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Mercoledì 26/11/2014
Nuove bozze dall'Agenzia delle Entrate di Certificazione Unica 2015
a cura di: Studio Dott.ssa Cristina OrlandoIl Decreto Legislativo c.d. "Semplificazioni", attualmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, all'art 2 inserisce in via sperimentale, a partire dal 2015, la dichiarazione dei redditi precompilata. L'Agenzia delle Entrate, in questa logica ha pubblicato le nuove bozze sia del Modello sia delle Istruzioni, in data 21 novembre 2014, della nuova Certificazione Unica 2015 che, dalle competenze anno 2014 sarà utilizzato per certificare:
- i redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati,
- i redditi di lavoro autonomo.
Il Sostituto di imposta dovrà pertanto provvedere a:- consegnare la Certificazione Unica ai dipendenti, equiparati e assimilati, ed inoltre ai lavoratori autonomi, entro il 28 febbraio 2015;
- trasmettere la Certificazione Unica in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo 2015.
QUALI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI
Devono provvedere all'invio del flusso telematico coloro che nel 2014 hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte per, tra gli altri:- redditi di lavoro dipendente e assimilati,
- redditi di lavoro autonomo,
- provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione,di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari
- corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore,
- compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato,
- coloro che 2014 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e all'INPS - Gestione dipendenti pubblici e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL.
COSA SI DOVRA' INVIARE TELEMATICAMENTE
All'Agenzia delle Entrate direttamente o tramite un intermediario abilitato andranno inviati:- il Frontespizio,
- il Quadro CT: che contiene i dati che riguardano la ricezione telematica dei Modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- la Certificazione Unica 2015 contenente i dati sia fiscali sia previdenziali delle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e delle certificazioni relative al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Si evidenzia che la Certificazione lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale rappresenta il vecchio modello CUD con ulteriori informazioni relative alla predisposizione della "Dichiarazione precompilata" dall'Agenzia delle Entrate.
Nello specifico, nella sezione chiamata "Dati Fiscali", saranno da indicare in maniera specifica:- il tipo di reddito certificato (totale di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1 e 1-bis, il totale dei redditi derivante da pensione per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 3 e 4 del TUIR, il totale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quali ad esempio i gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 5, i redditi derivanti dagli assegni periodici per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 5-bis del TUIR);
- il reddito prodotto in relazione ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato.
Sarà possibile dividere il flusso telematico inviando: il frontespizio, il Quadro CT eventualmente, le certificazioni relative al lavoro dipendente e assimilati in maniera distinta e separata dalle certificazioni relativa ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
(Fonti Agenzia Entrate, Bozza Modello e Istruzioni del 21 novembre 2014, articolo 2, Schema di D.Lgs "Semplificazioni", att.23, 24, 25, 25bis, 25 ter, 29 DPR n.600/1973).Dott.ssa Cristina Orlando