevista per l'informazione, per cui, in caso di inutile decorso del termine, le amministrazioni procedono comunque, stipulando i contratti, o autorizzando i subcontratti sotto condizione risolutiva per l'ipotesi che venga successivamente emanata una comunicazione interdittiva. Ai fini della stipula del contratto o del rilascio dell'autorizzazione al sub-contratto, è necessaria una autocertificazione sull'assenza delle cause di divieto di cui all'art. 67.
Per il rilascio dell'informazione è previsto un termine di 30 giorni ed un successivo termine di 45 giorni quando le verifiche siano di particolare complessità (nella previgente normativa i termini erano invertiti). La nuova disciplina prevede inoltre che, decorso il primo termine di 30 giorni, l'amministrazione proceda anche in assenza dell'informazione antimafia, stipulando i contratti, ovvero autorizzando i subcontratti, sotto condizione risolutiva.
La comunicazione interdittiva e l'informazione interdittiva devono essere comunicate dal prefetto all'impresa interessata entro 5 giorni dalla adozione, con modalità che ne garantiscano la ricezione (lettera raccomandata con avviso di ricevimento; notificazione; posta elettronica certificata).
Nel decreto vengono infine individuate soluzioni alternative per definire i procedimenti in corso nell'ipotesi in cui la banca dati non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali. In questi casi:- la comunicazione è sostituita dall'autocertificazione, che consente di stipulare i contratti o autorizzare i subcontratti sotto condizione risolutiva;
- l'informazione è rilasciata a seguito di verifiche effettuate dal prefetto, fermo restando l'obbligo dell'amministrazione di procedere allo scadere del termine di trenta giorni sotto condizione risolutiva.