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Venerdì 09/01/2015
SUPERBOLLO 2015: scadenze da ricordare
a cura di: Studio Valter FrancoInizialmente il Superbollo (Decreto "Salva Italia") era una norma "una tantum", prevista per gli anni 2011, 2012 e 2013, dopodiché tale norma è diventata definitiva e partire dal 2011; tale tassa è da versarsi entro il termine di versamento della "normale" tassa di circolazione.
La prima scadenza corrisponde quindi al 31 gennaio 2015, per i proprietari di auto che sono tenuti al versamento della tassa di circolazione entro il mese di gennaio.
Di seguito abbiamo predisposto una piccola scheda di riepilogo circa gli importi e le modalità di versamento:- Termine di versamento: entro il termine di versamento della tassa automobilistica "ordinaria"
- Il versamento per i veicoli in locazione finanziaria va effettuato dall'utilizzatore
- Importo del versamento: 20 euro ogni chilowatt eccedente i 185 (salvo le riduzioni di cui infra) - consultare il campo P2 della carta di circolazione.
Versamento: modello F24 elementi identificativi
Codici tributo
"3364" denominato "Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c.21, d.l. 98/2011";
"3365" denominato "Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c.21, d.l. 98/2011 - Sanzione";
"3366" denominato "Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c.21, d.l. 98/2011 - Interessi"
nella sezione "CONTRIBUENTE" i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
nella sezione "ERARIO ED ALTRO" in corrispondenza degli "importi a debito versati":- il campo "tipo" è valorizzato con la lettera "A";
- il campo "elementi identificativi" è valorizzato con la targa dell'autovettura/autoveicolo;
- il campo "codice" è valorizzato con il codice tributo;
- il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di decorrenza della tassa automobilistica, nel formato AAAA (esempio: l'annualità riferita ad un bollo, validità dodici mesi, con scadenza aprile 2012 è il 2011, in quanto il pagamento della tassa automobilistica copre in tal caso il periodo a partire da maggio 2011).
Normativa
Comma 21 articolo 23 del D.L. 6/7/2011 n. 98.
21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose e' dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, (vedi infra le modifiche: ora 20 euro e per potenza superiore ai 185 chilowatt) da versare alle entrate del bilancio dello Stato. A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo e' fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato.
D.L. 6.12.2011 n. 201 - articolo 16 - comma 1
"A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo e' fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt".
15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' piu' dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.................. I predetti periodi decorrono dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
Informazioni reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Rag. Valter Franco